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venerdì 27 novembre 2009

CITAZIONE C/ ENEL PER SPESE BOLLETTA




GIUDICE DI PACE DI SALERNO



Atto di citazione



Il Sig. B. Vincenzo, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,



p r e m e s s o



- che l'istante ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, numero cliente xxxxxxxxx, come risulta da copia dei bollettini di pagamento allegati;



- che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), istituita con L. 481/95, ha emanato la Delibera n. 200/99 pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31.12.99 supp. Ord. N. 235, attualmente vigente;



- che l’art. 6.4 di detta delibera contempla l’obbligo, per l’esercente, di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta;



- che l’art 12.1 della successiva deliberazione n. 55/00 stabilisce che la bolletta deve riportare le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, fra le quali, in virtù del comma 6.4 della deliberazione n. 200/99, almeno una gratuita;



- che, in data 11 maggio 2004, con deliberazione n. 72, l’Autorità per l’energia ha accertato la violazione, da parte della società Enel Distribuzione spa, del citato art. 6.4 della Delibera n. 200/99;



- che il TAR della Lombardia con la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dell’Enel avverso la delibera 72/2004 statuendo che la deliberazione dell'AEEG n. 200/1999 deve essere interpretata nel senso che la gratuità non consiste solo nell'assenza di oneri diretti a favore del distributore all'atto del pagamento, dovendosi tenere conto anche dei costi che l'utente è costretto a sopportare in via indiretta, come quelli derivanti dalla necessaria apertura di un conto corrente bancario per l'addebito sul medesimo (modalità Contowatt) o per l'acquisto e l'utilizzo delle attrezzature informatiche per il pagamento on-line con carta di credito (Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 9 novembre 2005, n. 3948);



- che l’accertata violazione determina la lesione dei diritti del consumatore-utente ai sensi della L. 281/98 art. 1 lett. c) ed e);



- che, a tutt’oggi, la convenuta società, nonostante l’obbligo imposto dall’Autorità garante, non ha mai dato attuazione alla delibera n. 200/99, privando l’utente del diritto di pagare i bollettini senza costi aggiuntivi mediante l’apertura di uno sportello per la riscossione delle bollette, a discapito della buona fede dell’utente, che, invece, ha provveduto regolarmente a pagare, rispettando i propri impegni contrattuali e sobbarcandosi al costo del servizio ed ai disagi di lunghe file ed estenuanti attese negli uffici;



- che, con delibera n. 66/07, l’Autorità ha condannato l’Enel Distribuzione al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera c), L. 481/95 per inosservanza degli obblighi posti dal comma 12.1 della deliberazione n. 55/00;



- che l’Enel, fino al mese di marzo 2007, non ha neppure provveduto ad informare l’istante circa l’esistenza di una modalità gratuita di pagamento, per cui è venuta meno all’obbligo di informazione verso il cliente sancito dall’art. 12.1 deliberazione n. 55/2000 dell’Autorità per l’energia;



- che, in base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro xxxxx, come risulta dai bollettini di pagamento allegati (Tribunale di Napoli, X sezione civile 02/11/2007, n. 10221).
Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. _______, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,



c i t a



l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno gg mm aaaa, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:



1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro xxxx per le causali dedotte in narrativa;



2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.



Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.





Si allegano copie fatture e bollettini di pagamento Enel.



Salerno, 18 Novembre 2007



Avv. Gennaro De Natale


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