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sabato 19 dicembre 2009

Indennità di lavaggio tuta.




Il DPR 27/4/1955, n. 547 stabilisce testualmente che il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione (tute, camici, ecc.) appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione (Art. 377).


Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione (Art. 379).


Analogamente, le disposizioni più recenti nella stessa materia (D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) sanciscono, a loro volta, testualmente:


Articolo 40, comma 1 (Definizioni):
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.


Articolo 43, commi 3 e 4, lettera a (Obblighi del datore di lavoro):
- 3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.


- 4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (......).


Pertanto, la idoneità degli indumenti di protezione (ed, in genere, dei dispositivi di protezione individuale), che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (a norma del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore, cit.), deve sussistere non solo nei momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa, in funzione dello scopo di assicurare - mediante la prevenzione della insorgenza e della diffusione di infezioni - la tutela della salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (Art. 32 Cost.), con la conseguenza che il lavaggio - indispensabile per il mantenimento in stato di efficienza - degli stessi indumenti di protezione non può che essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo imposto dalle disposizioni in esame (Cass. n. 11139/1998; Cass. n. 9808/1997; Cass. n. 17639/2003; Cass. n. 16686/2004; Cass. 26/6/2006 n. 14712).


Orbene, come stabilito da Cass. 14712/2006, le clausole dei contratti collettivi che pongono a carico dei lavoratori la pulizia di detti indumenti di protezione, pur imponendone la fornitura al datore di lavoro, risultano in palese contrasto con le norme imperative sopra esaminate e, quindi, inficiate (ai sensi dell'art. 1419 c.c.) da nullità parziale e sostituite di diritto dalle stesse norme imperative (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3932/2001, 645/99, 9762/96, 1965/90, 42/84, 3293/83).


Pertanto, il principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 14712 del 26/6/2006 è il seguente: i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute - per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro - risultando affetta da nullità parziale - per contrasto con norme imperative (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, articoli 377 e 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 ed a norma dell'art. 40, comma 1, e art. 43, commi 3 e 4, spec. lettera a, di quest'ultimo decreto, dopo la sua entrata in vigore) - la clausola, in senso contrario, di contratto collettivo, che - sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili - concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i prospettati diritti (alla retribuzione, appunto, ed al rimborso spese) dei lavoratori.

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