GIUDICE DI PACE DI SALERNO
Atto di citazione
Il
Sig. Ottaviano Augusto, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il
quale elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,
espone quanto segue.
F A T T O
L'istante
è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA,
contraddistinto dal numero telefonico ____________. Ciascuna fattura
bimestrale, tra le voci di spesa pagate dall’utente, elenca anche quella
definita "contributo spese di spedizione". Tale importo, pari ad euro
______ per ogni invio di fattura, non é dovuto dal contribuente essendo in
palese violazione con la normativa in materia di IVA.
L'
art. 21 DPR 26/10/1972 n. 633,
infatti, al comma n. 1 recita: "per
ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura …. La fattura si
ha per emessa all' atto della sua consegna o spedizione all'altra
parte..." Inoltre, all'ultimo comma è prescritto che "… Le spese di
emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono
formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Dal combinato
disposto dei due citati commi, quindi, risulta che la fattura si considera
emessa dal momento che esce dalla sfera di controllo della emittente ed entra
nella disponibilità del ricevente. Per tale motivo, la Telecom, affinché possa
emettere fattura deve stamparla e poi compiere l'adempimento di spedirla all'utente. In questo caso, quindi, emissione coincide con spedizione.
L'istante,
pertanto, ha diritto al rimborso di complessivi euro _______ determinato in
ragione di euro _____ x __ fatture per il periodo dal I bimestre ____ al II
bimestre ____.
La
violazione della convenuta é illecito contrattuale ai sensi della normativa di
cui agli artt. 1175 cc, art. 1 L. 281/1998, artt. 2, 33 e 34 D. Lgs. 06/09/2005
n. 206. Tali norme, infatti, impongono alla convenuta di comportarsi secondo le
regole della correttezza, e riconoscono al consumatore il fondamentale diritto
ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.
Poiché
la società convenuta ha comunicato il rifiuto a comporre in via conciliativa la
questione, la procedura deve intendersi conclusa con esito negativo.
D I R I T T O
La
domanda è fondata e merita accoglimento.
1)
Legittimazione attiva.
La
legittimazione attiva è provata dalle fatture e dai bollettini di conto
corrente postale che riportano il nominativo dell’utente, il numero telefonico
ed il timbro dell’ufficio postale attestante l’avvenuto pagamento.
2)
Giurisdizione.
La
competenza a decidere in materia spetta al Giudice di Pace (Ved. Ord. Cass.
Sez. Un. n. 4896 del 2 febbraio 2006), posto che, ai sensi dell’art. 2, co. 1,
del D.lgs. n. 546/92, “ appartengono alla giurisdizione tributaria le
controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie …”. Nel caso di
specie, l’attore non contesta il pagamento di un tributo, ma richiede la
restituzione di una somma percepita indebitamente dalla convenuta per le spese
di spedizione delle fatture, nonostante il divieto dettato dall’art. 21, comma 8,
del DPR 633/72 (Conforme Trib. Salerno, sent. 561/08).
3)
Prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito.
La
ripetizione di indebito si prescrive in dieci anni (artt. 2033 e 2946 cc), a
nulla rilevando la normativa sui contratti di somministrazione per adesione, in
quanto la minore prescrizione ivi prevista si riferisce al solo pagamento dei
canoni.
4)
Interpretazione dell’art. 21 DPR 633/1972.
L’art.
21 del D.P.R. n. 633/72 espressamente dispone che “le spese di emissione di
fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto
di addebito a qualsiasi titolo”.
A
questo punto, premesso che l’art. 12 delle preleggi riconosce carattere
primario all’interpretazione letterale della norma, conferendo carattere
sussidiario agli altri criteri ermeneutici, ai quali non è consentito dare
ingresso quando la lettera della legge non dà luogo a dubbi, nella fattispecie
in esame, l’indagine letterale è chiara. Il legislatore ha, infatti, posto a
carico del soggetto che emette la fattura tutte le spese relative agli
adempimenti connessi all’emissione della stessa, tra i quali rientrano, anche “la consegna e la spedizione”, che come
tali “…non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”. Tale dettato normativo è addirittura ovvio se
si considera che secondo tale normativa la fattura si considera emessa non
quando è semplicemente scritta dal creditore ma quando è portata a conoscenza
del debitore. Di conseguenza la fattura non potrebbe considerarsi neppure
emessa se non fosse espletato il conseguente adempimento o formalità della
spedizione. In altri termini, emissione e spedizione sono ma fatti dello stesso
procedimento rientranti in quegli adempimenti e formalità che, per espressa
volontà del legislatore, non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi
titolo.
Le
attività analiticamente descritte dall’art. 21 in esame e dalle norme successive,
sono innanzitutto l’emissione propriamente detta, da intendersi come la
materiale redazione del documento in due esemplari, recante l’indicazione della
prestazione effettuata, il suo costo, la misura dell’imposta applicata, le
parti del rapporto, la data etc.; seguono, quindi, l’annotazione, che consiste
nella registrazione nei libri contabili dell’emittente, con attribuzione di
numerazione progressiva, da effettuarsi a norma dell’art. 23 dello stesso DPR
nei quindici giorni successivi all’emissione, nonché la trasmissione di una
delle due copie redatte al fruitore della prestazione , mediante consegna o
spedizione (art. 21 comma 4). Tre dunque sono i momenti essenziali e gli
obblighi della fatturazione: emissione, annotazione e trasmissione al cessionario,
e non v’è dubbio che il comma 8 dell’art. 21 si riferisce a tutte loro ed ai
loro costi quando vieta che al fruitore della prestazione siano addebitate le
spese appunto di emissione e dei conseguenti adempimenti e formalità. Non vi
sarebbe ragione altrimenti di ricorrere ai tre vocaboli richiamati, i quali
evidentemente non sono sinonimi ed il loro richiamo congiunto non costituisce
un’endiadi o una ripetizione, ma vuole fotografare l’intera fase della
fatturazione. Che l’annotazione e la spedizione (o consegna) al cliente siano
momenti parimenti essenziali ed intimamente connessi alla materiale redazione
della fattura, del resto, si ricava dalle diverse conseguenze che da ciascuno
di essi discendono: in particolare, il primo comma dell’art. 21 espressamente
prevede che La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna o
spedizione all’altra parte, in quanto solo nel momento in cui una delle due
copie entra effettivamente nella disponibilità del cessionario, acquirente o
fruitore che sia, la fattura si considera giuridicamente emessa. La natura
inderogabile della disposizione, del resto, è confermata anche dal suo tenore
letterale ed in particolare dalla specificazione “a qualunque titolo”, la quale
da sola varrebbe ad escludere che il divieto di attribuzione al cliente delle
spese di spedizione possa essere contrattualmente derogato (Cfr. sent. Trib.
Rossano Calabro n. 107/2006, secondo cui
la spedizione costituisce adempimento imprescindibile affinché l’attività di
emissione della fattura possa ritenersi perfezionata; sent. Trib. Salerno n.
561/08).
5)
Merita inoltre rilevare che l’obbligo dell’utente, di sostenere le spese
inerenti l’invio delle fatture, non può essere neppure desunto dalla norma
dettata in tema di obbligazioni dall’art. 1196 cc, a tenore della quale le
spese del pagamento sono a carico del debitore. In senso contrario va, infatti,
osservato che, nella specie, il costo che la convenuta pretende di addebitare
agli utenti non attiene alla prestazione del servizio reso, ma concerne
esclusivamente l’invio, presso il domicilio del cliente, della fattura
telefonica, e , cioè, un’attività del tutto estranea a quelle esercitata dal
gestore.
6)
Risoluzioni ministeriali.
Le
cd interpretazioni ministeriali (provenienti di solito da uffici centrali
dell’amministrazione finanziaria, che abbiano potuto avallare il comportamento
tenuto da controparte in merito all’addebito delle spese postali), siano esse
contenute in circolari o risoluzioni, sono, secondo la definizione della più
accreditata dottrina, norme emanate da un’autorità amministrativa in virtù di
un potere di supremazia speciale e dirette alle autorità subordinate (Virga);
esse, pertanto, non vincolano né i terzi estranei né i giudici, i quali ultimi
sono soggetti soltanto alla legge. La Suprema Corte ha giustamente ribadito che
non costituiscono fonti di diritto, in quanto esse non sono manifestazione di
attività normativa, bensì atti interni della P.A. destinati ad esercitare
esclusivamente una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti
(Cass. 10/11/2000 n. 14619). In altri termini, le risoluzioni ministeriali,
avendo efficacia meramente interna, non determinano il sorgere di nessun
vincolo in capo all’attore in quanto non hanno altra forza, nella gerarchia
delle fonti delle norme giuridiche, che quella di rappresentare il punto di
vista dell’Amministrazione (Cass. 17/01/2005 n. 813; Trib. Salerno n. 561/08).
Tanto
premesso, l'istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,
c i t a
Telecom
Italia SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza degli Affari
n. 2 – 20123 - Milano, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno,
all’udienza del giorno ____________, locali soliti, ore di rito col
prosieguo, per sentir così provvedere:
1)
Dichiarare priva di titolo, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa della
convenuta al pagamento delle somme di emissione/spedizione delle fatture;
2)
Dichiarare spettante all'attore il rimborso delle spese, non dovute, di
emissione/spedizione delle fatture pari ad euro ____;
3)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.
Ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara
espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.
Si
allegano i seguenti documenti: Copie delle fatture e bollettini di cpc dal I
bimestre ____ al I bimestre ____
Salerno,
________________
Avv.
Gennaro De Natale
RELAZIONE
DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte
d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:
Telecom
Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli
Affari N. 2 - 20123 Milano