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sabato 10 aprile 2010

RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO, AD UN RICORSO EFFETTIVO, RISPETTO DELLA PRIVACY, ECC.




COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Presso il Consiglio d’Europa
STRASBURGO – 67075 – FRANCIA


Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
nell’interesse di

P. V., nato in Italia, a San Mango Piemonte (Salerno) il 31 dicembre 1837 e residente in (Italia) Salerno alla via Garibaldi n. 36, codice fiscale XXXXXXXXXX, cittadino italiano, professione pensionato (sesso maschile), elettivamente domiciliato, ai fini della procedura in oggetto, in Italia, (84135) Salerno, via ____________ (telefono/telefax 0039-089-XXXXXX, e-mail ___________) presso lo studio dell’avv. Gennaro De Natale del Foro di Salerno (nato a ___________il _____________), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso,
ricorrente

contro

il GOVERNO ITALIANO.
convenuto

* * * * * *

I) OGGETTO DEL RICORSO
Violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto ad un equo processo).
Violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Violazione dell'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (divieto di discriminazione).
Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto ad un ricorso effettivo), per il difetto nell’ordinamento giuridico Italiano di un ricorso idoneo a riparare interamente le predette doglianze del ricorrente.

II) ESPOSIZIONE DEI FATTI; EXPOSÉ DES FAITS; STATEMENT OF THE FACTS

Il ricorrente, nel mese di Agosto 2006, ha chiesto ed ottenuto un piccolo prestito dalla società Spartacus SpA, una società finanziaria italiana di prestiti e finanziamenti. Il ricorrente ha sempre provveduto al pagamento delle rate del prestito. Tuttavia, nel mese di novembre 2008, l’istante, a causa di un disguido determinato da motivi di salute, ha pagato in ritardo due rate del suddetto prestito.

In seguito a ciò, sempre nel mese di novembre 2008, la incaricata di una società di recupero crediti (Gladiator SpA), ha telefonato all’abitazione del Sig. P. V., comunicando alla figlia ed al genero di quest’ultimo che il padre era insolvente nei confronti della Società Spartacus SpA, e che doveva pagare immediatamente le rate scadute altrimenti sarebbero scattati i pignoramenti e l’iscrizione al CRIF. Il CRIF è una sorta di banca dati in cui vengono iscritti i soggetti insolventi (cosiddetta Centrale dei Rischi) .

Il comportamento della convenuta, in particolare l'arroganza usata dalla funzionaria e la comunicazione di notizie riservate ai familiari del Sig. P., ha creato notevole imbarazzo al ricorrente, nonché grave disagio nell’ambiente familiare, ed è da considerarsi illegittimo.
IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il ricorrente, con citazione notificata in data 11 dicembre 2008, ha adito il Giudice di Pace di Salerno, chiedendo la condanna della società Gladiator al pagamento complessivo di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per i danni morali subiti a seguito del comportamento della società convenuta, che ha violato le norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, in quanto ha comunicato a terzi notizie riservate riguardanti la situazione debitoria del ricorrente. Il giudizio è stato rubricato sotto il n. RG xx/09.

L’udienza si è tenuta il 17 mese 2009, all’esito della quale la causa è stata rinviata al 22 mese 2009 per rassegnare le conclusioni sull'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal difensore della società Gladiator, poiché la legge italiana in materia trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003), all'art. 152 prevede la competenza per territorio del giudice del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati (la società Gladiator).

Il difensore del Sig. P., all'udienza del 22 mese 09, al fine esclusivo di evitare una condanna alle spese, ha aderito alla eccezione di incompetenza,

Il Giudice di Pace di Salerno, con sentenza depositata il 22 mese 2009, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e per materia in favore del Tribunale di Milano, compensando le spese.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
In Italia la materia relativa al trattamento dei dati personali è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 196/2003, il quale all'art. 152 dispone:

Art. 152 - (Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l’azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
….. Omissis …..
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.


LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

… la disposizione dell’art. 152 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196 del 2003) stabilisce, a favore del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento dei dati stessi, una competenza funzionale ed inderogabile per tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del codice medesimo … (Ordinanza n. 12980/2006; Ordinanza n. 23280/2007).
Ritenendo tale situazione incompatibile con la Convenzione Europea, il ricorrente, con il presente ricorso, intende quivi adire la Corte Europea.

III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE E/O DEI PROTOCOLLI, NONCHE’ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.
EXPOSE’ DES VIOLATIONS DE LA CONVENTION ET/OU DES PROTOCOLES, AINSI QUE DES ARGUMENTS A’ L’APPUI.
STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION OF THE CONVENTION AND/OR PROTOCOLS, AND OF RELEVANT ARGUMENTS.


Violazione dell’art. 6 e 13 della CEDU, in quanto non è né ragionevole né equo pretendere che un consumatore debba instaurare un giudizio nel luogo in cui ha sede la società che ha violato la legge nei suoi confronti; il ricorso non sarebbe effettivo.

Violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto l'art. 152 del Decreto Legislativo n. 196/2003, non tutela adeguatamente il diritto della tutela alla privacy.

Violazione dell'art. 14 della CEDU, in quanto la diversità di disciplina prevista dall’art. 33 lett. u) del Decreto Legislativo 6/9/2005 n. 206 (cosiddetto Codice del Consumo) e l'art. 152 del Decreto Legislativo n. 196/2003 non trova giustificazione, essendo identica la ratio (esigenze di tutela del contraente debole) sottesa ad entrambe le normative.

Il ricorrente deduce che la normativa interna non prevede, in siffatta materia, una adeguata forma di tutela, e ciò si traduce in un diniego di accesso ad un Tribunale ex art. 13 della Convenzione.

In primo luogo occorre dire che il Giudice di Pace di Salerno e la Corte di Cassazione hanno ben interpretato quello che è il tenore della norma e la volontà del Legislatore.

Ciò che però qui si contesta è proprio la norma e la scelta operata dal legislatore. Infatti, nel caso di specie, il ricorrente è un consumatore che ha chiesto un finanziamento e, per vari motivi, i suoi dati personali sono passati di mano in mano attraverso le centrali dei rischi. Appare dunque chiaro che, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, per un consumatore è veramente difficile far valere un proprio diritto in un caso simile.

Infatti, il ricorso al Giudice può essere presentato solo nel foro in cui il titolare del trattamento ha la sede legale.

Senza dubbio tale situazione si manifesta come una vera e propria aberrazione giuridica, sol se si consideri che in Europa e in Italia da molti anni si promuovono e adottano norme per la protezione del consumatore, per conseguire il fine della tutela consumeristica, rendendo più efficaci le armi giuridiche e facilitando la loro attivazione.

Ecco dunque che in un sistema così concepito, la norma in questione (art. 152 D. Lgs 196/2003) è in aperto contrasto con la normativa europea a tutela del contraente debole, perché non permette, nell’ottica sopra individuata, di avere una tutela efficace del consumatore, tra l'altro, in una materia così delicata come quella relativa alla tutela della riservatezza.

Per esempio, se il diritto alla riservatezza di un consumatore viene violato, questi potrà far valere i suoi diritti solo davanti al giudice del foro dell’azienda che ha commesso l'illecito.

Se, come nella fattispecie in esame, il consumatore risiede a Salerno e l’azienda ha sede a Milano, ecco che il processo deve essere incardinato a Milano (ossia, nel caso di specie, a 950 Km di distanza). In tal caso, il ricorso non può essere assolutamente considerato effettivo a causa delle limitazioni derivanti dalla distanza, dalla difficoltà di reperire un avvocato e degli alti costi delle spese legali da anticipare a causa della trasferta. Oltre al danno anche la beffa!!

Occorre, al riguardo, verificare l’applicabilità al caso concreto della disposizione prevista dall’art. 33 lett. u) del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6/9/2005 n. 206) emanato per adeguare la legislazione italiana alle numerose direttive comunitarie in materia di tutela del consumatore.

Tale norma ha istituito un foro esclusivo per le controversie scaturenti dai contratti tra consumatori e professionisti, che coincide con la località dove il consumatore risiede o ha fissato il proprio domicilio, allo scopo evidente di evitare alla parte debole gli oneri e gli inconvenienti di un giudizio in trasferta.

Alla stessa conclusione deve pervenirsi non solo quando vi è una clausola contrattuale che preveda un diverso criterio di competenza, da ritenersi, appunto, vessatoria, ma ogni qualvolta il consumatore debba difendersi per tutelare un proprio diritto, anche quando il contratto nulla prevede sul punto, poiché, secondo i principi sopra enunciati, la normativa in esame ha sancito un foro esclusivo che si sostituisce, nel relativo campo di disciplina, ad ogni altro criterio di collegamento stabilito dal codice di procedura civile, a prescindere pure dal fatto che il consumatore assuma, nel giudizio, il ruolo di attore o di convenuto.

Siffatta interpretazione risulta conforme alle indicazioni provenienti dalle istituzioni comunitarie. In tal senso possono richiamarsi, oltre alla riforma della normativa codicistica attuata a seguito dei rilievi della Commissione Europea sopra ricordati, le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia Europea che ha costantemente dimostrato di prediligere una interpretazione della direttiva tale da assicurare al consumatore il massimo grado di effettività della tutela giurisdizionale, richiedendo che l’operatore del diritto debba interpretare il diritto nazionale privilegiando lo scopo della normativa comunitaria diretta ad evitare un sistema di distribuzione delle cause che allontani il processo dalla sede del consumatore (cfr. Corte di Giustizia CE 27.6.2000 nel caso Oceano/Marciano).

La normativa di cui all’art. 152 D. Lgs. 196/2003 è ingiusta ed illegittima, e come tale va disapplicata, in quanto contraria ai principi tutelati dagli artt. 6, 8, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, alle norme contenute nelle Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, nonché ai principi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.
In data 20 giugno 2007, il Gruppo dei Garanti Europei ha adottato il provvedimento n. 4, concernente il concetto dei dati personali, allo scopo di condurre una analisi approfondita su tale questione in quanto sono state riscontrate molteplici incertezze e diversità negli Stati della UE.
I Garanti hanno precisato che l’obiettivo delle norme contenute nella direttiva 95/46/CE e nella direttiva 2002/58/CE è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla privacy, in relazione al trattamento dei dati personali. Il parere sottolinea che tale importantissimo elemento va tenuto presente nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, in quanto può svolgere un ruolo sostanziale nel determinare come vada applicata la direttiva e può evitare interpretazioni che lascerebbero le persone prive di un’adeguata tutela.

Inoltre, nell’anno 2003, precisamente il 20 maggio ed il 6 novembre, la Corte Europea di Giustizia ha emanato due sentenze molto importanti per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.

Secondo la Corte, l’obiettivo essenziale della direttiva 95/46/CE è quello di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivante proprio dalle disparità esistenti tra le normative nazionali.

Dal settimo considerando della direttiva 95/46/CE risulta che l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno possono essere gravemente perturbati dal divario esistente tra i regimi nazionali applicabili al trattamento dei dati personali. Secondo il terzo considerando della stessa direttiva, l’armonizzazione di tali regimi nazionali deve avere come obiettivi anche la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. Tali obiettivi possono evidentemente essere configgenti.

E’ quindi, piuttosto, nella fase della attuazione sul piano nazionale della normativa che traspone la direttiva 95/46, in singoli casi di specie che deve essere trovato un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi di cui trattasi.

Di conseguenza, incombe all’autorità e ai giudici degli Stati membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva 95/46, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di quest’ultima che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico Comunitario o con altri principi generali del diritto Comunitario come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

In applicazione del principio di proporzionalità, incombe al giudice a quo prendere in considerazione tutte le circostanze della causa di cui è adito, in particolare la durata della violazione delle norme che attuano la direttiva 95/46 nonché la rilevanza, per gli interessati, della tutela dei dati divulgati.

Le disposizioni della direttiva 95/46/CE trovano corrispondenza, tra l’altro nell’art. 8 della Cedu (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Spetta alle autorità e ai giudici nazionali garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco, ivi compresi i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario.

In secondo luogo un importante fattore di sviluppo dei diritti civili fondamentali è ravvisabile nella Cedu e nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il fatto che la Corte Europea dei diritti dell’uomo abbia scelto per la privacy il criterio del bilanciamento degli interessi è una scelta precisa e giuridicamente densa di conseguenze.
Secondo la Corte di Giustizia Europea, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione delle norme nazionali tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, sono tenuti non solo ad interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche a provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi del diritto comunitario (Sent. Del 29/01/2008).

Dal combinato disposto degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) si evince che ciascuno deve avere la possibilità di adire efficacemente un giudice per la tutela dei propri diritti.

Tale affermazione deve essere intesa non in senso formale, come una sterile petizione di principio, poiché altrimenti nulla aggiungerebbe a quanto già previsto dalla legislazione interna. Il senso della norma si coglie, invece, intendendola in maniera concreta, materiale: essa statuisce, cioè, che ogni ordinamento debba predisporre mezzi efficaci di ricorso alla giustizia, non solamente formali.

Ad esempio, non risponde a tali criteri la disciplina di cui all’art. 152 D. Lgs. 196/2003, in quanto costringerebbe il soggetto leso a rincorrere colui che ha trattato illegittimamente i suoi dati personali, con lesione del suo diritto ad agire in giudizio per la difesa dei propri diritti: ciò significa che, nel caso concreto, l’attore che intenda ottenere il risarcimento del danno deve sobbarcarsi il costo di un giudizio lontano dal proprio luogo di residenza; diventa così oltremodo gravosa la tutela di quello che è un diritto fondamentale.

Nel caso in esame, pertanto, si ha una violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, in quanto, il soggetto che ha subito la lesione del diritto, tra l'altro, è invalido al 100% e pertanto, a causa degli alti costi di giudizio e delle difficoltà inerenti al suo stato di salute, non instaurerà il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano territorialmente competente, mentre la società Gladiator Spa (che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno si è vantata di essere tra le prime società finanziarie che si occupano di concessione di prestiti) che può costituirsi (come in concreto ha già fatto nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, dimostrando di non avere difficoltà di sorta grazie agli ingenti mezzi finanziari di cui dispone) senza problemi in qualsiasi Foro del territorio nazionale, continuerà indisturbata a perpetrare ingiustizie a danno di altri malcapitati consumatori, il tutto con l'avallo dello Stato italiano, che si è reso ancora una volta inadempiente nei confronti degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

L’approccio del Giudice deve essere molto pragmatico, funzionale e finalizzato al conseguimento che le norme europee mirano a raggiungere: solo così potrà esistere una tutela effettiva del consumatore. Infatti, soprattutto in controversie di valore limitato, ma non per questo meno importanti dal punto di vista della tutela delle situazioni soggettive, gli onorari dei legali possono essere superiori agli interessi in gioco, il che può dissuadere i consumatori dall'iniziare o proseguire i giudizi (Martijn, W. Hesselink, la nuova cultura giuridica europea, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, 77 e ss.).

IV) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.
EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 35 § 1 DE LA CONVENTION.
STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE § 1 OF THE CONVENTION.

Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all’art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa quanto segue.

Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, n. RG XX/09, si è concluso con il deposito della sentenza in data 22 mese 2009, nella quale si dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Salerno in favore del Tribunale di Milano.

Pertanto, il presente ricorso si trova nella condizione di ricevibilità richiesta dall’art. 35, comma 1, della Convenzione, non essendo ancora decorsi ad oggi i sei mesi a far data dalla decisione definitiva.

Il ricorrente non ha esaurito tutte le vie di ricorso interne, in quanto sarebbe stato in teoria esperibile il ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, territorialmente competente. Tuttavia, quest’ultimo non è stato proposto in quanto, per i motivi innanzi indicati, non sarebbe stato effettivo ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

V) ESPOSIZIONE RELATIVA ALL’OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN’EQUA SODDISFAZIONE.
EXPOSÉ DE L’OBJET DE LA REQUETE ET PRÉTENTIONS PROVISOIRES POUR UNE SATISFACTION EQUITABLE.
STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION AND PROVISIONAL CLAIMS FOR JUST SATISFACTION.

Il ricorrente chiede l’accertamento delle violazioni in oggetto ed il risarcimento del danno morale, a carico del Governo Italiano.

Il ricorrente aveva chiesto al Giudice di Pace di Salerno di determinare il risarcimento del danno non patrimoniale in euro 1.000,00 (mille/00).

Il Giudice di Pace di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e per materia.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede che la Corte Europea voglia condannare il Governo Italiano al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille) quale somma a titolo di risarcimento già chiesta nel giudizio interno dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, oltre ad euro 2.000,00, ovvero diversa somma per la cui misura si rimette alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per la frustrazione supplementare derivante dal diniego di giustizia, secondo criteri di liquidazione equitativa.

Il ricorrente, in considerazione della situazione di carattere strutturale, in grado di coinvolgere un largo numero di persone, chiede a codesta Corte di imporre al Governo convenuto misure generali.

Il ricorrente chiede il rimborso delle spese legali della presente procedura davanti agli organi della Convenzione, per la cui misura si rimette alla saggezza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con attribuzione, ove possibile, al sottoscritto procuratore anticipatario.

VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA.
AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L’AFFAIRE.
STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEDINGS.
Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.

VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI.
PIÉCES ANNEXÉES.
LIST OF DOCUMENTS.
Tutti in semplice copia fotostatica:
1) Fascicolo dei documenti del giudizio contro la società XXXXXXXX davanti al Giudice di Pace di Salerno.
2) Sentenza del Giudice di Pace di Salerno depositato in data 22 mese 2009.
3) Direttiva 93/13/CEE.
4) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21/10/2000, con sentenza della Corte del 27/06/2000 (Oceano c/ Marciano).
5) Comunicazione ai membri del Parlamento Europeo del 30/08/2006.

LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Il ricorrente ritiene di aver diritto all’uso della propria lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata dalla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, degli scritti difensivi e delle difese orali del Governo Italiano (durante l’eventuale dibattimento) e delle domande che dovessero essere rivolte dai giudici al ricorrente e/o al suo difensore. In via subordinata, la lingua sussidiaria di lavoro può essere l’inglese.

VIII) DICHIARAZIONE E FIRMA.
DÉCLARATION ET SIGNATURE.
DECLARATION AND SIGNATURE.
Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte.
Salerno, 22 Maggio 2009

Avv. Gennaro De Natale

mercoledì 7 aprile 2010

RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IVA SU TARSU E/O TIA




Anita Garibaldi
Via Pistoia, 511
51039 QUARRATA (PT)

Quarrata, 7 aprile 2010



Spett.le
C I S Srl
Gestione Servizio Igiene Ambientale
Via W. Tobagi, 16
51037 MONTALE (PISTOIA)


Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale e/o Tassa di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.
Codice Cliente XXXXX


La sottoscritta Anita Garibaldi, residente in Quarrata alla Via Pistoia n. 511, chiede la restituzione di quanto corrisposto a codesto spett.le Ente a titolo di IVA sulla TARSU e/o TIA, pari ad euro 00,00, come da copie delle fatture allegate, atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238/2009 ha stabilito che non devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti; ne consegue che l’IVA addebitata alla sottoscritta risulta indebitamente corrisposta.
Chiede altresì l’immediata cancellazione della suddetta voce dalle future fatture e dai ruoli.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
Si allegano le seguenti fatture: 2007/0000; 2007/00000; 2007/00000; 2007/00000; 2008/00000; 2008/00000; 2008/00000.
Cordiali saluti.
Anita Garibaldi