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giovedì 27 maggio 2010

Modello atto di citazione - Richiesta indennizzo a seguito di sospensione della linea adsl.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. Caio Roberto, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,

p r e m e s s o

- Che l’istante è titolare di contratto di utenza telefonica con la Telecom Italia SpA, contraddistinta dal numero 089/XXXXXXX;

- Che l’istante ha attivato il servizio denominato Alice 7 Mega, per il quale corrisponde alla Telecom il canone bimestrale di euro 39,90, IVA inclusa;

- A) Che nei seguenti periodi si sono verificate delle frequenti interruzioni al servizio ADSL, rendendo impossibile all’istante di usufruire, in tutto o in parte, sia del collegamento internet che del numero aggiuntivo previsto dal contratto;

- Che le condizioni contrattuali della Telecom, all’art. 27, prevedono che qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio ….. ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita, spetta all’istante la somma di euro 508,47 così determinata: Canone bimestrale Alice 7 Mega = 33,25 + IVA = 39,90; Canone mensile Alice 7 Mega = 39,90 / 2 = 19,95; 50% del Canone mensile Alice 7 Mega = 19,95 / 2 = 9,97; 50% del canone mensile di abbonamento (€ 9,97) corrisposto dal cliente moltiplicato per ogni giorno solare di sospensione indebita: € 9,97 x 51 = 508,47;

- Che, poiché l’art. 27 delle condizioni generali di contratto pubblicizzate da Telecom su internet e su PagineBianche parla genericamente di sospensione del servizio, l’indennizzo ivi contemplato deve intendersi riferito non solo alla linea telefonica abitazione ma anche al servizio denominato Alice 7 Mega;

- Che eventuali clausole contrarie devono ritenersi in contrasto con la normativa di cui al D. LGS. 206/2005 (Codice del Consumo), in quanto non adeguatamente pubblicizzate: infatti, sia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno più volte ritenuto che, il consumatore deve essere posto nella condizione di avere chiara ed immediata contezza delle caratteristiche dell’offerta pubblicizzata; in caso contrario, qualora le informazioni incomplete siano in grado di raggiungere ampi gruppi di consumatori, attesa la natura delle offerte stesse, nonché la fonte utilizzata per diffonderle (Internet, Elenchi telefonici), queste appaiono tali da limitare significativamente le scelte dei consumatori, inducendoli in errore in ordine alle condizioni economiche dell’offerta. In ogni caso, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela deve essere compiuta con particolare rigore, in considerazione delle asimmetrie informative notoriamente esistenti tra operatori economici e consumatori;

- Che il tentativo di conciliazione non ha sortito esito positivo;

- Che, l’istante, pertanto, ha diritto al rimborso di € 508,47 per sorta capitale, oltre euro 41,20 per rimborso spese di conciliazione;

- Che l’istante, pertanto, risulta creditore, nei confronti di Telecom Italia, della somma di euro 549,67 per le causali di cui sopra;

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

Telecom Italia SpA in persona del LRPT, con sede in Piazza degli Affari n. 2 – 20123 Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 16 Settembre 2010, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare l’obbligo della convenuta al pagamento dell’indennità per i motivi descritti in narrativa, e per l’effetto,

2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 549,67;

3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capi A) che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduto dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla udienza ex art. 320 cpc.

Si allegano documenti di cui al foliario.

Riserve e salvezze illimitate.

Salerno, 27 maggio 2010

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA

Salerno,

Ad istanza come in atto:

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 - 20123 Milano


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