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mercoledì 16 giugno 2010

ATTO DI CITAZIONE C/ FINANZIARIA




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


Il Sig. Pinco Pallo, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il quale elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.


A) L’istante, in data 16/11/2005, acquistava, presso l'esercizio commerciale Europips SpA, sito in Salerno alla via Panuozzo, alcuni beni mobili per un importo pari ad euro 438,00, come da contratto allegato.


B) L'istante era intenzionato a pagare tali beni in contanti, ma veniva gentilmente invitato da un commesso ad aderire alla promozione che consentiva il rimborso del prezzo in comode rate mensili a partire dal mese di ottobre 2006, ossia a distanza di un anno dall’acquisto e ad un tasso d’interesse molto conveniente. All'interno dei locali commerciali, infatti, si trovavano alcuni cartelli pubblicitari che reclamizzavano tale promozione su tutti gli acquisti a partire da un certo valore.


C) L'istante, quindi, sottoscriveva un contratto di finanziamento, con la Spartacus Banca SpA, in base al quale avrebbe dovuto rimborsare l'importo di euro 514,20 ripartito in 6 rate mensili da euro 85,70, come descritto sul frontespizio del contratto.


D) Tuttavia, come è rilevabile dalle copie delle ricevute attestanti i pagamenti effettivi, l'istante ha pagato in totale la somma di euro 540,50, ossia euro 26,30 in più rispetto a quanto stabilito sul frontespizio del contratto.


Il contratto sottoscritto dall’istante è affetto da parziale nullità o annullabilità in quanto la convenuta, in violazione delle norme sulla trasparenza, informazione, correttezza, buona fede ed equità, ha illegittimamente addebitato all’istante spese non concordate per un totale di euro 26,30, ed il loro addebito è, quindi, illegittimo per i motivi che seguono.


1) Nella pratica commerciale in oggetto, vi sono rilevanti omissioni informative in merito alla natura ed alle caratteristiche dei finanziamenti offerti nella fase pubblicitaria ed in quella di conclusione del contratto.


I messaggi pubblicitari riconducibili alla campagna commerciale oggetto del presente giudizio e le informazioni contenute sul prospetto del contratto sono idonei a creare nei destinatari l’idea che il finanziamento non comporti altri oneri e spese oltre a quelle reclamizzate, in quanto omettono di informare il consumatore (che viene attratto dall’offerta finanziaria così proposta), della esistenza di ulteriori costi a titolo di bollo contratto, spese e/c cl, bollo e/c cl, spese incasso rata, indennità di anticipazione, saldo profitti e perdite.


Tali costi rappresentano spese vive e non vengono calcolate (come invece dovrebbe avvenire) nel TAEG che, come detto, rappresenta l’indice del costo totale effettivo del credito a carico del consumatore.


A tal fine, si ricorda che l’art. 123 D. LGS. 1/9/93 n. 385 (TU leggi bancarie) impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di informazioni attendibili sul costo effettivo del credito stesso e omogenee tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito.


La conoscenza di tali limitazioni è idonea a modificare la percezione del potenziale acquirente in merito all’esatto contenuto della pubblicità e, quindi, in grado di mitigare fortemente il tenore enfatico delle comunicazioni pubblicitarie.


Infatti, il consumatore è posto nella condizione di conoscere le condizioni contrattuali soltanto nel momento in cui effettivamente riceve il finanziamento, ossia dopo aver rilasciato i propri dati all’addetto per l’inserimento al computer, in quanto tale sistema di compilazione non consente di procedere ad una stampa preventiva del modulo contrattuale utilizzato e, in ogni caso, di conoscere il contenuto del documento di sintesi e delle condizioni generali, prima della effettiva compilazione.


La stampa del modulo contrattuale avviene soltanto se e quando il sistema telematico concede all’operatore l’autorizzazione all’erogazione del credito: in quel momento il contratto viene stampato e viene sottoposto al consumatore per la sottoscrizione, in un clima dominato dalla fretta, dalla confusione e dalla pressione psicologica determinata dalla fila di persone che devono compiere (anch’esse in fretta) la stessa operazione.


Soltanto dopo la sottoscrizione viene consegnata al cliente la copia del contratto.


Del resto, le clausole che il consumatore è chiamato a sottoscrivere, dopo la compilazione informatica del contratto su modulo prestampato, ingenerano confusione in quanto le indicazioni presenti sul frontespizio del contratto sono riportate in forma sintetica, scarsamente esplicativa, con numerosi richiami a clausole contrattuali sul retro del documento non sottoscritto, e con caratteri illeggibili.


Tutto ciò non consente di percepire in forma immediata la natura, le caratteristiche ed i costi del finanziamento oggetto del contratto.


A conferma di tale ambiguità depone la circostanza che al finanziamento in esame sono stati applicati altri oneri economici non espressamente menzionati nel contratto (bollo contratto, spese e/c cl, bollo e/c cl, spese incasso rata, indennità di anticipazione, saldo profitti e perdite).


Tutte queste voci hanno fatto lievitare il costo del finanziamento di 27,39 euro.


Con specifico riferimento alla FASE DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO, la pratica in oggetto configura una fattispecie aggressiva in violazione degli articoli 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.


La pratica commerciale contestata, infatti, in considerazione della natura della condotta, del luogo e dei tempi che caratterizzano la fase di conclusione del contratto, comporta un indebito condizionamento che appare idoneo a limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole e, pertanto, idoneo ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.


L’indebito condizionamento del consumatore discende, innanzitutto, dalla natura della pratica consistente nella apertura di una linea di credito il cui primo utilizzo coincide con l’acquisto del bene prescelto dal consumatore senza che questi ne sia pienamente consapevole.


Quanto ai TEMPI DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, va evidenziato che il consumatore è posto nella condizione di conoscere le condizioni contrattuali a lui applicate, e le condizioni del finanziamento erogato, soltanto in una fase successiva all’acquisizione, da parte del dipendente addetto, dei dati identificativi del consumatore e alla stampa del modulo già personalizzato, in una fase addirittura successiva alla sottoscrizione del contratto.


Quanto al LUOGO IN CUI È AVVENUTA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, giova rilevare che il contratto di finanziamento viene stipulato direttamente nel punto vendita, nell’ambito di un contesto ambientale che, in considerazione dell’ampiezza e dell’affollamento del centro commerciale e della sollecitudine con cui, in tali luoghi, si conducono gli acquisti, induce il consumatore (che riceve il modulo contrattuale proprio al momento della sottoscrizione) a non soffermarsi nella lettura delle condizioni generali di contratto o comunque a non richiedere ulteriori informazioni che consentano di chiarire la natura del contratto e le caratteristiche del servizio, in quanto psicologicamente pressato sia dalla fila di persone che attende di poter compiere la stessa operazione, che dalla fretta dell’operatore che deve stipulare il maggior numero possibile di contratti.


La pratica commerciale descritta è, pertanto, per un verso, INGANNEVOLE, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto è caratterizzata da informazioni veicolate con modalità inadeguate o da omissioni informative, poste in essere in tutte le fasi di formazione del consenso all’acquisto: la fase promozionale, quella precontrattuale e quella di conclusione del contratto; per altro verso, aggressiva in violazione del combinato disposto degli articoli 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo, in quanto le modalità di conclusione del contratto non sono tali da garantire una univoca acquisizione del consenso del consumatore alla apertura di una linea di credito e al suo contestuale utilizzo per il finanziamento di un prodotto.


La situazione descritta è idonea a determinare un indebito condizionamento che limita notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole e, pertanto, idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.


D’altronde, la Spartacus è gia stata sanzionata numerose volte dall’AGCM proprio per aver posto in essere gli illegittimi comportamenti descritti in narrativa (V. Provv. n. 19621/2009 AGCM; Provv. n. 17126/2007 AGCM; Provv. n. 18165/2008 AGCM; Provv. 20385/2009 AGCM; Provv. n. 20771/2010 AGCM; Provv. n. 20557/2009 AGCM).


Anche l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05, ha ritenuto, per quanto di sua competenza, che le pratiche commerciali in esame, per come sono congegnate, risultano scorrette ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:


– riguardo alle caratteristiche del servizio offerto il settore finanziario si caratterizza per la forte asimmetria informativa esistente tra gli operatori economici ed i consumatori in ragione della complessità della materia in questione e della sporadicità del ricorso alla fruizione dei servizi complessivamente offerti da una società finanziaria;


– il TAEG, ossia l’indice del costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, assolve, nell'economia complessiva della disciplina del credito al consumo, una funzione essenziale, e la stessa normativa di settore, in particolare l'art. 123 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito affinché il consumatore possa disporre di informazioni attendibili sul costo effettivo del credito stesso e omogenee tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito;


– nel caso di specie, il contratto, nel riportare le indicazioni relative al TAEG, non indica tutti gli elementi da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento: in specie, nell'ammontare del TAEG non sono in alcun modo ricompresi i costi specifici del finanziamento, quali ad esempio le spese di tenuta conto e di bollo e le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate mediante bollettini di conto corrente postale o addebito su c/c bancario stabilite dal creditore;


– inoltre, lo stato di bisogno dei soggetti che si rivolgono ad una società finanziaria per ottenere in tempi brevi un finanziamento può comportare la disponibilità a soggiacere a condizioni diverse e più onerose rispetto a quelle offerte e rese particolarmente allettanti dalla scelta di esempi corrispondenti a costi del credito particolarmente bassi o comunque inferiori alla media (V. Provv. n. 19621/2009 AGCM; Provv. n. 17126/2007 AGCM; Provv. n. 18165/2008 AGCM; Provv. 20385/2009 AGCM; Provv. n. 20771/2010 AGCM; Provv. n. 20557/2009 AGCM).


Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l’istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di Bollo contratto, Spese E/C CL, Bollo E/C CL, Spese Incasso Rata, Indennità di Anticipazione (?), Saldo Profitti e Perdite, per un importo pari ad euro 27,39, ovvero, in subordine, alla minore somma di euro 12,77, risultante dallo scomputo della spesa sostenuta a titolo di Bollo Contratto (euro 14,62). Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


Spartacus Banca SpA, in persona del lrpt, con sede in via Alessandro Pascoli n. 27 – 55555 – FIRENZE, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, all’udienza del giorno 10 febbraio 1985, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare priva di titolo, per i motivi di cui in narrativa, la pretesa della convenuta al pagamento integrale delle spese descritte in narrativa;


2) Condannare la convenuta almeno alla restituzione della somma di euro 27,39, ovvero, in subordine, alla minor somma pari ad euro 12,77;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.032,00.



In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capi A) e B) che qui si abbiano per ripetuti e trascritti, preceduto dalle parole “Vero che”, con riserva di indicare i testi alla udienza ex art. 320 cpc, nonché interrogatorio formale del LRPT della convenuta sugli stessi capi.


Si allegano i seguenti documenti:
1) Copia Contratto n. 111111111 del 16/11/2005;
2) Copia Fattura Europips SpA;
3) Copia bollettini ccp attestanti i pagamenti;
4) Copia rendiconto di sintesi del 11/05/2007.
Salerno, 16 giugno 2010
Avv. Gennaro De Natale


RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d’Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell’atto che precede a:
Spartacus Banca SpA, in persona del lrpt, con sede in via Giovanni Manzoni n. 48 – 55465 – FIRENZE


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