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domenica 6 giugno 2010

ATTO DI CITAZIONE CONTRO POSTE ITALIANE




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

L’avv. Gennaro De Natale, in giudizio ex art. 86 cpc, con studio in Salerno alla via Ogliara, n. 36

Premesso

- che l’istante ha ricevuto ha ricevuto incarico dal Sig. Ovidio Tiziano di agire in giudizio nei confronti della ____________, per ottenere la restituzione di somme non dovute;

- che la causa era di valore inferiore ad € 1.032.,00, quindi esente da spese, soprattutto in ordine a quella di notifica, anche per la citazione dei testimoni e, conseguentemente, sia sulla busta contenente l’atto, che sull’avviso di ricevimento, era stata apposta, a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ben visibile, la dicitura “ATTO ESENTE”;

- che da qualche tempo, l’avviso di ricevimento di avvenuta notifica ritorna al mittente con la dicitura “emessa CAD, € 3,40” o “emessa CAN, € 2,80, a cura dell’Ufficio Postale del destinatario dell’atto, laddove CAD è acronimo di Comunicazione di Avvenuto Deposito, mentre CAN, Comunicazione di Avvenuta Notifica;

- che per ritirare tale avviso di ricevimento, l’istante ha dovuto pagare la somma di € 2,80;

- che tale comportamento delle Poste Italiane S.p.A. è assolutamente illegittimo, in quanto in contrasto con l’art. 8, comma 7, legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni, laddove è previsto che “i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 18 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti”;

- che la Circolare delle Poste Italiane S.p.A. del 22/06/1999, prot. N. 16780 prevede che, per gli atti esenti, l’avviso inerente alla seconda racc.ta dovrà comunque essere restituito alla parte che richiesto la notifica, ma le spese di tale invio non devono essere poste a carico di detto destinatario (con il sistema della tassa a carico) bensì a carico dell’Erario, con addebito sul conto con pagamento differito intestato all’Ufficio NEP, che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata;

- che sempre secondo la predetta Circolare, tutti gli Uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, concernenti tali atti esenti, un timbro recante la dicitura “ATTO ESENTE”, di guisa che l’operatore postale, che accetterà la racc.ta comunicazione di avvenuto deposito, predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non dovrà provvedere alla tassazione del relativo avviso di ricevimento, bensì provvederà a farne copia, che tasserà con segnatasse o impronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con mod. 77 all’Ufficio Postale che ha accentato l’atto originario, per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente;

- che il comma 2 –quater dell’art. 36 l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha convertito con modifiche il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (cd. Decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il quinto comma dell’art. 7 della l. 28 novembre 1982, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo raccomandata (cosiddetta CAN), ed ha abrogato i commi 3 e4 del predetto art. 7;

- che anche questo secondo tipo di racc.ta segue la disciplina dettata per la CAD;

- che l’istante, in qualità di difensore antistatario, ha pagato € 2,80 per il ritiro della CAD (non dovuto) alla Poste Italiane S.P.A., per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. 6110/AGP,che si deposita in copia. Tanto premesso l’istante

cita

Poste Italiane S.p.A., in persona LRPT con sede legale in Roma – Viale Europa n. 190, invitandola a comparire innanzi al Giudice di Pace di Salerno all’udienza del 30 maggio 2009, locali soliti, ora di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) dichiarare illegittimo il pagamento preteso dalla società convenuta per la causale di cui in premessa;

2) per l’effetto, condannare Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell’attore della somma indebitamente percepita, così come indicata nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod. , l’istante dichiara di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 319 cpc, si invita la convenuta a costituirsi in giudizio, con avvertenza che, in difetto , sarà dichiarata la sua contumacia e che, in tal caso, l’emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà la decadenza di cui all’art. 167 cpc, per cui non potrà proporre domanda riconvenzionali, chiamare i terzi in causa, indicar mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova testi con riserva di indicare testi e circostanze all’udienza ex art. 320 cpc, in base al comportamento che terrà la convenuta.

Si allegano Copia dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario


Salerno, 12 Marzo 2009

avv. Gennaro de Natale


RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

Poste Italiane S.p.A. – in persona del lrpt – con sede legale in Viale Europa, 190 – 00144 Roma




Comparsa conclusionale



Per: *********, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale;

Contro: Poste Italiane SpA.

* * * * * * * * * * * * *
La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.

1) L’attore, nel riportarsi a tutto quanto dedotto, eccepito e prodotto, rileva che l’amministrazione della giustizia ha richiesto un parere all’Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 25247 del 24/9/2008, ha risposto che nel caso di notifiche a persone giuridiche, ed in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti elencati dall’art. 145 cpc esaurisce le formalità volute dalla legge.

Pertanto l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata fatta nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

2) Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta, vi è da precisare che alla situazione in esame non può applicarsi la fattispecie prevista dall’art. 2951 cc: tale norma, infatti, stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti relativi al contratto di trasporto (il diritto alla spedizione ed il diritto al corrispettivo), mentre nel presente giudizio si verte in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 cc.

L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc è un'azione soggetta al termine di prescrizione decennale; tale principio è stato anche ribadito dalla giurisprudenza nei seguenti termini: In materia di somme indebitamente corrisposte, l’atto di recupero costituisce ripetizione di indebito oggettivo, come tale sottoposto a prescrizione decennale ex art. 2946 cc (TAR Toscana, 26/04/2005, n. 1874).

La prescrizione stabilita dall’art. 2951, pertanto, cc non è applicabile al caso in esame; qui, infatti, non si verte sui diritti derivanti dal contratto di trasporto, ma si verte in materia di prestazione non dovuta, si chiede la restituzione di una somma che, in base alle leggi vigenti in materia ed illustrate nella documentazione allegata in atti, non doveva essere corrisposta, trattandosi di materia esente da spese.

Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c o n c l u d e

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:

1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 2,80 per le causali dedotte in narrativa;

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Salerno,

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