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mercoledì 28 dicembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - RISARCIMENTO DANNI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno, Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1529/2008 del ruolo degli affari contenziosi dell’anno 2008 avente per

Oggetto

Risarcimento danni derivante da circolazione stradale

TRA

Ditta Autotrasporti ********* rapp.ta e difesa dall’avv. Antonio Giordano elett.te dom.to in Salerno via Trento 55 presso lo studio dell’Avv.to Gennaro De Natale, attrice

E

Cooperativa ********** in persona del legale rapp.te pro-tempore rapp.to e difeso dall’Avv.to ********* con studio in Salerno via ********;

nonché ********* ass.ni, rapp.ta e difesa dall’avv.to ********* con studio in Salerno ********, terza chiamata in causa.

Conclusioni delle parti: come da verbale del 9/3/11.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta autotrasporti ************** in persona del legale rapp.te conveniva in giudizio la convenuta onde sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dal veicolo IVECO tg. ********* in seguito all’incidente verificatosi il giorno 26/03/2007  in Salerno al ***********. Assumeva che, nelle precitate circostanze di tempo e di luogo, mentre l’autoveicolo suddetto si trovava all’interno del  ********* veniva danneggiato alla pedaliera dal sig. ******** che stava effettuando attività di sbarco ed imbarco delle autovetture dalla ***********.

All’udienza di comparizione si costituivano in giudizio la cooperativa convenuta, formulando una mera difesa di stile e dichiarava di essere coperta dalla compagnia di ass.ni *********; chiedeva, a tal fine, di essere autorizzata alla chiamata in causa sia della stessa che copriva i rischi descritti. Si costituiva in giudizio ********** ass.ni ed eccepiva la carenza di elementi per la difesa, anche in relazione ai rischi assicurati, per genericità dell’atto di citazione.

Espletate tali formalità, la causa veniva istruita sotto la direzione della sottoscritta, ed infatti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale sulle dedotte circostanze da sola  parte attrice e poi sulla base della documentazione allegata, la causa veniva introitata a sentenza sulle prese conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato che l’eccezione di carenza di jus postulandi è destituita di fondamento, atteso che il mandato è stato rilasciato dalla ditta attrice nei confronti del proprio difensore ed il timbro della società reca in calce la firma che pur se non perfettamente leggibile può essere interpretata come ******** legale rappresentante pt; inoltre il difensore costituito.

Nel merito la domanda va accolta perché supportata da sufficienti elementi probatori.

La prova testimoniale richiesta ed espletata ha, con dovizia di particolari e con precisione, riferito che: L’incidente per cui è causa si è verificato ********** si Salerno nel marzo del 2007. Mi trovavo accanto alla bisarca della ditta ******** in quanto accompagnavo il mio amico ******, autista della ditta ******. Preciso che non sono dipendente della ditta  *****. La bisarca si trovava ***** in attesa dello scarico dio autovetture che dovevano essere *********. Ricordo che un operatore della Cooperativa **********, nel compiere alcune manovre ha urtato, con l’automezzo ******** la parte anteriore sinistra, la pedaliera della bisarca. Preciso che dalla fotografia riconosco la pedaliera rotta e che essa prima del tamponamento era integra. Alla guida dell’automezzo c’era il sig. *********** il quale a seguito dell’incidente, riconosceva la propria colpa.

Per come la dinamica è stata prospettata appare chiaro che l’incidente si è verificato a causa della manovra errata del guidatore dell’automezzo della convenuta, il quale per imperizia finì per danneggiare la pedaliera.

Pertanto le eccezioni formulate dalla convenuta appaiono senza pregio, perché la convenuta pur costituendosi in giudizio nulla ha eccepito in merito alla dinamica del sinistro, anzi dalla documentazione agli atti emerge la denuncia inoltrata dalla cooperativa alla propria compagnia di ass.ni e la dichiarazione di responsabilità del conducente sig. *****.

Sulla base di tale motivazione si ritiene accoglibile la domanda proposta.

Anche sulla misura dei danni il preventivo agli atti li ha quantificati in euro 2608,00, danni che emergono dalla documentazione fotografica allegata. Dall’esame del preventivo la sottoscritta rileva una voce di spesa non indicata dal teste escusso sull’an e cioè la rottura del paraurti che allo stato degli atti non uò essere riconosciuto perché non appare provata la sua riconducibilità al sinistro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall’attore così provvede:

Accoglie la domanda e per l’effetto condanna ********* ass.ni e la Cooperativa ******** in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di euro 1958,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Condanna i convenuti sempre in solida tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida ……..

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Salerno lì 26/08/2011
Il Giudice di Pace
di Salerno
Dott.ssa A. Sessa De Prisco

giovedì 15 dicembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO SU CAN, CAD ED ATTI ESENTI




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Salerno dr.ssa Filomena Catauro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **********  Ruolo Affari Contenziosi Civili di questo Ufficio promossa

DA

DE NATALE GENNARO, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Ogliara n. 36, attore

CONTRO

POSTE ITALIANE SpA in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’avv. ******** con cui elettivamente domicilia presso l’ufficio legale sito in Salerno a ******, convenuta.

Oggetto: pagamento some.

Conclusioni: come da verbale di causa e comparsa conclusionale.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, De Natale Gennaro conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Giudice di Pace, Poste Italiane SpA al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 2,80 oltre interessi e rivalutazione.

Assumeva l’attore di aver notificato tramite il servizio postale fornito dalla società Poste Italiane SpA, un atto giudiziale indirizzato alla Telecom Italia SpA, atto che era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno, ma nonostante questo la convenuta società emetteva comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) addebitando al mittente la somma di € 2,80.

Si costituiva regolarmente la convenuta Poste Italiane SpA che eccepiva la prescrizione, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Istruita la causa mediante la produzione di documenti, precisate le conclusioni, la stessa è stata riservata a sentenza.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto nel caso in esame si verte in materia di ripetizione dell’indebito atteso che si richiede la restituzione di una somma che in base alle leggi vigenti non doveva essere corrisposta e come tale sottoposta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e, non essendo ancora decorso il termine decennale, l’eccezione è infondata e va rigettata.
Inoltre, sempre preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta risultano provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva delle parti.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

La materia relativa alla notifica degli atti giudiziari è stata oggetto di modifica per effetto del cd. decreto mille proroghe – l. 28 febbraio 2008, n. 31 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto –legge 31 dicembre 2007, n. 248, sicché l’art. 36 c. 2 quater aggiunge l’articolo 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, il seguente: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata”, con il co. 2-quinquies “la disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne hanno avuto conoscenza”. La pubblicazione della legge di conversione è avvenuta in G.U. n. 51 del 29/2/08 con il supplemento ordinario n. 47 ed è contestualmente entrata in vigore con la pubblicazione.

Complessivamente deve quindi considerarsi, anche alla stregua di un generale principio di ragionevolezza e di equità, che quanto innanzi non può gravare sul soggetto richiedente il servizio, a fronte della evidenziata omissione e della natura dell’atto giudiziario, soggetto a regime di esonero dalle spese.

Va però rilevato che la legge n. 31 del 28.02.2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale.

Detti dubbi interpretativi sono stati oggetto di esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia la quale ha chiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato, che con nota n. 25247 del 24.09.2008, ha chiarito affermando che nel caso di notifiche a persone giuridiche, d in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti indicati dall’art. 145 cpc,esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa Amministrazione postale  ha ritenuto in più occasioni di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli Enti impersonali.

Pertanto, l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata effettuata nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della C.A.N. necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica nella qualità di legale rappresentante della società e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Per analogia l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha la sede anche se il destinatario della notifica è una società di persone il C.A.N. dovrà essere emesso.

Nel caso che ci occupa, parte attrice ha dato prova di aver versato la somma di € 2,80 per il pagamento della CAN alle Poste Italiane SpA, per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. ******* indirizzato alla ********* SpA, depositato nella produzione attorea (segnatamente atto di citazione diretto a ********** SpA).

Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la società Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell’attore della somma di € 2,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese processuali, in considerazione della natura delle questioni trattate, nonché la sussistenza di giusti ed equi motivi, sono liquidate al minimo tariffario, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Natale Gennaro nei confronti di Poste Italiane SpA, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna Poste Italiane SpA,  in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell’attore della somma di  2,80 oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì. Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese processuali che liquida ….

3) dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Salerno oggi 20.07.2011

Il Giudice di Pace
dr.ssa Filomena Catauro

domenica 11 dicembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - SINISTRO AUTOMOBILISTICO




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di Pace, dr.ssa Maria Pepe ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile recante il n. 7914/010 R.G., vertente

TRA

***********, Rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’ atto di citazione, dall’avv. Gennaro De Natale presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Ogliara, 36

-Attore-
CONTRO

MILANO ASS.NI, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano alla Via Senigallia 18/2

-Convenuta contumace-

OGGETTO : Risarcimento danni.

CONCLUSIONE: all’udienza del 10- 06 - 011 il procuratore dell’attore rassegnava le conclusioni di cui in atti.

 Esposizione delle ragioni  di fatto  e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato 14.06.010 il Sig.********** conveniva in giudizio innanzi al Giudicante la MILANO ASS.NI, in persona del legale rapp.te p.t, per sentire condannare quest’ultima giusta applicazione dell’art. 149 dlgs 209/05 , al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 25.06.09, alle ore 18,30 circa, in Salerno alla Via ********, tra l’auto Mercedes Classe A tg******** di sua proprietà e coperta per la rca dalla convenuta Milano Ass.ni e l’auto Smart tg ****** di proprietà di  ******, assicurato per la rca presso ******** Ass.ni.

Assumeva l’attore che nelle sue indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre il proprio veicolo, percorreva regolarmente Via* veniva tamponato dal veicolo Smart che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta.

In seguito all’evento l’auto attorea riportava danni quantificati come da preventivo in €. 540, 00, il cui ristoro veniva chiesto alla Milano Ass.ni.

La prefata assicurazioni inviava un assegno di € .300,00 che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere, come veniva specificato con la missiva del 10.01.09 e successivamente veniva adita l’AGO.

La convenuta veniva istruita, mediante l’ammissione e l’espletamento della prova per testi.

All’udienza del  10.06.11., il procuratore dell’attore precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione. In via preliminare, va  osservato che la domanda è proponibile in quanto parte  attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art. 145 comma 2 d. gls.  209/05, inviato per raccomandata e recapitato in data 07.10.09 alla Milano Ass.ni , che copriva il suo veicolo per la rca al momento del sinistro, spedito per conoscenza alla Aurora UGF Ass.ni spa, quale impresa di assicurazione del veicolo antagonista.

La richiesta di risarcimento contiene indicazioni di cui all’art. 148 del citato codice delle assicurazioni nonché art. 6 dpr n. 254/06, ivi compresi, descrizione del fatto , indicazione dei gironi e luogo per gli accertamenti peritali.

La fattispecie dedotta in giudizio rientra nella procedura di risarcimento diretto.

Sul punto va osservato che, attualmente in mancanza di sentenza della Suprema Corte  che esplichino funzioni nomofilattica, non è pacifica, l’interpretazione dell’art. 149 dlgs 209/05.

 In particolare, ritiene questo giudicante che l’attore deve citare in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato  e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest’ultimo.

Invero, l’art. 149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle ipotesi indicate nei commi 1-2 e si configura pertanto come norma speciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 144 (lex specialis derogat generali).

Per quanto riguarda l’interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici previsti dal codice civile.

L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzi tutto interpretata secondo un criterio letteralmente e soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass,. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa alquanto chiaro, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’art. 149 nella parte in cui prevede “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa.

Ed infatti, mentre l’art. 23 legge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude decisamente precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle medesime conclusioni.

L’intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori, si prefigge con il codice delle assicurazioni di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private.

L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nell’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro esclusivamente tra veicoli automobilistici (cd procedura CID), perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare l procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.

Viceversa, la presenza del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto, lungi dal semplificare, avrebbe  l’effetto di complicare il giudizio ed allungare i tempi processuali, si pensi, ad es. all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore.

La legittimazione passiva del convenuto all’interno della procedura di indennizzo diretto, dunque, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la durata dei processi, e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire celerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dall’art. 111 Cost. e, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità.

Ritenuta, alla stregua delle suesposte osservazioni, proponibile ed ammissibile la domanda proposta, va accertata la sussistenza dei presupposti  per accedere all’indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 dlgs e dell’art. 5 dpr n.254/06. va, quindi , verificato se effettivamente l’attore non sia stato responsabile in tutto o in parte del sinistro de quo, ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.

In materia di scontro tra veicoli e di interpretazione dell’art. 2054 c.c., costituisce principio fondamentale, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione (11/5/99 n. 4648) quello secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, libera l’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c. nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”Nel caso di specie, trova applicazione tal principio anche in riferimento alle modalità concrete ed alle peculiarità, con cui si è verificato il sinistro.

Passando al merito la domanda è fondata nonché provata per cui deve essere accolta, in quanto dall’istruzione probatoria esperita è emersa la presenza  del veicolo del responsabile civile sul luogo teatro dell’incidente nonché l’esclusiva responsabilità del suo conducente nella causazione dell’evento lesivo lamentato.

 Di particolare rilevanza e spessore ai fini del decisum e del convincimento del giudice è apparsa la dichiarazione resa dal teste di parte attrice Sig. ******* terzo indifferente, che ha descritto l adinamica dell’incidente con dovizia di particolari, indicando con precisione il luogo, la data ed i veicoli coinvolti.

In particolare il sig. ***** sotto il vincolo dell’impegno dichiarava : “… nel mese di giugno  dell’anno 2009, verso la fine del mese, stavo parlando con la mia ragazza al cellulare davanti la vetrina del mio negozio ******* allorquando vidi  sopraggiungere una Smart che tamponava una Mercedes di colore *********.

Preciso  che il mio negozio si trova in Salerno *******, e cha la Mercedes stava rallentando perché le auto che le stavano davanti si erano fermate per lo scatto del semaforo rosso. Ricordo che la Mercedes ha riportato danni alla parte posteriore e i conducenti si scambiarono i dati….”

Dalla piattaforma probatoria, dunque, è stato possibile evincere una inemendabile circostanza rappresentata dal fatto che l’impatto tra i due veicoli è stato da tamponamento cagionato dal conducente del veicolo Smart sopraggiungente da tergo.

Nessun dubbio può dunque esistere circa l’attribuibilità del fatto per cui è causa a colpa esclusiva del veicolo Smart tg* , il cui conducente non solo , non ha osservato la prescrizione imposta dall’art. 141 C.d.S., secondo cui il conducente di un veicolo deve sempre essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo nei limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, evitando collisioni con l’altro veicolo che precede, bensì principalmente ed in maniera assorbente non rispettava la distanza di sicurezza  fra i veicoli come imposta dall’art. 149 D.L. vo 30/4/92 n. 285.

Il  mancato rispetto della distanza di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione de facto di negligenza che a sua volta comunque esclude la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054c.c. comma 2 (Cass, 98/11444, 95/8917, /884295). Infatti l’arresto del veicolo che precede costituisce sempre evento prevedibile per il conducente che segue, il quale deve mantenere una distanza di sicurezza tale da fronteggiare ogni evenienza, moderando altresì anche al velocità.

Affermata, alla stregua  delle considerazioni che precedono, la responsabilità del convenuto nella produzione dell’eventus damni, occorre considerare ai fini dell’accoglimento della domanda principale la prova, se fornita, del quantum debeatur,  cioè la determinazione dell’entità dei danni riportati  dal veicolo dell’attrice e quindi la loro quantificazione monetaria.

Ai fini della determinazione monetaria del danno riportato all’attore, risulta depositata agli atti di causa un preventivo dell’autocarrozzeria * di € 450,00 oltre IVA.

Dall’esame degli elementi probatori offerti  dall’ attrice unitamente ad altre risultanze processuali, quali il tipo di auto, l’anno di immatricolazione, il tipo di avaria concretamente riportata, nonchè  in base ad elementi desunti da nozioni di comune esperienza, si ritiene di poter liquidare il danno riportato dal veicolo Mercedes Classe A dell’ attore in €. 400,00.

Considerato che prima del giudizio la Milano Ass.ni inviava a titolo di offerta la somma di € 300,00, al stessa viene condannata al pagamento in favore del Santaniello della residua somma di € 100,00.

L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, avendo per contenuto la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente, ha natura di debito di valore, di guisa che nella sua determinazione deve tenersi conto della svalutazione; pertanto la somma riconosciuta  deve essere rivalutata dal dì della domanda alla pubblicazione della sentenza.

Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, dal dì della domanda al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata.

Non merita accoglimento al richiesta indennità da fermo tecnico, poiché non è stata fornita prova dell’effettivo immobilizzo del veicolo per riparazioni, nè che lo stesso fosse funzionalmente destinato ad attività lucrativa e che l’impedimento abbia provocato un effettivo depauperamento patrimoniale, così come richiesto da consolidata giurisprudenza.

Quanto alle spese, a seguito dell’accoglimento della domanda principale, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto del valore della causa e della effettiva attività svolta.

PQM

Il Giudice di Pace di Salerno, dr. Pepe, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da proposta da* contro la Milano Ass.ni, ogni contraria istanza, eccezione , disattesa così provvede:

1. Accoglie la domanda e per l’effetto, Condanna la Milano Ass.ni al pagamento in favore di * della residua somma di €  100,00, oltre rivalutazione monetaria  dal dì della domanda alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi al tasso legale, dal dì della domanda al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata,

2. Condanna i convenuti, sempre in solido fra loro, al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che determina ………………..

3. Dichiara esecutiva come per legge la presente sentenza.

Salerno lì 03/09/2011
Il Giudice di Pace
Dr.ssa Maria Pepe

martedì 29 novembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - INTERRUZIONE LINEA TELEFONICA E ADSL




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

SALERNO

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace dott. Luigi Vingiani ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2892/2011   riservata all’udienza del 18.07.2011
TRA

L’AVV. GENNARO DE NATALE procuratore di se stesso con studio in Salerno alla via Ogliara n. 36

ATTORE

E

TELECOM ITALIA SPA in persona legale rapp.te  p.t., rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di citazione notificato, dall’avv.      ************  Con studio in Salerno alla via *****************
CONVENUTO

CONCLUSIONI: come da verbale di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente ritualmente notificato l’avv. Gennaro De Natale conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Salerno la Telecom Italia spa per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 352,72 a titolo di indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento. Sottolineava che in data 23.10.10 si era verificata una interruzione della propria utenza telefonica e collegamento internet sull’utenza 0892821** nonché totale assenza di linea al numero aggiuntivo 0897014**** e , nonostante segnalazione, la linea era stata ripristinata solo in data 27.010.2010 mentre la seconda linea solo in data 8.11.2010.

All’udienza di prima comparizione, regolarmente citata, si costituiva la Telecom sa ed il procuratore della convenuta si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, in uno al proprio fascicolo unitamente ad altri documenti: si riportava altresì alle eccezioni ivi contenute e chiedeva l’accoglimento della propria tesi difensiva.

Nel corso del giudizio, le parti costituite ribadivano e puntualizzavano le rispettive posizioni, venivano escussi i testi e dunque la causa, rinviata per le conclusioni e per la discussione, veniva riservata in decisione all’udienza del 18.07.2011.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che questa controversia viene decisa secondo diritto a prescindere dal valore della stessa.

Le legittimazioni delle parti sono provate per tabulas e, comunque, la documentazione prodotta dall’istante non è mai stata mai espressamente negata dalla convenuta.

Preliminarmente si sottolinea che la domanda attorea è procedibile ed ammissibile, atteso che l’attore, prima di adire l’Autorità Giudiziaria competente, ha tentato di conciliare, ma invano, la vertenza contro l’odierna convenuta innanzi alla Camera di Commercio di Salerno.

Nel merito, la domanda attorea risulta fondata e va accolta.

Nel merito, deve rilevarsi che dagli atti di causa è emersa la circostanza dell’illegittima sospensione del servizio telefonico e della connessione internet sia della prima linea che di quella aggiuntiva.

D’altronde la stessa società convenuta in qualche modo ha, almeno in parte, riconosciuto l’illegittimità del suo comportamento, atteso che dalla documentazione depositata si evince che dal 23.10.10 al 27.10.2010 l’utenza dell’attore non ha funzionato (cfr. dettaglio della fattura periodo 1.10.2010 al 30.11.2010.

Così come anche i testi di parte attrice, sig.  ********** e sig. *****************, della cui attendibilità non è dato dubitare, hanno confermato l’assunto attoreo evidenziando sia l’assenza di linea telefonica e adsl della prima linea che quella della seconda linea
Se, pertanto, le circostanze sono quelle emerse in corso di causa, si può ritenere sussistente la esclusiva responsabilità della convenuta Telecom s.p.a. nell’adempimento contrattuale di cui è causa.

Tale inadempimento è stato provato dalla’attore, e non negato dalla convenuta. A tal proposito si è espressa anche la Cassazione: “In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto e gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell’adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ. n. 2387/04 in Giustizia Civile, massimario 2004).

Ed inoltre: “In caso di azione per risarcimento danni derivanti da ritardo dell’adempimento, l’attore deve provare il tardivo adempimento, essendo questo un elemento costitutivo della pretesa risarcitoria” (Cass. Civ. n. 12849/97).

Passando al quantum, l’attore ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento di un congruo indennizzo, anche ai sensi delle Condizioni Abbonamento, quantificato in euro 353,72.

Circa la richiesta attorea di indennizzo, questo Giudice ritiene di doverla accogliere nella misura, liquidata equitativamente, di euro 353,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell’attore ed a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, dott Luigi Vingiani, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DE NATALE GENNARO nei confronti di Telecom spa così provvede:

1)   Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e condanna la convenuta Telecom spa al pagamento, in favore dell’attore e per le causali di cui in motivazione, dell’importo complessivo di Euro 353,72 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

2)   Condanna la convenuta Telecom spa al pagamento in favore dell’attore delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per spese (compresi i soldi spesi per la conciliazione), Euro 300,00 per diritti ed Euro 200,00 per onorario oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Salerno lì 02/11/2011

Il Giudice di Pace

Avv. Luigi Vingiani

lunedì 21 novembre 2011

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 302/07 V.G.



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Luigi Martone      Presidente
dott. Giancarlo de Donato        Consigliere
dott. Magda Cristiano              Cosigliere rel.

nel procedimento camerale avente ad oggetto Equa riparazione ex L. n. 89/01 promosso

DA

*********** rappresentata e difesa dall’avv. *********** con la quale elettivamente domicilia presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli.

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, In persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11;

sciolta la riserva assunta all’udienza camerale del 4.4.08
ha pronunciato il seguente

DECRETO

************, con ricorso depositato il 16.02.2007 e ritualmente riassunto, ex art. 307 cpc, il 25.01.2008, ha lamentato l’eccessiva durata del procedimento civile promosso nei suoi confronti, dinanzi al Tribunale di Salerno, da *********, ex art. 2932 cc, per ottenere sentenza produttiva degli effetti del contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato inter partes, nel quale ella si è costituita spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale.

La ricorrente ha dedotto che il giudizio – introdotto con citazione notificata il 21.2.97, alla data del 16.2.07 era ancora pendente ed ha chiesto, pertanto, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 15.000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a seguito dela violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari.

Il Ministero della Giustizia si è costituito e, pur non contestando l’an della pretesa, ha chiesto la compensazione delle spese del procedimento.

Tanto premesso, questa Corte osserva:

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato; infatti l’obbilgo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo, con la conseguenza che lo Stato risponde  non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma, più in generale, per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (V. sentenza 12.10.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia); ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost. il quale dispone che la legge (e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, risulta di solare evidenza che il tempo trascorso dall’inizio del procedimento presupposto, introdotto con citazione del 21.2.97 e tuttora pendente in primo grado, abbia dato luogo alla violazione del diritto costituzionalmente garantito della ricorrente alla ragionevole durata del processo.

L’art. 2 della legge n. 89/01 non fissa, per il vero, il periodo di tempo massimo superato il quale la durata del processo diventa irragionevole, ma demanda all’interprete l’onere di determinarlo, desumendolo, ai sensi del secondo comma della norma citata, dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione.

In sostanza, al fine di tale determinazione, si dovranno valutare, nella fattispecie concreta, la natura delle questioni giuridiche trattate, il numero delle parti in causa, la quantità e la complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità dei rinvii ai fini istruttori.

Nel caso di specie il giudizio, che ha ad oggetto due contrapposte domande, l’una volta a conseguire gli effetti di un contratto preliminare e l’altra ad ottenere la risoluzione del medesimo contratto, non appare di speciale complessità, in quanto richiede una valutazione in fatto in ordine all’imputabilità dell’inadempimento all’una o all’altra delle parti in causa.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che tende a ritenere irricevibili i ricorsi concernenti procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni in primo grado (salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata) e considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali, si può giungere allora alla conclusione che per il processo di primo grado tale durata sarebbe stata ragionevole.

In processo ha invece avuto, sino al deposito del ricorso, una durata di dieci anni.

In proposito va peraltro osservato che, per quanto la CEDU, una volta superato il limite della ragionevolezza, consideri ai fini della liquidazione dell’indennizzo l’intera durata del procedimento, tanto non è consentito al giudice italiano, posto che l’art. 2, c. 3°, lett. a), della legge n. 89/2001, espressamente sancisce che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo riconosciuto dal nostro diritto interno per l’eccessiva durata dei processi, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Pertanto, finché il legislatore non riterrà di modificare tale dettato normativo (che non contrasta né con le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute [art. 10 Cost.] né con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario [art. 11 Cost.] né, infine, con la Convenzione, ma solo con un orientamento ermeneutico della Corte di Strasburgo, che non può prevalere su di una espressa disposizione di legge) i giudici italiani non potranno che attenervisi.
Dagli atti del processo, che la ricorrente ha integralmente allegato in fotocopia, non si evincono ritardi alla stessa imputabili. Il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell’indennizzo dovuto alla ricorrente, risulta pertanto di 7 anni.

La ********* ha chiesto la liquidazione del solo danno morale, che, secondo i parametri di valutazione della CEDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi, costituisce conseguenza ordinaria del prolungarsi del giudizio ordine i termini di ragionevole durata, sicché può essere escluso solo in quei casi in cui specifici elementi di fatto dimostrino che la durata del procedimento corrisponde all’interesse del ricorrente (Cass. ss. uu., 26.01.2004 n. 138).

Tale danno non può essere oggetto che di valutazione equitativa, nell’operare la quale occorre attnersi, in linea di massima, al metro di valutazione adottato dalla CEDU in casi analoghi, dal quale ci si può discostare solo in misura ragionevole (Cass. ss. uu., 26.1.2004 n. 1340).

Tenuto conto della rilevanza della materia del contendere, avente ad oggetto un bene immobile produttivo di reddito, e considerato che la ricorrente non ha più la disponibilità del bene e non ne ha neppure ricevuto il pagamento, appare equo liquidare per tale titolo la somma di € 10.500 al valore attuale della moneta, in ragione di € 1500 per ogni anno di eccedenza della durata del procedimento rispetto a quella ragionevole. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei minimi tariffari e tenuto conto dell’importo liquidato, in favore del difensore antistatario.

PQM

La Corte d’Appello di Napoli: condanna il Ministero della Giustizia a pagare ad ************ la somma di € 10.500 ciascuna oltre agli interessi legali dal 16.2.07 al saldo effettivo;

condanna il Ministero a pagare all’avv. *********** le spese del procedimento, liquidate …………

Napoli 4.4.08

Il Consigliere est.                                                    IL Presidente


martedì 15 novembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - C.A.N. E C.A.D. SU ATTI ESENTI




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Antonina Giordano
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile recante il n. 2423/2011 promossa da

**********, rappr. e dif. dall’avv. Gennaro De Natale ed el.te dom.ta presso il suo studio in Salerno, via Ogliara n. 36, attrice

contro

Poste Italiane SpA, in persona del leg. rappr. pt rappr. e dif. dall’avv. ********** con cui el.te dom.; convenuta

Oggetto: Restituzione indebito

Conclusioni delle parti: come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione notificato in data 16/01/2011, *********** conveniva in giudizio la SpA Poste Italiane in pers. del leg. rappr. pt, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 2,80, olter interessi e rivalutazione monetaria; tale importo costituiva la tassa pagata dall’istante alla convenuta per poter ritirare la cartolina di avvenuta notifica (C.A.N.) relativa ad un atto giudiziario esente.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta Poste Italiane SpA eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 e ss. cpc. Nel merito deduceva l’infondatezza della domanda in fatto ed in diritto,  chiedendone il rigetto.

In particolare sosteneva che l’operato delle Poste era stato conforme a quanto disposto dalle disposizioni legislative che impongono l’emissione della CAN qualora la notifica di un atto giudiziario non avvenga nelle mani del destinatario.

Sulla base della documentazione n atti, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

Va disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 cpc.

La domanda, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, deve contenere i requisiti indicati nell’art. 318 cpc (l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto).

Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace il contenuto dell’atto di citazione è dunque disciplinato dall’art. 18 cpc e non trova applicazione l’art. 163 cpc.

Nel caso in esame, l’atto introduttivo contiene tutti gli elementi tipici previsti per legge, per cui l’eccezione di nullità va rigettata.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

La richiesta all’istante da parte delle Poste SpA di far pagare la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) è assolutamente illegittima per violazione della L. 890/02 e successive modifiche.

La legge 890/02, infatti, all’art. 8, comma 7, espressamente prevede che i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 8 L. 20/11/1982  n. 890 e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

La Circolare delle Poste Italiane SpA del 22/06/1999, prot. n. 16780 stabilisce poi che per gli atti esenti l’avviso inerente alla seconda raccomandata dovrà comunque essere restituito alla parte che ha richiesto la notifica, ma le spese di tale invio devono essere sempre poste a carico dell’Erario, con addebito sul conto di pagamento differito intestato all’Ufficio NEP che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata: insomma è fatto divieto di addebitare al destinatario con il sistema della tassa a carico, le spese dell’invio della seconda raccomandata.

La Circolare delle Poste Italiane SpA del 22/06/1999, prot. n. 16780, poi, chiarisce la procedura ed infatti stabilisce che tutti gli uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, contenenti gli atti esenti, un timbro recante la dicitura atto esente di modo che l’operatore postale che accetterà la raccomandata comunicazione di avvenuto deposito predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non tasserà l’avviso di ricevimento, ma anzi provvederà a farne copia che tasserà con segnatasse o in pronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con MOD77 all’Ufficio Postale che ha accettato l’atto originario per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente.

Il comma 2 quater dell’art. 36 della L. 28/02/08 n. 31 che ha convertito con modifiche il decreto legge 31/10/07 n. 248 (così detto decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il comma 5 dell’art. 7 della L. 28/11/1982 il seguente Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di raccomandata (cd. C.A.N.) ed ha abrogato i commi 3 e 4 del predetto art. 7.

Anche questo secondo tipo di raccomandata per evidente analogia segue la disciplina dettata per la C.A.D. per cui deve andare esente per le spese di notifica.

L’applicazione analogica dell’art. 8, comma 7, L. 890/82 (che prevede la non addebitabilità al mittente della CAD per gli atti esenti) alla C.A.N. è consentita dal fatto che le due situazioni sono simili tra loro (in quanto entrambe le comunicazioni sono effettuate  nell’ambito di procedure notificatorie di atti esenti non recapitati personalmente al destinatario) e dal fatto che la prima norma non ha carattere eccezionale.

Al C.A.N. per analogia si applicano le stesse norme previste per il  C.A.D. in quanto il principio regolatore della materia è quello della non addebitabilità al mittente di qualsiasi spesa di notifica, sia per la prima  che per la seconda raccomandata, come si evince dal fatto che l’esenzione da tali spese si estende, per le ipotesi in cui l’atto non possa essere recapitato personalmente al destinatario o alle altre persone previste dalla legge, anche ai costi della comunicazione al destinatario di avvenuto deposito (C.A.D.), rendendo evidente l’intento del legislatore di sollevare il mittente da qualunque spesa di notifica, quando l’atto ne è esente per legge.

Nel caso che ci occupa, l’attrice ha dato prova di aver versato la somma di euro 2,80 per il pagamento della C.A.N. alle Poste Italiane SpA per ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. *****/AGP, somma che pertanto, per le considerazioni sopra esposte, le viene riconosciuta.

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Salerno definitivamente pronunciando  sulla domanda proposta da ******** con atto di citazione notificato in data 16/01/2011 nei confronti delle Poste Italiane SpA, in pers. del leg. rappr. pt, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l’effetto condanna la convenuta Poste Italiane SpA in pers. del leg. rappr. pt, al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 2,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

b)condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in pers. del leg. rappr. pt, al pagamento delle spese processuali, che liquida in …………. oltre rimborso forfetario spese generali, CNA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

c) la presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Salerno, lì 30/09/2011

Il Giudice di Pace
dott.ssa Antonina Giordano