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venerdì 4 febbraio 2011

Atto di citazione per risarcimento danni nella fattispecie del passaggio di cavi (o appoggio di pali) della Telecom o Tim Spa.




GIUDICE DI PACE DI SALERNO


ATTO DI CITAZIONE 

La Sig.ra ______________, nata a Salerno il ___________, cf:____________, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

PREMESSO IN FATTO 

- Che l’istante è proprietaria di un immobile sito in Salerno, alla via ____________, al civico 14, come risulta da rogito notarile che si allega in copia; 

- A) Che la Società Telecom Italia SpA ha installato, sulla parete perimetrale del fabbricato di proprietà dell’attrice, una serie di ganci e cavi destinati a servire le abitazioni confinanti e limitrofe senza avere ottenuto apposita servitù volontaria o apposito provvedimento ablatorio. 

D I R I T T O 

I fili, le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, non potendo certo ammettersi che, dovendo il proprietario del fondo consentire gratuitamente il "passaggio con appoggio" attraverso il proprio fondo delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio telefonico, debba per ciò stesso consentire, sempre gratuitamente, la destinazione di esso al collegamento anche di apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini, nonché il passaggio sul proprio fondo delle diramazioni a ciò necessarie (Cass. 22/01/1988 n. 481; Cass. 2/12/1998 n. 12245). 

Per quanto riguarda, invece, l’appoggio dei fili e delle condutture che devono servire anche altre abitazioni, la Telecom deve ottenere apposita servitù volontaria o provvedimento ablatorio, cosa che, nella fattispecie, non si è verificata. 

L'art. 233 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministrativo autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, la cui tipicità ("numerus clausus") non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. SS.UU. 16 gennaio 1986 n. 207). 

Infatti, le norme relative alle servitù coattive dirette a soddisfare le esigenze dell'agricoltura dell'industria e i bisogni della vita hanno carattere di diritto singolare e non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica. Ne deriva che, qualora non ricorrano le specifiche figure di servitù coattive previste dal codice civile (art. 1033 - 1057) ovvero da leggi speciali, non può essere invocata la disciplina dell'art. 1032 ss. c.c. trattandosi di disposizioni sociali non estensibili al di fuori dei casi espressamente considerati (Cass. 13 ottobre 1992, n. 11130). 

Precisamente, a differenza delle servitù volontarie … le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi di al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela (Cass. 25 gennaio 1992, n. 820). 

Infine, la società concessionaria del servizio telefonico, al fine della installazione sul fondo altrui di linee ed impianti, non può invocare la disciplina dell'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, trattandosi di disposizioni speciali, non estensibili all'infuori dei casi espressamente considerati (Cass. SS. UU. 16 gennaio 1986, n. 207). 

Alla stregua di quanto sopra, la mancanza di qualsiasi titolo legittimante la costruzione ed il mantenimento della linea telefonica sul fondo dell’attore, determina l’illiceità della condotta della convenuta, di per sé causa di danno, implicando una limitazione del godimento della proprietà, con il conseguente diritto dell’attore di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni. 

Qualora infine la società concessionaria del servizio telefonico, installando sull'altrui proprietà cavi, appoggi o altre apparecchiature destinate, in assenza dei due soli ricordati titoli legittimanti, anche o esclusivamente al servizio di terzi proprietari o inquilini di altri immobili, imponga, in via di fatto, un peso corrispondente all'esercizio di una servitù di telefonia, incorre in un'attività lesiva del diritto di proprietà. Un siffatto comportamento legittima il privato a chiedere il risarcimento del danno per l'indebita compressione del suo diritto dominicale e, se non sia nemmeno assistito da piani esecutivi debitamente approvati e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 185 del D.P.R. cit., e non sia quindi ricollegabile all'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ad agire altresì per la rimozione delle opere abusive (cfr. Cass. S.U. 26 luglio 1994 n. 6962; 19 gennaio 1991 n. 517; 16 gennaio 1986 n. 207 cit. e 3 ottobre 1989 n. 3963, quest'ultima in tema di elettrodotto) (Cass. 2/12/1998 n. 12245). 

Per tutto quanto sopra esposto, l’istante ha interesse ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta, come sopra descritta. 

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, 

c i t a 

Telecom Italia SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 – 20123 - Milano, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno ___________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti 

C o n c l u s i o n i 

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, 

1) Condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall’attore per i fatti di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti della somma di euro 1.100,00, con espressa rinunzia all’eventuale esubero; 

2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1.100,00. 

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta e della prova testimoniale sulla circostanza di cui al capo A) del presente atto che qui si abbia per integralmente trascritto, preceduto dalle parole "Vero che", con riserva di indicare i testi all’udienza ex art. 320 cpc. 

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori fino all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta. 

Si allega titolo di proprietà. 

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 cpc al numero di fax 089/___________ o al seguente indirizzo di posta elettronica: ________________. 

Salerno, 2 Febbraio 2011 

Avv. Gennaro De Natale 



RELAZIONE DI NOTIFICA 
Salerno, 
Ad istanza come in atto: 
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a: 
Telecom Italia SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Piazza Degli Affari N. 2 – 20123 - Milano 


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