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venerdì 3 giugno 2011

CITAZIONE CONTRO ENEL PER DISTACCO CONTATORE





GIUDICE DI PACE DI SALERNO


Atto di citazione


Il Sig. ______________, cf _____________, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto,


premesso in fatto


- che l'istante ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'E.N.E.L. Distribuzione SpA, numero cliente ____________, come risulta da documentazione allegata;


- A) che l’istante non ha mai ricevuto né la fattura e la bolletta del 16 giugno 2006, (e la stessa non era nemmeno disponibile sul sito internet) né tantomeno il successivo preavviso di distacco per morosità a seguito del mancato pagamento della suddetta fattura;


- B) che, in data 28 agosto 2006, riscontrava una diminuzione dell’erogazione dell’energia elettrica presso la propria abitazione, dotata di contatore elettronico;


- che, nella successiva fattura del 12 ottobre 2006, di euro 89,48, veniva richiesto il pagamento anche dei seguenti importi: euro 52,02 per distacco e riallaccio della fornitura di energia elettrica per morosità, oltre ad euro 3,08 per spese dei raccomandata per il sollecito della bolletta del 16 giugno 2006;


- che l’istante provvedeva al pagamento della sola somma di euro 65,17, decurtata degli oneri, non dovuti, relativi al distacco, riallaccio e spese postali;


- che, in data 22 dicembre 2006, soltanto per evitare il distacco del contatore minacciato dall’Enel, l’istante provvedeva al pagamento anche dell’importo di euro 55,10 relativo agli oneri, non dovuti, per distacco contatore, riallaccio e spese postali.


D I R I T T O


Gli oneri relativi al distacco non sono dovuti. Infatti, la fattura del 12 ottobre 2006 è stata regolarmente contestata nei modi e termini previsti dall’art. 8.2 del contratto di fornitura, e la convenuta non ha mai risposto nei termini (20 gg. lavorativi) previsti dall’art. 8.3 del suddetto contratto.


Infatti, l’art. 8.1 della Deliberazione n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas stabilisce che L’esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’adempimento stesso all’esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Ed ancora, il successivo comma 8.2 stabilisce che l’esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente. Infine, il distacco senza preavviso non può essere effettuato nelle giornate di venerdì, sabato e festivi (artt. 8.3 e 8.4).


Nel caso in esame, l’istante non ha mai ricevuto nessuna comunicazione né per posta ordinaria né per lettera raccomandata, pertanto la fornitura di energia elettrica non doveva essere sospesa o, quanto meno, le relative spese non dovevano essere addebitate all’incolpevole utente.


In base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 55,10, come risulta dai bollettini di pagamento allegati.


Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. _________, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno _________, locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 52,02 per le causali dedotte in narrativa;


2) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi, con riserva di indicare circostanze e nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320cpc, nonché di indicare nuovi mezzi di prova in base al comportamento che terrà la convenuta.


Si allegano i seguenti documenti:
1) Bollettino ccp di euro 55,10 del 22/12/2006;
2) Lettera Inviata all’Enel in data 15/11/2006;
3) Lettera Inviata all’Enel in data 23/12/2006;
4) Bollettino ccp di euro 65,17 del 11/11/2006;
5) Estratto deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas n. 200/1999;
6) Estratto Carta dei Servizi.

Salerno, ____________

Avv. Gennaro De Natale

RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

E.N.E.L. Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, alla Via Ombrone n. 2


*************


GIUDICE DI PACE DI SALERNO




Comparsa conclusionale



Per ________________, con l’avv. Gennaro De Natale; 



Contro Enel Distribuzione SpA, con l’avv. ______________________.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le seguenti considerazioni. 


********


La condotta contestata all’Enel consiste nel mancato recapito della fattura e bolletta per il pagamento dell’energia elettrica e, nonostante ciò, nell’aver preteso ugualmente dall’utente il pagamento degli interessi di mora per tardivo pagamento, e delle spese di distacco/riallaccio. 


Malgrado l’utente abbia tempestivamente segnalato il problema alla convenuta società, quest’ultima ha declinato le proprie responsabilità addossandole esclusivamente al vettore Poste italiane SpA (Ved. elenco documenti depositati ex art. 320 cpc, pag. 9). 


Gli oneri relativi al distacco/riallaccio non sono dovuti, in quanto la condotta dell’Enel, come già sanzionata dal Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM, allegato all’elenco dei documenti depositati dall’attore ex art. 320 cpc (Ved. pagg. 2-7), è da considerarsi illegittima perché aggressiva. 


Si riportano, per maggiore chiarezza e completezza, stralci del citato Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM: 


Il consumatore si trova infatti nella circostanza di aver ricevuto … la bolletta di pagamento, … quando il termine indicato nella stessa era ormai decorso, e di dover tuttavia sopportare l’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento. Inoltre l’utente, qualora non provveda al pagamento degli interessi di mora richiesti, potrebbe vedersi recapitare dalla società un sollecito di pagamento con eventuale successiva sospensione della fornitura. 


Malgrado l’addebito di un importo non dovuto, l’utente non dispone di alcuno strumento per rimuovere le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile. Le procedure di reclamo, infatti, risultano inidonee ad impedire il conteggio degli interessi, una volta che l’utente ha denunciato il tardivo recapito della fattura. 


Il sistema dei reclami prevede infatti lo storno degli interessi di mora nel solo caso in cui si accerti la responsabilità delle società committenti nella ritardata consegna, senza nulla prevedere in ordine a ritardi imputabili al vettore. Ove questi “ritardi” vengono tempestivamente segnalati agli uffici (call-center) a tal scopo preposti dalle società medesime, i call-center respingono le responsabilità delle società addossandoli esclusivamente sul vettore “Poste”. Analogamente, per quanto concerne il form “Informazioni e reclami” predisposto sul sito web, la dicitura sovrastante la mascherina per la compilazione dei dati si limita ad annunciare che l’inserimento dei dati “cliente” consentirà una più rapida trattazione del reclamo medesimo, senza, peraltro, indicare alcun termine. 


Dunque, dalla proposizione del reclamo il consumatore non trae alcun giovamento immediato. L’obbligo di corrispondere una somma indebita resta fermo. Soltanto all’esito della lavorazione del reclamo, accertato che il tardivo recapito dipende da fatto di Enel, si provvederà alla detrazione degli interessi già addebitati o se possibile al posticipo della scadenza. Nella diversa ipotesi in cui il ritardo dipenda da un problema del vettore, nulla è previsto. 


Il sistema quindi è strutturato in modo tale da addossare di fatto sugli utenti le responsabilità di Enel, circa la tempestiva consegna delle bollette, pur essendo il servizio di consegna affidato ad un soggetto terzo. La mancata vigilanza da parte delle società in questione risulta evidente. In particolare, non viene fissato un meccanismo generalizzato mediante il quale sia imposto al vettore di relazionare le società in questione circa il rispetto dei tempi della consegna. Infatti, come si legge nelle memorie, Poste Italiane SpA è solita informare le committenti solo nel caso di gravi disfunzioni del servizio. Le società giustificano tale lacuna deducendo l’inesistenza di “un obbligo normativo di monitoraggio del ricevimento delle bollette” L’argomentazione addotta non convince, in quanto un sistema così strutturato e privo di un penetrante controllo degli adempimenti del vettore ha come ricaduta sul consumatore l’ingiustificata attribuzione degli interessi di mora, e il relativo pagamento degli stessi, senza che il ritardo sia imputabile a quest’ultimo. 


La necessità di un sistema di monitoraggio capillare, così come antecedentemente descritto, trova un riscontro concreto nelle misure previste nel contratto sperimentale stipulato tra Tnt Post Italia SpA (vettore utilizzato per la consegna delle fatture in Sicilia) ed Enel Servizio Elettrico. Tnt Post, infatti, fornisce i dati relativi ad ogni singola spedizione. In particolare viene fornita la data, l’ora e la posizione GPS di ogni singolo recapito. Nei casi di mancati recapiti viene anche fornita una motivazione. In tutti i casi di ritardo la società Enel Servizio Elettrico procede in automatico a non addebitare oppure, ove addebitati, a stornare gli interessi di mora. 


Da quanto su esposto appare evidente che le società in questione hanno violato le regole della diligenza professionale, che impone al professionista di non gravare il consumatore delle inefficienze del servizio di consegna commissionato da Enel a Poste Italiane. Enel non può declinare ogni responsabilità adducendo che i ritardi nella consegna siano imputabili al vettore, quale gestore, a proprio rischio, del servizio in questione. Le eventuali responsabilità di quest’ultimo, infatti, non esonerano Enel dall’adoperarsi al fine di tenere immune il consumatore da ricadute negative che dal ritardo possano scaturire (addebito degli interessi di mora). In questo senso Enel avrebbe potuto, da un lato, monitorare il ricevimento delle bollette, così da avere contezza dei singoli ritardi nella consegna delle stesse e, dall’altro, sulla base dei monitoraggi effettuati, provvedere, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora, anche laddove il ritardo dipendesse da fatto del vettore (e non solo del committente). Dunque, ciò che si contesta alle società non è l’inefficienza in sé del servizio di consegna, della quale, in linea generale, rispondono (nei confronti degli appaltanti) Poste Italiane S.p.A. e Tnt Post, quali società appaltatrici. Al contrario, la scorrettezza della pratica consiste nel non aver tenuto indenne il consumatore dalle conseguenze negative di tali inefficienze (pur addebitabili al vettore), adottando le misure sopra enunciate. 


In conclusione, le società in questione hanno violato le regole di diligenza professionale, nella misura in cui non hanno adottato misure idonee a non gravare il consumatore degli interessi di mora, allorché il ritardo nel pagamento delle fatture dipenda da un tardivo recapito della bolletta dipendente da fatto del vettore. Il consumatore non può evitare il pagamento degli interessi di mora attraverso la semplice denuncia del ritardato recapito della fattura; peraltro, pur accertato il tardivo recapito, Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia provvedono a stornare gli interessi solo allorché emerga una colpa di quest’ultime. Viceversa dette società non si assumono nei confronti dei consumatori le responsabilità connesse al servizio di consegna delle bollette, mediante un’adeguata vigilanza sul soggetto terzo a ciò deputato. 


Il divieto di pratiche aggressive. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante indebito condizionamento limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al servizio e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 


Nella fattispecie in esame ricorrono gli estremi di una pratica aggressiva, ai sensi dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo. Il consumatore, pur avendo ricevuto la bolletta oltre il termine di scadenza, viene obbligato al pagamento degli interessi di mora. Contro tale pretesa il consumatore non può cautelarsi proponendo reclamo nelle modalità previste, poiché la presentazione del reclamo non sospende l’obbligo di pagamento in attesa della trattazione di questo. Inoltre dal contatto con gli uffici preposti alla ricezione dei reclami (call-center) il consumatore non risulta possa sospendere il pagamento degli interessi di mora. Si aggiunga che, dalla lettura delle memorie è dato dedurre che la lavorazione dei reclami non è soggetta ad alcun termine. Pertanto, è possibile che la procedura si concluda dopo che il cliente abbia provveduto a pagare gli interessi indebiti.


Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to, 


c o n c l u d e


affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere: 


1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 52,02 per le causali dedotte in narrativa; 


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante. 


Salerno, 30 Gennaio 2011


avv. Gennaro De Natale




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