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venerdì 24 giugno 2011

DIRITTO ALLA SALUTE - DANNO PER MANCATA ASSISTENZA IN OSPEDALE





GIUDICE DI PACE DI ____________


Atto di citazione


Il Sig. _________________, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto,


p r e m e s s o


- 1) che, in data 10 luglio 2008, alle ore 10,00 circa, l’istante è stato ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ___________________, a causa di scompenso cardiaco, in quanto affetto da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO IV grado severo) e da cardiopatia ischemica cronica;


- 2) che, durante il periodo di tempo necessario ad effettuare gli accertamenti e le analisi di rito al Presidio di Pronto Soccorso, e fino all’effettivo ricovero in reparto, l’istante, affetto da incontinenza urinaria, è rimasto adagiato su una barella con un pannolone sporco di urina e di feci per ben sette ore!!!, per di più sotto un condizionatore acceso emanante aria fredda;


- 3) che, come risulta da allegata CTU medico legale del dott. ______________, commissionata dal Tribunale di ______, Sezione Lavoro, in occasione di un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità (beneficio concesso con decorrenza 01/02/2008), l’istante utilizza pannoloni…. per cui necessita di attenta igiene personale per evitare l’insorgenza di complicanze, come infezioni o piaghe da decubito;


- 4) che il ricorrente, a causa delle condizioni cognitive e motorie associate all’insufficienza respiratoria, è incapace di attendere autonomamente alle comuni attività di vita quotidiana di provvedere autonomamente ad una attenta igiene personale;


- 5) che, nonostante i ripetuti solleciti, inviti ed offerte di aiuto da parte dei familiari dell'istante, il personale del Pronto Soccorso, benché responsabile dello stato di salute del paziente, non ha provveduto alla pulizia ed alla sostituzione del pannolone e a prestare la necessaria assistenza al paziente, lasciandolo così in una situazione di grave disagio e sofferenza, sia fisica che psichica;


- 6) che il personale dell’Ospedale non ha nemmeno consentito ai familiari, presenti nella sala esterna di attesa del PS, di prestare le necessarie cure al paziente, né di provvedere alla sostituzione del pannolone sporco;


- che, nei fatti sopra descritti, si ravvisano violazione e lesione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana, diritto all’immagine, all'onore ed alla reputazione, diritti tutti costituzionalmente garantiti (Cass. 10/5/2005 n. 9801) da norme immediatamente precettive;


- che i fatti sopra descritti, inoltre, costituiscono trattamento degradante, e in quanto tale, proibito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge 4/8/1955 n. 848. A tal proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha stabilito che costituisce un trattamento degradante, e in quanto tale proibito dal citato art. 3, quel trattamento che … sia suscettibile di causare all'interessato un'umiliazione o un avvilimento di una certa gravità (CEDU, 25/2/1982, n. 48);


- che, per effetto delle disfunzioni, della disorganizzazione e della carenza di personale, l’istante ha subito una forzata immobilità in condizioni igieniche decisamente insalubri e disumane per un notevole lasso di tempo ( 7 ore!!! );


- che, ben può ritenersi la suddetta situazione sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona: costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni, e la prova circa l'esistenza del danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni (Cass. SS. UU. 24/3/2006 n. 6572);


- che la suddetta situazione risulta altresì sensibilmente pregiudizievole dello stato di salute della persona, in quanto in simili circostanze, un paziente che soffre di incontinenza vede leso in misura oltremodo grave il suo diritto alla salute in senso ampio;


- che, il diritto a ricevere le cure e l’assistenza necessaria è un diritto primario insopprimibile e non limitabile da ragioni organizzative della struttura ospedaliera. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità (Cass. SS. UU. 21/3/2006 n. 6218);


- che, la norma costituzionale sul diritto alla salute non può non essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano l’individuo, quali, appunto, l’obbligo di rispettare la dignità della persona.


Tanto premesso, l’istante come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c i t a


L’Azienda Ospedaliera OO. RR. ______________, in persona del Direttore Generale, LRPT, con sede in ___________ alla Via ___________, a comparire innanzi al Giudice di Pace di __________, all’udienza del giorno __________, locali soliti, ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:


1) Dichiarare la responsabilità, per colpa esclusiva del convenuto, per i fatti di cui in narrativa;


2) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni tutti sofferti dall’attore, determinati complessivamente in euro 1.032,00 o somma diversa, da liquidarsi da parte del giudice con ricorso al criterio equitativo, ma tale da assicurare all'istante un effettivo ed integrale ristoro per le sofferenze subite a causa dei fatti descritti in narrativa;


3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.


Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro 1,032,00.


In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale dei rappresentanti legali dei convenuti sulle circostanze di cui ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del presente atto, con riserva di indicare i nominativi dei testimoni all’udienza ex art. 320 cpc, nonché di indicare nuovi mezzi di prova in base al comportamento che terranno i convenuti.


Si allegano i seguenti documenti:


1) Cartella Clinica n. _______ del _______;


2) Relazione di CTU.


_________, 11 maggio ______


Avv. Gennaro De Natale






GIUDICE DI PACE DI __________

Comparsa conclusionale

Per: ____________, rapp.to e difeso dall’Avv. Gennaro De Natale.


Contro: Azienda Ospedaliera _____________.


* * * * * * *


La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.


La dinamica dei fatti, così come prospettata da parte attrice, ha trovato preciso riscontro nelle risultanze processuali e nella deposizione dei testimoni, i quali hanno confermato le circostanze dell’atto introduttivo.


Inoltre, il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall’istante, non è stata confutata da nessuna prova contraria.


Anzi, la mancata comparizione della convenuta, anche in sede di interrogatorio formale (benché regolarmente citata) deve essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2° comma, cpc.


Dalle deposizioni testimoniali risultano ampiamente provate le seguenti circostanze.


- 1) In data ____________, alle ore 10,00 circa, l’istante veniva trasportato con l’ambulanza dalla sua abitazione e ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera ___________, a causa di scompenso cardiaco.


- 2) Durante il periodo di tempo necessario ad effettuare gli accertamenti e le analisi di rito al Presidio di Pronto Soccorso, e fino all’effettivo ricovero in reparto, l’istante, rimase adagiato sul lettino della stanza di pronto soccorso con un pannolone sporco di urine e feci. Nonostante le ripetute sollecitazioni dei familiari presenti e, nonostante questi si fossero offerti di provvedere essi stessi al cambio del pannolone, il personale non provvide a ciò, e l’attore fu cambiato dai figli solamente alle ore 17,00, quando fu trasferito in reparto.


Le circostanze relative agli orari risultano confermate dalla cartella clinica rilasciata in copia conforme dall’Azienda Ospedaliera.


Inoltre, durante il lungo periodo trascorso nel pronto soccorso, l’attore si era ripetutamente lamentato a causa del condizionatore acceso a bassa temperatura che non giovava alle sue già precarie condizioni di salute: egli, infatti, era febbricitante, e soltanto tempo dopo fu coperto con un telo di alluminio.


- 3) L’istante non ha handicap psichici ed è mentalmente lucido, per cui ha vissuto in maniera particolarmente intensa tutto il disagio: fastidi e bruciori dovuti al pannolone sporco indossato per molte ore, vergogna a causa del cattivo odore che si propagava nell’ambiente circostante nel quale si trovavano altre persone.


- 4) Il ricorrente, a causa delle condizioni cognitive e motorie associate all’insufficienza respiratoria, è incapace di attendere autonomamente alle comuni attività di vita quotidiana di provvedere autonomamente ad una attenta igiene personale, come risulta da allegata CTU medico legale del dott. ________, commissionata dal Tribunale di ___________, Sezione Lavoro, in occasione di un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’invalidità (beneficio concesso con decorrenza 01/02/2008): l’istante utilizza pannoloni…. per cui necessita di attenta igiene personale per evitare l’insorgenza di complicanze, come infezioni o piaghe da decubito.


- 5) Nonostante i ripetuti solleciti, inviti ed offerte di aiuto da parte dei familiari dell'istante, il personale del Pronto Soccorso, benché responsabile dello stato di salute del paziente, non ha provveduto alla pulizia ed alla sostituzione del pannolone e a prestare la necessaria assistenza al paziente, lasciandolo così in una situazione di grave disagio e sofferenza, sia fisica che psichica.


- 6) Il personale dell’Ospedale non ha nemmeno consentito ai familiari, presenti nella sala esterna di attesa del PS, di prestare le necessarie cure al paziente, né di provvedere alla sostituzione del pannolone sporco; questa, infatti, è avvenuta alle ore 17,00 ad opera dei figli del ricorrente e non del personale dell’Ospedale.


* * * * * * * *


Nei fatti oggetto del presente giudizio, si ravvisano violazione e lesione del diritto alla salute in senso ampio e del diritto alla dignità umana, diritto all’immagine, all'onore ed alla reputazione, diritti tutti costituzionalmente garantiti (Cass. 10/5/2005 n. 9801) da norme immediatamente precettive.


L’attore è stato sottoposto ad un trattamento degradante, proibito dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, ratificata con legge 4/8/1955 n. 848. A tal proposito, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha stabilito che costituisce un trattamento degradante, e in quanto tale proibito dal citato art. 3, quel trattamento che … sia suscettibile di causare all'interessato un'umiliazione o un avvilimento di una certa gravità (CEDU, 25/2/1982, n. 48).


Per effetto delle disfunzioni, della disorganizzazione e della carenza di personale, l’istante ha subito una forzata immobilità in condizioni igieniche decisamente insalubri e disumane per un notevole lasso di tempo ( 7 ore!!! ).


Tale situazione è sensibilmente pregiudizievole della dignità della persona:
costituisce, infatti, conseguenza che rientra nell’id quod plerumque accidit che una persona in una simile circostanza sia lesa nella sua dignità, reputazione ed immagine, che vengono inevitabilmente offuscate da (ed in) simili situazioni, e la prova circa l'esistenza del danno esistenziale può essere fornita anche ricorrendo a presunzioni (Cass. SS. UU. 24/3/2006 n. 6572).


La suddetta situazione risulta altresì sensibilmente pregiudizievole dello stato di salute della persona, in quanto in simili circostanze, un paziente che soffre di incontinenza vede leso in misura oltremodo grave il suo diritto alla salute in senso ampio.


Inoltre, il diritto a ricevere le cure e l’assistenza necessaria è un diritto primario insopprimibile e non limitabile da ragioni organizzative della struttura ospedaliera. Il diritto alla salute, infatti, appartiene a quella categoria di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità (Cass. SS. UU. 21/3/2006 n. 6218).


L’Azienda Ospedaliera è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 cc, del fatto commesso dai suoi dipendenti (Trib. Lodi, 10/01/2004, in Diritto & Giustizia, 2004, V); è configurabile la responsabilità contrattuale concorrente dei medici ospedalieri e dell’ente presso il quale essi esercitano la propria attività … La responsabilità della struttura ospedaliera complessivamente intesa può essere dovuta anche esclusivamente alle colpose gravi carenze organizzative della struttura stessa (Trib. Milano, 9/11/1997, RCP, 1997, 1220; conforme Trib Monza, 7/6/1995, RIML, 1997, 476); l’ente ospedaliero risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti del paziente (Cass. 4/3/2004 n. 4400,
http://www.personaedanno.it/).

La norma costituzionale sul diritto alla salute non può non essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano l’individuo, quali, appunto, l’obbligo di rispettare la dignità della persona, l’obbligo di adempiere ai doveri di solidarietà … (Trib. Trani, ord. 10/7/2000,
www.Mythnet.it/Trani-Ius).


Per quanto concerne l’entità del risarcimento dei danni morali, l’istante chiede che venga determinato in euro 1.032,00 da liquidarsi da parte del Giudicante con ricorso al criterio equitativo, ovvero somma diversa contenuta entro detto limite, ma, in ogni caso, tale da assicurare all'istante un effettivo ed integrale ristoro per le sofferenze subite a causa dei fatti descritti in atto introduttivo.


Tutt’altro impugnato, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,


c o n c l u d e


affinché l’Ill.mo Giudicante voglia così decidere:


1) Accogliere la domanda proposta e, per l’effetto, accertata la responsabilità dell’Azienda convenuta nei fatti per cui è causa,


2) Condannare l’Azienda Ospedaliera ____________, in persona del LRPT, al risarcimento dei danni patiti dall’attore, oltre interessi e rivalutazione monetaria;


3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.


_________________, 7 Dicembre _____


Avv. Gennaro De Natale



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