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giovedì 8 settembre 2011

FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DI BENI E MANCATA CONSEGNA DELLA MERCE




La vicenda che segue ha come protagonisti una coppia di giovani sposi, che acquistano alcuni mobili presso un noto centro commerciale di Salerno, tramite un finanziamento erogato da una società finanziaria operante a livello nazionale.


Dopo qualche settimana dall’acquisto, il centro commerciale fallisce, ed è costretto a chiudere i battenti, lasciando tutti i clienti allibiti.


Al momento stabilito per la consegna, i mobili non vengono consegnati, creando così seri problemi alla coppia di sposi che vanno ad abitare nell'appartamento senza una parte consistente dell'arredamento.


Come se non bastasse, la finanziaria pretende il pagamento del finanziamento dagli acquirenti dei mobili, anche se la somma è stata erogata al centro commerciale. Oltre al danno, anche la beffa!


Il legale della finanziaria propone una soluzione bonaria per risolvere la questione senza troppi clamori: gli sposini devono pagare la somma erogata dalla finanziaria al centro commerciale, ma con uno sconto del 30/40%.


I due ragazzi declinano gentilmente la “generosa” offerta, e, dopo poco tempo, gli viene notificata una ingiunzione emessa dal Tribunale di Prato. Proponiamo subito opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la società finanziaria, in malafede, ha richiesto l’ingiunzione nella città in cui essa ha la sede operativa, e non nella città (Salerno) dove risiedono i ragazzi acquirenti dei mobili, e ciò all’evidente scopo di scoraggiare qualsiasi iniziativa difensiva.


Il giudice del Tribunale di Prato accoglie la nostra tesi difensiva, ritenendo fondata l’opposizione. In ogni caso, è bene tener presente che quando acquistiamo qualcosa a rate, il finanziamento viene concesso al compratore, ma viene erogato direttamente al venditore.


Quindi, il soggetto che beneficia della somma concessa in prestito, non è l’acquirente, ma il venditore dei beni, che rispetto al mutuo è terzo. L’acquirente, che impiega il finanziamento secondo la destinazione prevista nel contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non gli viene nemmeno consegnata la merce acquistata.


Pertanto, quando un finanziamento viene concesso da una finanziaria per pagare il prezzo dei beni acquistati, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere, e, in questo caso, chi deve restituire la somma mutuata è il venditore, non il compratore, come vogliono far credere le società finanziarie (Cass. 23/4/2001 n. 5966).


Di solito, le finanziarie preferiscono agire giudizialmente nei confronti dei malcapitati consumatori, in primo luogo perché questi hanno fornito garanzie ed informazioni (mod. 730 o 101) in base alle quali è più semplice recuperare il credito, anche con il ricorso a strategie spesso scorrette; in secondo luogo perché, agendo nei confronti del venditore fallito, dovrebbero accontentarsi del pagamento dei crediti in moneta fallimentare, e quindi in misura notevolmente ridotta

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