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venerdì 14 ottobre 2011

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI - EQUA RIPARAZIONE - DECRETO N. 1268/06




LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZ. CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Luigi Martone                                                                 Presidente
dott. Giancarlo de donato                                                       Consigliere
dott. Magda Cristiano                                                 Consigliere rel.

Nel procedimento camerale avente ad oggetto “Equa riparazione ex l. 89/01” promosso

DA

********* rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro De Natale del foro di Salerno e con questi elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli

CONTRO

MINISTERO DELLE GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia ope legis in Napoli, via Diaz n. 11;

**************

Sciolta la riserva assunta all’udienza camerale del 6.10.06,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

************* con ricorso  depositato il 25.5.06, ha lamentato l’irragionevole durata del procedimento civile nel quale è stata convenuta e che ha avuto ad oggetto la scioglimento della comunione ereditaria di alcuni immobili di cui, per effetto della successione, era comproprietaria per la quota di 1/30. la ricorrente ha dedotto che il  giudizio, nel quale era stata citata a comparire il 28.03.90 e la cui prima udienza si è tenuta l’8.5.91, si è conclusa con sentenza pubblicata il 14.10.04, che ha approvato il progetto redatto dal CTU ed ha disposto il  sorteggio per l’attribuzione delle quote. Ha chiesto, pertanto,, l liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari fissato dall’art. 6, § 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge n. 848/55, nella misura di € 11.500,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Il Ministero della Giustizia si è costituito ed ha eccepito in rito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, l’improponibilità e la nullità del ricorso, mentre nel merito ha concluso per il rigetto della domanda.

Tanto premesso, questa Corte osserva:

è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, come si evince dalle sottoscrizioni apposte in calce al mandato conferito per la costituzione in giudizio ed il verbale di estrazione a sorte dei lotti, si chiama *********** ed è stata però indicata negli atti di causa come **********.

Ugualmente infondata l’eccezione di nullità del ricorso, sollevata dal Ministero sul rilievo della mancata indicazione da parte ************* delle attività processuali svolte in giudizio di cui lamenta l’irragionevole durata. Infatti, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole  durata del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, al parte istante, con l’allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri al riguardo elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, offre il titolo della propria richiesta indennitaria, ed identifica quindi la “causa petendi” della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato conseguenza dell’adottata violazione. Ne consegue che la parte istante ha un onere di allegazione e di dimostrazione riguardante la sua posizione nel processo presupposto (la data iniziale di questo, la data della sua eventuale definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato), mentre su di essa non incombe l’onere “di specificar passo  passo le cadenze dei ritardi lamentati e di argomentare analiticamente in proposito”, atteso che al legge demanda al giudice – munito, in coerenza con il modello procedimentale adottato, di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l’assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall’art.738 cpc, non resta subordinata all’istanza di parte- il compito di accertare in concreto al violazione (cfr. Cass. 18241/104).

Ad ogni buon conto, va rilevato che nel caso di specie al ricorrente ha allegato con chiarezza i fatti che hanno determinato la durata del procedimento.

È , infine, infondata l’eccezione di improponibilità del ricorso svolta dal Ministero sulla base di un’erronea interpretazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001, che, nello stabilire la domanda di riparazione può essere proposta durante al pendenza del procedimento… ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva, non fa riferimento, né implicito né, tantomeno, esplicito, all’esaurimento della singola fase o del singolo grado di giudizio. Il dies a quo del predetto termine di decadenza va dunque individuato, con riguardo al processo di cognizione, in quello  di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (cfr. Cass. n. 19526/04).

Nella specie il ricorso è stato depositato il 25.5.06 e quindi, stante il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio il 27.11.05, due giorni prima della scadere del termine al citato art. 4.

Nel merito, va preliminarmente, rilevato che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato; infatti l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell0’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sent. della Corte Europea dei dir. dell’uomo 13.7.83 caso Zimmermann+1/Svizzera; id. 26.10.88, Martins Moreira/Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari,ma, più in generale, per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità al domanda di giustizia (v. sent. 12.10.92 Boddeart/Belgio; id. 25.6.87, Baggetta/Italia); ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art. 111 Cost. il quale dispone che la legge ( e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, risulta evidente che il tempo trascorso dall’inizio del procedimento presupposto, introdotto con citazione del 26.1.90 e definito con sentenza dell’ottobre 2004, a distanza di oltre 14 anni dall’udienza fissata per la prima comparizione, rinviata d’ufficio di quasi un anno, abbia dato luogo alla violazione del diritto costituzionalmente garantito della --- alla ragionevole durata del processo.

L’art. 2 della legge n. 89/2001 non fissa, per il vero, il periodo di tempo massimo superato il quale la durata del processo diventa irragionevole, ma demanda all’interprete l’onere di determinarlo, desumendolo, ai sensi del secondo comma della norma citata, dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a  contribuire alla sua definizione.

In sostanza, al fine di tale determinazione, si devono valutare, della fattispecie concreta, la natura delle questioni  giuridiche trattate, il numero delle parti in causa, la quantità e la complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità di rinvii ai fini istruttori.

In giudizio avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria è usualmente, piuttosto complesso, sia per il rilevante numero delle parti in causa, sia per la natura delle questioni che vi si dibattono, sia per el difficoltà connesse all’esatta individuazione  dei cespiti e delle quote ed alla stessa formazione del progetto di divisione. Indubbiamente tali caratteristiche erano proprio anche di quello cui ha partecipato la ---: la causa verteva infatti fra nove parti, i convenuti avevano svolto domanda riconvenzionale di usucapione (sulla quale il Tribunale ha ritenuto di doversi preliminarmente pronunciare con sentenza parziale), gli immobili in comproprietà erano costituiti da vari terreni e da un fabbricato rurale, il progetto redatto da ctu è stato contestato dai convenuti (ivi compresa l’odierna ricorrente) ed è stato pertanto necessario emettere sentenza ai sensi dell’art. 785cpc.

Tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che tende a ritenere irricevibili i ricorsi concernenti procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni in primo grado (salvo i casi di procedimenti speciali caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata)) e considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali, si può giungere allora alla conclusione che sarebbe stata ragionevole una durata di cinque anno per l’intero corso del giudizio di primo grado, che si è invece protratto per quattordici anni e sette mesi.

Dagli atti del processo, integralmente allegati in fotocopia, si evince, tuttavia che parte del ritardo è addebitabile al comportamento processuale della stessa ricorrente: ripetute astensioni dall’attività di udienza del difensore della --- hanno reso necessari rinvii per complessivi diciotto mesi, altre richieste di inutili rinvii (per complessivi 27 mesi) sono state avanzate dallo stesso difensore l’8.5.91, il 4.11.93, il 18.1.96, il 9.3.01, il 21.3.02, il 17.9.03; questi, inoltre, ha compiutamente articolato la propria prova orale solo all’udienza dell’11.9.03 ed ha prodotto nuovi documenti, che hanno ulteriormente ritardato al decisione ed hanno reso necessaria la definizione del giudizio con sentenza, all’udienza del 30.10.03.

Ora, se è pur vero che il giudice non era obbligato a concedere i richiesti rinvii e che la loro lunghezza è stata talvolta eccessiva, appare giustificato alla Corte porre a carico della --- quantomeno 30 mesi di ritardo (i 18 dovuti all’astensione più un ulteriore anno in relazione alle immotivate richieste di differimento).

Va infine osservato che, per quanto la CEDU, una volta superato il limite della ragionevolezza, consideri ai fini della liquidazione dell’indennizzo l’intera durata del procedimento, tanto non è consentito  al giudice italiano, posto che l’art. 2, c.3, lett. a), della legge n. 89/2001, espressamente sancisce che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo riconosciuto dal nostro diritto interno per l’eccessiva durata dei processi, “rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole”. Pertanto, finché il legislatore non riterrà di modificare tale dettato normativo (che non contrasta nè con le norme di dir. internazionale generalmente riconosciute (art. 10 cost) nè con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario(art, 11 Cost.) nè infine, con la Convenzione , ma solo con un orientamento ermeneutico della Corte di Strasburgo, che non può prevalere su una espressa disposizione di legge, i giudici italiani non potranno che attenervisi.

Il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell’indennizzo dovuto alla – per la violazione da parte dello Stato del suo diritto ad ottenere una risposta giudiziaria in tempi ragionevoli, risulta dunque  di 7 anni.

La ricorrente ha richiesto la liquidazione del solo danno patrimoniale (art. 2, c.1 della L. n. 89/2001), che secondo i parametri di valutazione della CEDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi, costituisce conseguenza ordinaria del prolungarsi del giudizio ordine i termini di ragionevole durata, sicchè può essere escluso solo in quei casi  in cui specifici elementi di fatto dimostrino che al durata del procedimento corrisponde all’interesse del ricorrente (Cass. ss.uu., 26.1.2004 n. 1338); esso non può essere oggetto che di valutazione equitativa, nell’operare la quale occorre attenersi, in linea di massima, al metro di valutazione adottato dalla CEDU in casi analoghi, dal quale ci si può discostare solo in misura ragionevole (Cass.ss. uu. 26.1.2004 n. 13340).

Tenuto conto dell’oggetto del contendere, che non ha inciso in maniera diretta sul normale svolgimento della vita della ricorrente, considerato altresì che dal suo complessivo atteggiamento processuale non è emersa alcuna reale volontà di pervenire  nei tempi rapidi alla definizione del processo, ritenuto pertanto che la sofferenza patita dalla ********* per il protrarsi della controversia sia stata di lieve entità, appare giustificato discostarsi in parte dagli usuali parametri di liquidazione cui mediamente si attiene la CEDU e riconoscere alla ricorrente un indennizzo di € 5.600 al valore attuale della moneta, in ragione di € 800 per ogni anno di eccedenza della durata del procedimento rispetto a quella ragionevole, che va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (Cass. 27.1.04 n. 1405; id. 3.04.03 n. 5110).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei punti 50 e75 della tariffa forense, tenendo conto dell’importo liquidato, in favore dell’avv. Gennaro De Natale, che ha dichiarato di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari..

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Napoli:

condanna il Ministero della Giustizia a pagare a ********** , a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo di cui in premessa, la somma di € 5. 600 oltre gli interessi legali dal 25.5.06 al saldo effettivo;

condanna il Ministero della Giustizia a pagare all’avv. Gennaro De Natale le spese del giudizio, che liquida in €, di cui € 100 per spese, €101 per diritti ed € 205 per onorari, oltre accessori dovuti per legge.

Napoli 6.10.06


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