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venerdì 21 ottobre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SERVIZI TELEFONICI NON RICHIESTI - WIND




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Antonio Tarasco

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da:

*************

rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale

presso il cui studio elettiv. domic. in Salerno via Ogliara, 36                 attrice

CONTRO

Wind Telecomunicazioni spa, in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dall’Avv. **********  elettiv. domic. in Salerno via c/o studio avv.  convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni.

All’udienza dell’11/5/2011 le parti hanno concluso come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il giorno 20/11/10 ********* premesso:

di essere titolare di contratto di utenza telefonica mobile n. 089/******* con la Telecom Italia spa;

che nel mese di febbraio 2010 la Wind Telecomunicazioni spa, senza averne ricevuto richiesta, aveva attivato i propri servizi di linea telefonica, disattivando contestualmente quelli della Telecom;

che era stata costretta, tramite un legale di fiducia, stante la sua avanzata età, a mettere in essere la procedura per la riattivazione della linea telefonica con la Telecom, a denunciare il caso agli organi competenti (AGCM, AGCOM, ecc.), ad esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, il tutto sostenendo le relative spese;

tutto quanto innanzi premesso,

conveniva in giudizio, avanti questo Giudice di Pace, la Wind Telecomunicazioni spa per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali, consistenti nelle spese di cui innanzi pari ad € 148,70, e morali, da quantificarsi equitativamente in euro 500,00, e con ristoro delle spese del giudizio, il tutto, comunque, entro i limiti di competenza del Giudice adito.

All’udienza di comparizione si costituiva la convenuta Wind Telecomunicazioni SpA,  la quale preliminarmente eccepiva la improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 28/10, nonché l’incompetenza per valore del giudice adito, nel merito l’infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.

Parte attrice, impugnando l’avverso dedotto, si riportava alla domanda chiedendone l’accoglimento. Il Giudice, ritenuta la causa non bisognevole di istruttoria, la rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione all’udienza dell’11/5/2011, nella quale, raccolte le conclusioni delle parti, la tratteneva per la decisione.

Motivi della decisione

Non si ritengono fondate le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta, giacché nel mandato rilasciato al proprio procuratore a margine dell’atto di citazione, l’attrice ha espressamente dichiarato e sottoscritto di essere stata informata della possibilità di ricorrere al procedimento di conciliazione previsto dall’art. 4 D. Lgs. 28/10, ha ritualmente, ma con esito negativo, esperito il tentativo di conciliazione avanti la Camera di Commercio, e, per quanto riguarda la competenza, il valore della causa è chiaramente indicato in € 148,70 + 500,00, con espressa clausola di contenimento entro € 1.032,00.

Nel merito, la domanda è fondata.

La convenuta Wind Telecomunicazioni ha contestato la domanda attorea, secondo la quale avrebbe arbitrariamente e senza consenso dell’interessata, attivato propri servizi telefonici, sostituendosi a quelli della Telecom, affermando che il contratto di telefonia fu concluso con la ************, interpellata in proposito da un agente della Iasmos, società che svolge attività di telemarketing per conto di essa Wind, dopo averne raccolto la “firma vocale”, come provato dalla schermata siebel esibita agli atti.

Ha anche prodotto, la Wind, copia della “proposta di contratto” non sottoscritta, però, dalle parti.

Si deve osservare in proposito, che nella specie non vi è dubbio che trattasi di tipico “contratto a distanza” disciplinato dal cd “codice del consumatore” che prevede che la proposta orale sia seguita da un documento informativo al quale deve seguire una espressa accettazione del contraente.

Nel caso in esame, non è provato che la proposta di contratto esibita sia stata portata a conoscenza della ********** e, soprattutto, che costei abbia manifestato la propria accettazione, anzi, allorché si è resa conto, ricevendo le bollette, del cambio di gestore telefonico, si è affrettata a chiedere la disattivazione del servizio telefonico con la Wind e la riattivazione con la Telecom.

Peraltro la Wind esaudì la richiesta, e con telegramma del 12/7/2010 comunicò alla ********** di avere (testuale) “avviato il processo di disattivazione della sua utenza ed il ripristino del servizio con il suo precedente operatore”, precisando che  “Le eventuali spese di riallaccio le saranno rimborsate per intero”.

Tale ultimo impegno non è stato mantenuto.

La *********, infatti, si è vista addebitare sulla bolletta Telecom n. 5/10 la somma di € 80,00 + IVA a titolo di “contributo attivazione linea telefonica”.

Al pagamento in suo favore di tale somma, più le spese sostenute per la domanda di conciliazione avanti la CCIAA, chiede la condanna della Wind la ***********, la quale non ha riproposto nella comparsa conclusionale anche la richiesta di condanna ad inesistente danno esistenziale.

Il telegramma 12/7/2010 inviato alla ******* dalla Wind e non contestato dalla stessa, può considerarsi una vera e propria ricognizione di debito per cui, in accoglimento della domanda, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell’attrice della somma complessiva di € 148,70, per la causale in motivazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace,

definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata da ******** nei confronti della SpA Wind Telecomunicazioni, in persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

accoglie la domanda, e per l’effetto condanna la Wind Telecomunicazioni al pagamento in favore di ********************** della somma complessiva di € 148,70;

condanna la soccombente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, liquidati complessivamente in € 450,00, più 12,50%, IVA e CPA, attribuendoli al procuratore dell’attrice dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Salerno, il 23/5/2011.

Il Giudice di Pace

dott. Antonio Tarasco

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