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lunedì 14 novembre 2011

CREDITI CONDOMINIALI E COMPENSAZIONE




Nel mio condominio sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, e la mia posizione contabile risulta a credito. Posso compensare questo mio credito con le quote dovute per le rate condominiali relative alla gestione ordinaria?


Per rispondere alla domanda è necessario fare alcune precisazioni sull’istituto della compensazione, secondo la quale, quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 cc) quando sono liquidi ed esigibili (art. 1243 cc).


E’ necessario, quindi, verificare se i due debiti presentino queste caratteristiche.


Il credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare; è esigibile quando non è sottoposto a termine o a condizione, ossia quando è venuto a scadenza e può essere legittimamente riscosso dal creditore.


Pertanto, il credito che il condominio vanta nei confronti dei singoli condomini, relativo alle spese ordinarie o straordinarie, diviene liquido quando l’assemblea approva sia il loro ammontare che il piano di riparto: in tal modo, i condomini possono conoscere con esattezza l’importo da essi dovuto. Il credito diviene, invece, esigibile quando è scaduto il termine fissato per il pagamento.


Il credito dei condomini nei confronti del condominio nasce quando l’assemblea approva il rendiconto annuale di gestione ordinaria, oppure il rendiconto finale delle spese straordinarie con relativo piano di riparto: in tali casi, risultano definitivamente cristallizzate le situazioni di credito o debito dei singoli condomini, e solo da questo momento il credito (dei condomini verso il condominio) diventa liquido ed esigibile.


A questo punto, i diversi crediti possono essere tranquillamente compensati.



          

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