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martedì 15 novembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - C.A.N. E C.A.D. SU ATTI ESENTI




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Antonina Giordano
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile recante il n. 2423/2011 promossa da

**********, rappr. e dif. dall’avv. Gennaro De Natale ed el.te dom.ta presso il suo studio in Salerno, via Ogliara n. 36, attrice

contro

Poste Italiane SpA, in persona del leg. rappr. pt rappr. e dif. dall’avv. ********** con cui el.te dom.; convenuta

Oggetto: Restituzione indebito

Conclusioni delle parti: come in atti.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

Con atto di citazione notificato in data 16/01/2011, *********** conveniva in giudizio la SpA Poste Italiane in pers. del leg. rappr. pt, per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 2,80, olter interessi e rivalutazione monetaria; tale importo costituiva la tassa pagata dall’istante alla convenuta per poter ritirare la cartolina di avvenuta notifica (C.A.N.) relativa ad un atto giudiziario esente.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la convenuta Poste Italiane SpA eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 e ss. cpc. Nel merito deduceva l’infondatezza della domanda in fatto ed in diritto,  chiedendone il rigetto.

In particolare sosteneva che l’operato delle Poste era stato conforme a quanto disposto dalle disposizioni legislative che impongono l’emissione della CAN qualora la notifica di un atto giudiziario non avvenga nelle mani del destinatario.

Sulla base della documentazione n atti, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.

Va disattesa l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 cpc.

La domanda, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, deve contenere i requisiti indicati nell’art. 318 cpc (l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto).

Nel procedimento innanzi al Giudice di Pace il contenuto dell’atto di citazione è dunque disciplinato dall’art. 18 cpc e non trova applicazione l’art. 163 cpc.

Nel caso in esame, l’atto introduttivo contiene tutti gli elementi tipici previsti per legge, per cui l’eccezione di nullità va rigettata.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

La richiesta all’istante da parte delle Poste SpA di far pagare la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN) è assolutamente illegittima per violazione della L. 890/02 e successive modifiche.

La legge 890/02, infatti, all’art. 8, comma 7, espressamente prevede che i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell’art. 8 L. 20/11/1982  n. 890 e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione delle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti.

La Circolare delle Poste Italiane SpA del 22/06/1999, prot. n. 16780 stabilisce poi che per gli atti esenti l’avviso inerente alla seconda raccomandata dovrà comunque essere restituito alla parte che ha richiesto la notifica, ma le spese di tale invio devono essere sempre poste a carico dell’Erario, con addebito sul conto di pagamento differito intestato all’Ufficio NEP che ha provveduto all’inoltro della prima raccomandata: insomma è fatto divieto di addebitare al destinatario con il sistema della tassa a carico, le spese dell’invio della seconda raccomandata.

La Circolare delle Poste Italiane SpA del 22/06/1999, prot. n. 16780, poi, chiarisce la procedura ed infatti stabilisce che tutti gli uffici NEP provvedono ad apporre sulle buste verdi, contenenti gli atti esenti, un timbro recante la dicitura atto esente di modo che l’operatore postale che accetterà la raccomandata comunicazione di avvenuto deposito predisposta dal portalettere per gli atti non potuti recapitare, non tasserà l’avviso di ricevimento, ma anzi provvederà a farne copia che tasserà con segnatasse o in pronta Hasler per l’importo dovuto e trasmetterà con MOD77 all’Ufficio Postale che ha accettato l’atto originario per l’addebito delle relative tasse sul conto differito intestato all’Ufficio NEP mittente.

Il comma 2 quater dell’art. 36 della L. 28/02/08 n. 31 che ha convertito con modifiche il decreto legge 31/10/07 n. 248 (così detto decreto mille proroghe) ha aggiunto dopo il comma 5 dell’art. 7 della L. 28/11/1982 il seguente Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di raccomandata (cd. C.A.N.) ed ha abrogato i commi 3 e 4 del predetto art. 7.

Anche questo secondo tipo di raccomandata per evidente analogia segue la disciplina dettata per la C.A.D. per cui deve andare esente per le spese di notifica.

L’applicazione analogica dell’art. 8, comma 7, L. 890/82 (che prevede la non addebitabilità al mittente della CAD per gli atti esenti) alla C.A.N. è consentita dal fatto che le due situazioni sono simili tra loro (in quanto entrambe le comunicazioni sono effettuate  nell’ambito di procedure notificatorie di atti esenti non recapitati personalmente al destinatario) e dal fatto che la prima norma non ha carattere eccezionale.

Al C.A.N. per analogia si applicano le stesse norme previste per il  C.A.D. in quanto il principio regolatore della materia è quello della non addebitabilità al mittente di qualsiasi spesa di notifica, sia per la prima  che per la seconda raccomandata, come si evince dal fatto che l’esenzione da tali spese si estende, per le ipotesi in cui l’atto non possa essere recapitato personalmente al destinatario o alle altre persone previste dalla legge, anche ai costi della comunicazione al destinatario di avvenuto deposito (C.A.D.), rendendo evidente l’intento del legislatore di sollevare il mittente da qualunque spesa di notifica, quando l’atto ne è esente per legge.

Nel caso che ci occupa, l’attrice ha dato prova di aver versato la somma di euro 2,80 per il pagamento della C.A.N. alle Poste Italiane SpA per ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. *****/AGP, somma che pertanto, per le considerazioni sopra esposte, le viene riconosciuta.

Su tale importo vanno corrisposti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Salerno definitivamente pronunciando  sulla domanda proposta da ******** con atto di citazione notificato in data 16/01/2011 nei confronti delle Poste Italiane SpA, in pers. del leg. rappr. pt, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l’effetto condanna la convenuta Poste Italiane SpA in pers. del leg. rappr. pt, al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 2,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

b)condanna la convenuta Poste Italiane SpA, in pers. del leg. rappr. pt, al pagamento delle spese processuali, che liquida in …………. oltre rimborso forfetario spese generali, CNA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

c) la presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso in Salerno, lì 30/09/2011

Il Giudice di Pace
dott.ssa Antonina Giordano



          

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