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domenica 11 dicembre 2011

GIUDICE DI PACE DI SALERNO - SENTENZA - SINISTRO AUTOMOBILISTICO




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Il Giudice di Pace, dr.ssa Maria Pepe ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile recante il n. 7914/010 R.G., vertente

TRA

***********, Rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’ atto di citazione, dall’avv. Gennaro De Natale presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Ogliara, 36

-Attore-
CONTRO

MILANO ASS.NI, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano alla Via Senigallia 18/2

-Convenuta contumace-

OGGETTO : Risarcimento danni.

CONCLUSIONE: all’udienza del 10- 06 - 011 il procuratore dell’attore rassegnava le conclusioni di cui in atti.

 Esposizione delle ragioni  di fatto  e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato 14.06.010 il Sig.********** conveniva in giudizio innanzi al Giudicante la MILANO ASS.NI, in persona del legale rapp.te p.t, per sentire condannare quest’ultima giusta applicazione dell’art. 149 dlgs 209/05 , al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 25.06.09, alle ore 18,30 circa, in Salerno alla Via ********, tra l’auto Mercedes Classe A tg******** di sua proprietà e coperta per la rca dalla convenuta Milano Ass.ni e l’auto Smart tg ****** di proprietà di  ******, assicurato per la rca presso ******** Ass.ni.

Assumeva l’attore che nelle sue indicate circostanze di tempo e di luogo, mentre il proprio veicolo, percorreva regolarmente Via* veniva tamponato dal veicolo Smart che sopraggiungeva da tergo a velocità sostenuta.

In seguito all’evento l’auto attorea riportava danni quantificati come da preventivo in €. 540, 00, il cui ristoro veniva chiesto alla Milano Ass.ni.

La prefata assicurazioni inviava un assegno di € .300,00 che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere, come veniva specificato con la missiva del 10.01.09 e successivamente veniva adita l’AGO.

La convenuta veniva istruita, mediante l’ammissione e l’espletamento della prova per testi.

All’udienza del  10.06.11., il procuratore dell’attore precisava le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione. In via preliminare, va  osservato che la domanda è proponibile in quanto parte  attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art. 145 comma 2 d. gls.  209/05, inviato per raccomandata e recapitato in data 07.10.09 alla Milano Ass.ni , che copriva il suo veicolo per la rca al momento del sinistro, spedito per conoscenza alla Aurora UGF Ass.ni spa, quale impresa di assicurazione del veicolo antagonista.

La richiesta di risarcimento contiene indicazioni di cui all’art. 148 del citato codice delle assicurazioni nonché art. 6 dpr n. 254/06, ivi compresi, descrizione del fatto , indicazione dei gironi e luogo per gli accertamenti peritali.

La fattispecie dedotta in giudizio rientra nella procedura di risarcimento diretto.

Sul punto va osservato che, attualmente in mancanza di sentenza della Suprema Corte  che esplichino funzioni nomofilattica, non è pacifica, l’interpretazione dell’art. 149 dlgs 209/05.

 In particolare, ritiene questo giudicante che l’attore deve citare in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non reputa condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litisconsorzio necessario tra assicuratore del danneggiato  e responsabile civile con la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche nei confronti di quest’ultimo.

Invero, l’art. 149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle ipotesi indicate nei commi 1-2 e si configura pertanto come norma speciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 144 (lex specialis derogat generali).

Per quanto riguarda l’interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici previsti dal codice civile.

L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma debba essere innanzi tutto interpretata secondo un criterio letteralmente e soltanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via meramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legislativa (ex plurimis Cass,. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della norma, secondo il criterio letterale, si appalesa alquanto chiaro, alla luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’art. 149 nella parte in cui prevede “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente normativa.

Ed infatti, mentre l’art. 23 legge 990/69 obbligava a convenire in giudizio anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude decisamente precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”.

Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle medesime conclusioni.

L’intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori, si prefigge con il codice delle assicurazioni di semplificare il quadro normativo vigente nel settore delle assicurazioni private.

L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nell’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro esclusivamente tra veicoli automobilistici (cd procedura CID), perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare l procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.

Viceversa, la presenza del responsabile civile nella procedura di risarcimento diretto, lungi dal semplificare, avrebbe  l’effetto di complicare il giudizio ed allungare i tempi processuali, si pensi, ad es. all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore.

La legittimazione passiva del convenuto all’interno della procedura di indennizzo diretto, dunque, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la durata dei processi, e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire celerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dall’art. 111 Cost. e, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità.

Ritenuta, alla stregua delle suesposte osservazioni, proponibile ed ammissibile la domanda proposta, va accertata la sussistenza dei presupposti  per accedere all’indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 dlgs e dell’art. 5 dpr n.254/06. va, quindi , verificato se effettivamente l’attore non sia stato responsabile in tutto o in parte del sinistro de quo, ai sensi dell’art. 12 del citato regolamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.

In materia di scontro tra veicoli e di interpretazione dell’art. 2054 c.c., costituisce principio fondamentale, ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione (11/5/99 n. 4648) quello secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, libera l’altro dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054 c.c. nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.”Nel caso di specie, trova applicazione tal principio anche in riferimento alle modalità concrete ed alle peculiarità, con cui si è verificato il sinistro.

Passando al merito la domanda è fondata nonché provata per cui deve essere accolta, in quanto dall’istruzione probatoria esperita è emersa la presenza  del veicolo del responsabile civile sul luogo teatro dell’incidente nonché l’esclusiva responsabilità del suo conducente nella causazione dell’evento lesivo lamentato.

 Di particolare rilevanza e spessore ai fini del decisum e del convincimento del giudice è apparsa la dichiarazione resa dal teste di parte attrice Sig. ******* terzo indifferente, che ha descritto l adinamica dell’incidente con dovizia di particolari, indicando con precisione il luogo, la data ed i veicoli coinvolti.

In particolare il sig. ***** sotto il vincolo dell’impegno dichiarava : “… nel mese di giugno  dell’anno 2009, verso la fine del mese, stavo parlando con la mia ragazza al cellulare davanti la vetrina del mio negozio ******* allorquando vidi  sopraggiungere una Smart che tamponava una Mercedes di colore *********.

Preciso  che il mio negozio si trova in Salerno *******, e cha la Mercedes stava rallentando perché le auto che le stavano davanti si erano fermate per lo scatto del semaforo rosso. Ricordo che la Mercedes ha riportato danni alla parte posteriore e i conducenti si scambiarono i dati….”

Dalla piattaforma probatoria, dunque, è stato possibile evincere una inemendabile circostanza rappresentata dal fatto che l’impatto tra i due veicoli è stato da tamponamento cagionato dal conducente del veicolo Smart sopraggiungente da tergo.

Nessun dubbio può dunque esistere circa l’attribuibilità del fatto per cui è causa a colpa esclusiva del veicolo Smart tg* , il cui conducente non solo , non ha osservato la prescrizione imposta dall’art. 141 C.d.S., secondo cui il conducente di un veicolo deve sempre essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo nei limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, evitando collisioni con l’altro veicolo che precede, bensì principalmente ed in maniera assorbente non rispettava la distanza di sicurezza  fra i veicoli come imposta dall’art. 149 D.L. vo 30/4/92 n. 285.

Il  mancato rispetto della distanza di sicurezza pone a carico del tamponante una presunzione de facto di negligenza che a sua volta comunque esclude la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054c.c. comma 2 (Cass, 98/11444, 95/8917, /884295). Infatti l’arresto del veicolo che precede costituisce sempre evento prevedibile per il conducente che segue, il quale deve mantenere una distanza di sicurezza tale da fronteggiare ogni evenienza, moderando altresì anche al velocità.

Affermata, alla stregua  delle considerazioni che precedono, la responsabilità del convenuto nella produzione dell’eventus damni, occorre considerare ai fini dell’accoglimento della domanda principale la prova, se fornita, del quantum debeatur,  cioè la determinazione dell’entità dei danni riportati  dal veicolo dell’attrice e quindi la loro quantificazione monetaria.

Ai fini della determinazione monetaria del danno riportato all’attore, risulta depositata agli atti di causa un preventivo dell’autocarrozzeria * di € 450,00 oltre IVA.

Dall’esame degli elementi probatori offerti  dall’ attrice unitamente ad altre risultanze processuali, quali il tipo di auto, l’anno di immatricolazione, il tipo di avaria concretamente riportata, nonchè  in base ad elementi desunti da nozioni di comune esperienza, si ritiene di poter liquidare il danno riportato dal veicolo Mercedes Classe A dell’ attore in €. 400,00.

Considerato che prima del giudizio la Milano Ass.ni inviava a titolo di offerta la somma di € 300,00, al stessa viene condannata al pagamento in favore del Santaniello della residua somma di € 100,00.

L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, avendo per contenuto la reintegrazione del danneggiato nella situazione economica preesistente, ha natura di debito di valore, di guisa che nella sua determinazione deve tenersi conto della svalutazione; pertanto la somma riconosciuta  deve essere rivalutata dal dì della domanda alla pubblicazione della sentenza.

Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, dal dì della domanda al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata.

Non merita accoglimento al richiesta indennità da fermo tecnico, poiché non è stata fornita prova dell’effettivo immobilizzo del veicolo per riparazioni, nè che lo stesso fosse funzionalmente destinato ad attività lucrativa e che l’impedimento abbia provocato un effettivo depauperamento patrimoniale, così come richiesto da consolidata giurisprudenza.

Quanto alle spese, a seguito dell’accoglimento della domanda principale, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto del valore della causa e della effettiva attività svolta.

PQM

Il Giudice di Pace di Salerno, dr. Pepe, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da proposta da* contro la Milano Ass.ni, ogni contraria istanza, eccezione , disattesa così provvede:

1. Accoglie la domanda e per l’effetto, Condanna la Milano Ass.ni al pagamento in favore di * della residua somma di €  100,00, oltre rivalutazione monetaria  dal dì della domanda alla pubblicazione della sentenza, nonché interessi al tasso legale, dal dì della domanda al soddisfo, da calcolarsi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata,

2. Condanna i convenuti, sempre in solido fra loro, al pagamento in favore dell’attore delle spese processuali che determina ………………..

3. Dichiara esecutiva come per legge la presente sentenza.

Salerno lì 03/09/2011
Il Giudice di Pace
Dr.ssa Maria Pepe

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