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giovedì 15 dicembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO SU CAN, CAD ED ATTI ESENTI




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Salerno dr.ssa Filomena Catauro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **********  Ruolo Affari Contenziosi Civili di questo Ufficio promossa

DA

DE NATALE GENNARO, rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via Ogliara n. 36, attore

CONTRO

POSTE ITALIANE SpA in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’avv. ******** con cui elettivamente domicilia presso l’ufficio legale sito in Salerno a ******, convenuta.

Oggetto: pagamento some.

Conclusioni: come da verbale di causa e comparsa conclusionale.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, De Natale Gennaro conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Giudice di Pace, Poste Italiane SpA al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € 2,80 oltre interessi e rivalutazione.

Assumeva l’attore di aver notificato tramite il servizio postale fornito dalla società Poste Italiane SpA, un atto giudiziale indirizzato alla Telecom Italia SpA, atto che era esente da spese, così come attestato dall’Ufficiale Giudiziario di Salerno, ma nonostante questo la convenuta società emetteva comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) addebitando al mittente la somma di € 2,80.

Si costituiva regolarmente la convenuta Poste Italiane SpA che eccepiva la prescrizione, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Istruita la causa mediante la produzione di documenti, precisate le conclusioni, la stessa è stata riservata a sentenza.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di prescrizione in quanto nel caso in esame si verte in materia di ripetizione dell’indebito atteso che si richiede la restituzione di una somma che in base alle leggi vigenti non doveva essere corrisposta e come tale sottoposta alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e, non essendo ancora decorso il termine decennale, l’eccezione è infondata e va rigettata.
Inoltre, sempre preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta risultano provate sia la legittimazione attiva che la legittimazione passiva delle parti.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

La materia relativa alla notifica degli atti giudiziari è stata oggetto di modifica per effetto del cd. decreto mille proroghe – l. 28 febbraio 2008, n. 31 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto –legge 31 dicembre 2007, n. 248, sicché l’art. 36 c. 2 quater aggiunge l’articolo 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, il seguente: “se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo lettera raccomandata”, con il co. 2-quinquies “la disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne hanno avuto conoscenza”. La pubblicazione della legge di conversione è avvenuta in G.U. n. 51 del 29/2/08 con il supplemento ordinario n. 47 ed è contestualmente entrata in vigore con la pubblicazione.

Complessivamente deve quindi considerarsi, anche alla stregua di un generale principio di ragionevolezza e di equità, che quanto innanzi non può gravare sul soggetto richiedente il servizio, a fronte della evidenziata omissione e della natura dell’atto giudiziario, soggetto a regime di esonero dalle spese.

Va però rilevato che la legge n. 31 del 28.02.2008 ha dato luogo a qualche dubbio interpretativo circa l’emissione della C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica) da parte dell’agente postale.

Detti dubbi interpretativi sono stati oggetto di esame anche da parte della stessa amministrazione della giustizia la quale ha chiesto parere all’Avvocatura Generale dello Stato, che con nota n. 25247 del 24.09.2008, ha chiarito affermando che nel caso di notifiche a persone giuridiche, d in particolare alle società di capitali, vige il principio dell’immedesimazione organica in virtù del quale la consegna degli atti eseguita a mani di uno dei soggetti indicati dall’art. 145 cpc,esaurisce le formalità volute dalla legge. Del resto la stessa Amministrazione postale  ha ritenuto in più occasioni di dover condividere tale tesi interpretativa ritenendo soggetta alla nuova disciplina solo le notificazioni dirette alla persona fisica e non agli Enti impersonali.

Pertanto, l’emissione della C.A.N. non deve essere eseguita quando l’atto giudiziario risulti indirizzato a persona giuridica e la relativa consegna dell’atto sia stata effettuata nelle mani di persona diversa dal legale rappresentante.

Di contro l’emissione della C.A.N. necessaria laddove la notifica sia diretta alla persona fisica nella qualità di legale rappresentante della società e dall’atto risulti la sua residenza, domicilio o dimora, poiché in tal caso la notifica si intende fatta alla persona fisica.

Per analogia l’emissione della C.A.N. è necessaria quando l’atto sia notificato al portiere dello stabile in cui la persona giuridica ha la sede anche se il destinatario della notifica è una società di persone il C.A.N. dovrà essere emesso.

Nel caso che ci occupa, parte attrice ha dato prova di aver versato la somma di € 2,80 per il pagamento della CAN alle Poste Italiane SpA, per poter ritirare l’avviso di ricevimento relativo all’atto giudiziario esente n. ******* indirizzato alla ********* SpA, depositato nella produzione attorea (segnatamente atto di citazione diretto a ********** SpA).

Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la società Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento in favore dell’attore della somma di € 2,80 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese processuali, in considerazione della natura delle questioni trattate, nonché la sussistenza di giusti ed equi motivi, sono liquidate al minimo tariffario, con attribuzione al procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Natale Gennaro nei confronti di Poste Italiane SpA, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta e disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna Poste Italiane SpA,  in persona del legale rappresentante pt, al pagamento in favore dell’attore della somma di  2,80 oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo;

2) condanna, altresì. Poste Italiane SpA, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese processuali che liquida ….

3) dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Salerno oggi 20.07.2011

Il Giudice di Pace
dr.ssa Filomena Catauro

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