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mercoledì 28 dicembre 2011

SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO - RISARCIMENTO DANNI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

Il Giudice di Pace della 1° sezione civile di Salerno, Dott.ssa Sessa De Prisco Antonietta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 1529/2008 del ruolo degli affari contenziosi dell’anno 2008 avente per

Oggetto

Risarcimento danni derivante da circolazione stradale

TRA

Ditta Autotrasporti ********* rapp.ta e difesa dall’avv. Antonio Giordano elett.te dom.to in Salerno via Trento 55 presso lo studio dell’Avv.to Gennaro De Natale, attrice

E

Cooperativa ********** in persona del legale rapp.te pro-tempore rapp.to e difeso dall’Avv.to ********* con studio in Salerno via ********;

nonché ********* ass.ni, rapp.ta e difesa dall’avv.to ********* con studio in Salerno ********, terza chiamata in causa.

Conclusioni delle parti: come da verbale del 9/3/11.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta autotrasporti ************** in persona del legale rapp.te conveniva in giudizio la convenuta onde sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati dal veicolo IVECO tg. ********* in seguito all’incidente verificatosi il giorno 26/03/2007  in Salerno al ***********. Assumeva che, nelle precitate circostanze di tempo e di luogo, mentre l’autoveicolo suddetto si trovava all’interno del  ********* veniva danneggiato alla pedaliera dal sig. ******** che stava effettuando attività di sbarco ed imbarco delle autovetture dalla ***********.

All’udienza di comparizione si costituivano in giudizio la cooperativa convenuta, formulando una mera difesa di stile e dichiarava di essere coperta dalla compagnia di ass.ni *********; chiedeva, a tal fine, di essere autorizzata alla chiamata in causa sia della stessa che copriva i rischi descritti. Si costituiva in giudizio ********** ass.ni ed eccepiva la carenza di elementi per la difesa, anche in relazione ai rischi assicurati, per genericità dell’atto di citazione.

Espletate tali formalità, la causa veniva istruita sotto la direzione della sottoscritta, ed infatti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale sulle dedotte circostanze da sola  parte attrice e poi sulla base della documentazione allegata, la causa veniva introitata a sentenza sulle prese conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato che l’eccezione di carenza di jus postulandi è destituita di fondamento, atteso che il mandato è stato rilasciato dalla ditta attrice nei confronti del proprio difensore ed il timbro della società reca in calce la firma che pur se non perfettamente leggibile può essere interpretata come ******** legale rappresentante pt; inoltre il difensore costituito.

Nel merito la domanda va accolta perché supportata da sufficienti elementi probatori.

La prova testimoniale richiesta ed espletata ha, con dovizia di particolari e con precisione, riferito che: L’incidente per cui è causa si è verificato ********** si Salerno nel marzo del 2007. Mi trovavo accanto alla bisarca della ditta ******** in quanto accompagnavo il mio amico ******, autista della ditta ******. Preciso che non sono dipendente della ditta  *****. La bisarca si trovava ***** in attesa dello scarico dio autovetture che dovevano essere *********. Ricordo che un operatore della Cooperativa **********, nel compiere alcune manovre ha urtato, con l’automezzo ******** la parte anteriore sinistra, la pedaliera della bisarca. Preciso che dalla fotografia riconosco la pedaliera rotta e che essa prima del tamponamento era integra. Alla guida dell’automezzo c’era il sig. *********** il quale a seguito dell’incidente, riconosceva la propria colpa.

Per come la dinamica è stata prospettata appare chiaro che l’incidente si è verificato a causa della manovra errata del guidatore dell’automezzo della convenuta, il quale per imperizia finì per danneggiare la pedaliera.

Pertanto le eccezioni formulate dalla convenuta appaiono senza pregio, perché la convenuta pur costituendosi in giudizio nulla ha eccepito in merito alla dinamica del sinistro, anzi dalla documentazione agli atti emerge la denuncia inoltrata dalla cooperativa alla propria compagnia di ass.ni e la dichiarazione di responsabilità del conducente sig. *****.

Sulla base di tale motivazione si ritiene accoglibile la domanda proposta.

Anche sulla misura dei danni il preventivo agli atti li ha quantificati in euro 2608,00, danni che emergono dalla documentazione fotografica allegata. Dall’esame del preventivo la sottoscritta rileva una voce di spesa non indicata dal teste escusso sull’an e cioè la rottura del paraurti che allo stato degli atti non uò essere riconosciuto perché non appare provata la sua riconducibilità al sinistro.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall’attore così provvede:

Accoglie la domanda e per l’effetto condanna ********* ass.ni e la Cooperativa ******** in persona del legale rapp.te pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore dell’attrice della complessiva somma di euro 1958,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Condanna i convenuti sempre in solida tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida ……..

Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Salerno lì 26/08/2011
Il Giudice di Pace
di Salerno
Dott.ssa A. Sessa De Prisco

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