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giovedì 5 gennaio 2012

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI – EQUA RIPARAZIONE – DECRETO N. 303/07 VG

 

LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, I° Sezione civile,

composta dai Sigg.:

1. Dott. Francesco Del Porto                          Presidente
2. Dott. Andrea Fiengo                                   Consigliere
3. Dott. Marcello Iacobellis                             Consigliere est.

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento di V. G. 303/2007, avente ad oggetto: ricorso per equa riparazione, vertente

Tra

*********, elett.te dom.to c/o la Cancelleria della Corte d’Appello di Napoli, rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale giusta procura a margine del ricorso, ricorrente.

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, dom.to in Napoli, alla via Diaz 11, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rapp.to e difeso, resistente.

La Corte, lettigli atti e sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 27/2/2008 osserva quanto segue.

Ai fini del riconoscimento del diritto all’equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non esiste nell’ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo; è pertanto necessario, ai sensi dell’art. 2 della citata legge, considerare ogni vicenda nelle sue specifiche caratteristiche, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento. Pertanto, il giudice, investito della domanda di equa riparazione di cui alla citata legge n. 89, nell’accertare la violazione della durata ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze della concreta vicenda processuale, ivi compreso il comportamento degli attori del processo, stabilendo, con riferimento al comportamento delle parti, quale sia stato il tempo che le stesse, con il loro comportamento, abbiano concorso a determinare nella durata che si assume eccessiva (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14477).

Nel caso in esame il processo promosso dalla *********** a seguito di citazione del 7/3/1997 risulta definito il 24/3/2006.

In considerazione dell’istruttoria necessaria alla definizione del giudizio la durata ragionevole del processo va fissata in anni tre.

Risultano addebitabili alle parti i rinvii ************** per complessivi anni 2 mesi 10 e gg. 20.

Alla luce di quanto sopra la durata ragionevole del processo di I grado risulta superata di anni 3 mesi 1 e gg. 27.

In considerazione della natura della controversia, della complessità del caso e del patema d’animo che la eccessiva pendenza della causa possa avere causato al ricorrente si ritiene di determinare l’ammontare della somma da liquidare per il danno morale in € 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

Il Ministero della Giustizia va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente e, a titolo di danno morale, della somma complessiva i € 3.156,00;

ritenuto in considerazione della natura del procedimento, della somma liquidata e dell’attività svolta, che le spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……..

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso ex art. 2 L. 89/2001, proposto da **********, nei confronti del Ministero della Giustizia, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento , in favore di ********** della somma complessiva di € 3.156,00; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ********** delle spese della procedura vadano liquidate in complessivi ……….

Napoli, 13/3/2008
Il Presidente

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