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martedì 13 marzo 2012

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N. 1581/08 - LEGGE PINTO



CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

I SEZIONE CIVILE

così composta
Dott. Francesco Del Porto                                          Presidente
Dott. Andrea Fiengo                                                   Consigliere rel.
Dott. Marcello Iacobellis                                             Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 1581 del ruolo generale VG delle procedure in camera di consiglio dell’anno 2008, proposto da ************* elettivamente domiciliato in Salerno alla via ****** presso l’avv. ********** dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Gennaro De Natale, ricorrente, nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, resistente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.03.08, ************ premesso di avere, con atto del 12.196, proposto innanzi al Tribunale di Eboli un’azione di risarcimento danni per colpa professionale nei confronti di ********; che tale giudizio era stato definito con sentenza del Tribunale di Salerno, Sez. distaccata di Eboli, del 28.01.08; che sussisteva violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo in considerazione della durata eccessiva del giudizio; tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a titolo di equa riparazione, della somma di € 18.000,00 o della somma ritenuta di giustizia, oltre spese del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

Fissata, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti, il Ministero della Giustizia non si costituiva.

All’udienza del 18.6.08 la Corte si è riservata la decisione.

Deve, prima di tutto, osservarsi che la responsabilità dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussister anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato; infatti l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell’ambito del diritto interno dalla previsione dell’equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (v. sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo 13.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera; id. 26.10.88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in generale per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v. sentenza 1210.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia).
Ciò, del resto, trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell’art, 111 Cost., il quale dispone che la legge (e cioè l’ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l’istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo.

Si vuol dire, quindi, che, se l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non assolve da responsabilità che lo Stato nel suo complesso considerato, per il fatto di non aver apprestato procedura adeguatamente snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia.

Non è, perciò, necessario andare alla ricerca della negligenza del giudice, che ha seguito il singolo caso portato all’attenzione della Corte, o dei suoi collaboratori interni o esterni all’organizzazione giudiziaria (anche se, ovviamente, nei casi in cui sussista, dovrà tenersene conto insieme alle altre disfunzioni della macchina giudiziaria), poiché anche nei casi in cui, per la situazione logistica in cui è costretto a lavorare, da questi non sarebbe stato possibile esigere di più di quanto ha fatto in termini di velocità di definizione del procedimento, il fatto stesso che lo stato delle strutture e dell’organizzazione abbia reso inevitabili tempi molto lunghi è già sufficiente ad affermare la responsabilità dello Stato per la difettosa concezione ed organizzazione del sistema giudiziario.

Per quanto concerne il caso in esame, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta risulta che il giudizio di primo grado proposto dal ricorrente è iniziato il 12.1.96 ed ha avuto termine il 28.1.08, con la pubblicazione della sentenza; pertanto, lo stesso ha avuto la durata complessiva di anni 12, superiore di anni 9 rispetto a quella che deve ritenersi essere la durata normale di un procedimento del tipo di quello in esame, caratterizzato dalla mancanza di particolari difficoltà.

Pur dovendosi dalla durata complessiva detrarre i periodi relativi ai rinvii richiesti dalle parti, in quanto non possono comunque essere attribuiti  a cattivo funzionamento della giustizia quelli che vengono chiesti da entrambe le parti  da una sola di esse senza opposizione da parte dell’altra, nella fattispecie in esame tale detrazione non deve essere effettuata, non essendovi stati rinvii determinati dalle parti, come è possibile rilevare dalla prodotta copia dl fascicolo di ufficio ricostruito.

Per quanto concerne la misura dell’equa riparazione, in mancanza di prova in ordine all’esistenza di un danno patrimoniale, deve essere preso in considerazione il solo danno morale (art. 2, comma 1°, della legge n. 89/01), che, secondo i parametri di valutazione della C.E.D.U., cui il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi, costituisce conseguenza ordinaria del prolungarsi del giudizio oltre i termini di ragionevole durata, sicché può essere escluso solo in quei casi in cui specifici elementi di fatto dimostrino che la durata del procedimento corrisponde all’interesse del ricorrente (Cass., sez. un., 26.1.04 n. 1338).

Esso non può che essere oggetto di valutazione equitativa, nell’operare la quale occorre attenersi, in linea di massima, al metro di valutazione adottato dalla C.E.D.U. in casi analoghi, dal quale ci si può discostare solo in misura ragionevole (Cass. ss. uu. 26.1.04 n. 1340).

La Corte Europea ritiene, in casi analoghi a quello in esame, che la misura dell’indennizzo debba essere pari ad €. 1.000,00 per ogni anno di ritardo.

In considerazione di quanto or ora detto, appare conforme a giustizia stabilire l’equo indennizzo nella misura di €. 9.000,00.

Le spese, conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte, devono, anche nei procedimenti del tipo di quello presente, seguire la soccombenza; le stesse vanno, pertanto, poste a carico del Ministero e, liquidate come indicato in dispositivo, vanno distratte in favore dei procuratori anticipatari.

P.Q.M.

Accoglie la domanda proposta da *********** e, pertanto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, l pagamento in favore dello stesso della somma di € 9.000,00.
Condanna il Ministero della Giustizia, come sopra rappresentato, al pagamento in favore degli avvocati *********** e Gennaro De Natale delle spese dagli stessi anticipate per il presente procedimento, che liquida in complessivi ….

Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 25.6.2008

Il Presidente

Il Consigliere