CERCA NEL BLOG

mercoledì 27 giugno 2012

CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI **********

Atto di citazione in opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Ex artt. 6151 e 6171 c.p.c.

Per *** nato a *** residente *** rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro De Natale,

Attore
Contro Equitalia Polis SpA agente della Riscossione per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via delle Calabrie 19/B - 8431 Salerno.

Nonché Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo in persona del legale rappresentante pro tempore dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 Salerno.

Convenuti
Premesso che

- l’Agente per la Riscossione dei Tributi Equitalia Polis SpA notificava all’istante, a mezzo del servizio postale con racc. a/r, la cartella esattoriale n. *********** intimandolo al pagamento della somma di € *** ;

- la intimata somma risulterebbe dovuta in seguito ad una sanzione amministrativa per presunta violazione di norme del codice della strada, elevata dalla Prefettura di Salerno, risalente nell’anno 20**;
- l’istante  non ha mai ricevuto la notifica del verbale posto alla base della opposta cartella esattoriale;

- la indicata cartella esattoriale risulta essere, altresì viziata sotto diversi profili giuridici.

Ciò premesso, l’attore si oppone all’indicata cartella esattoriale per i motivi esposti:

MOTIVI

NULLITA’ e/o INESISTENZA DELA NOTIFICA DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO, INVALIDITA’ DELLA NOTIFICA EFFETTUATA DIRETTAMENTE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DPR 602/1973.

L’odierno ricorrente lamenta, altresì, la irregolarità della notifica eseguita da Equitalia. Alla luce delle indicazioni generali dettate dall’art. 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione della cartella di pagamento e di tutti gli altri atti dell’esecuzione  (ipoteca, fermi amministrativi e altro), deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti:

- ufficiali della riscossione,

- soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge in base a un documento ufficiale precedente alle notifiche con data certa;

- messi comunali, previa convenzione tra Comune e concessionario, anche questo caso in base ad un documento ufficiale, precedente alle notifiche con data certa;

- agenti di Polizia Municipale.

Pertanto, le notifiche effettuate direttamente da Equitalia attraverso il servizio postale sono inesistenti, in quanto l’Agente per la riscossione non può effettuare la notifica dell’atto a mezzo di raccomandata postale, ma deve eseguirla esclusivamente attraverso i soggetti menzionati dal comma 1 dell’art. 26 cit.

Solo questi potranno poi fruire del servizio postale. Pertanto, le notifiche eseguite per posta, come nel caso di specie, con raccomandata, direttamente da Equitalia sono inesistenti, perché effettuate da un soggetto che non entra nelle categorie espressamente contemplate dalla suddetta norma.

Questa è l’interpretazione della citata legge data da recente giurisprudenza:

La Commissione Tributaria di primo grado a Lecce, nella sentenza 23/10/2009 n. 909/05/09 ha stabilito che … nel modificare l’art. 19 D. lgs 546/1992 il legislatore ha trascurato di disciplinare le modalità di notifica dell’impugnata misura cautelare. Pertanto in assenza di una specifica previsione è corretto fare riferimento all’art. 26 DPR 602/1973, rubricato – Notificazione della cartella di pagamento – a mente del quale la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente abilitato, il quale può avvalersi del servizio postale. Quindi sono illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato. Se pur vero che la notifica può essere effettuata anche mediante invio di raccomandata a/r, tale locuzione va riferita sempre agli ufficiali della riscossione o ad altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’agente della Riscossione (nello stesso senso CTP Lecce, sent. 436/02/10; Commissione Tributaria Regione Lombardia – Milano, sez. XXIII sent. 15/04/2010).

Pertanto la notifica dell’atto impugnato deve considerarsi giuridicamente inesistente.

MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI CONSEGNA DEL RUOLO;

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 dpr 602/1973;

CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, NULLITA’ DELL’AVVISO DI MORA E DEL RELATIVO TITOLO.

Recentemente, la Suprema Corte ha stabilito l’obbligo di indicazione della data di consegna del ruolo al Concessionario all’interno della cartella esattoriale. Tale omissione, infatti, comporta l’illegittimità dell’atto poiché non permette al contribuente di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati (Sentenza Corte Cassazione n. 22997/10). L’importanza di tale data è evidente dalla lettura dell’art. 20 del DPR 29/09/1973 n. 602, il quale stabilisce che sulle imposte o le maggiori imposte dovute [..] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del  pagamento  e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo.

È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l’esattezza degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all’uopo necessari. Tale pronuncia segue un’altra recente sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Lecce, la quale ha avuto modo di ribadire l’importanza della trasparenza della cartella anche per quanto  riguarda il calcolo degli interessi (Ctp di Lecce n. 206/02/10).

Mancando, dunque, il requisito della certezza, ne deriva necessariamente la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva (Cassazione  n. 9293/2001).

NULLITA’ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE A CAUSA DI TARDIVA NOTIFICA EX ART. 25 DPR 602/73 E SUCC. MODIFICHE.

La notifica della cartella esattoriale, per essere regolare, deve essere effettuata entro il termine perentorio stabilito dall’art. 25 del DPR 602/73. In ogni caso di inosservanza di detto termine, decade il diritto dell’ente riscossore a veder soddisfatto il credito intimato. La ratio di detta norma è quella di non rendere indefinito nel tempo l’obbligo del contribuente, ponendo un preciso limite temporale al diritto alla riscossione. La perentorietà del termine per la notifica della cartella esattoriale da parte dell’ente concessionario è stata ribadita, in modo particolare, dalla sentenza n. 107/2003 della Corte Cost., la quale ha giudicato infondata la questione sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa sull’art. 17 DPR n. 602/1973.

MANCATA NOTIFICA/NULLITA’ DEL TITOLO (VERBALE DI ACCERTAMENTO) POSTO ALLA BASE DELLA CARTELLA ESATTORIALE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 201 CDS E DEGLI ARTT. 137 E SEGUENTI CPC.

VIOLAZIONE E FALSA APPLIACZIONE DEGLI ARTt. 3 L. 241/1990 NONCHÉ 6 E 7 L. 212/2000.

VIOLAZIONE ART. 24 COST.
E’ pacifico, in giurisprudenza, il principio base al quale, quando la cartella di pagamento non è stata preceduta da un avviso di pagamento, devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della L. 7/08/1990 n. 241 (espressamente recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della L. 212/2000), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con l’art. 24 della cost. (Cass. Sez. Trib. sent. 16/09/2005 n. 18415 e sent. 21/12/2005 n. 28318).

L’esistenza di un obbligo, e non quindi di una semplice facoltà, per l’Ente impositore di inviare l’avviso di pagamento  e/o verbale al contribuente è stato ribadito dal legislatore con l’art. 6 dello Statuto dei Diritti del contribuente (L. n. 212/2000).

L’originaria sanzione amministrativa, alla base dell’intimidazione di pagamento, non è stata mai notificata. Da ciò scaturisce l’illegittimità dell’emissione dell’opposta cartella.

Le regole fondamentali per la notifica del verbale di accertamento e contestazione sono essenzialmente quelle previste ex artt 201 cds e 385 e 386 Reg. che allo stato risultano  rispettate.

Ne consegue che nella fattispecie in esame la pretesa avanzata dall’ente impositore è viziata ab origine in quanto nel verbale inglobato nella opposta cartella esattoriale manca la prova della sua avvenuta notifica.

Quando trattasi di violazione al codice della strada è fatto obbligo all’organo accertatore notificare bene ed in maniera conforme alla legge gli estremi della violazione al presunto contravventore (ivi compresa l’individuazione del soggetto notificatore), qualora non sia stato possibile contestarla immediatamente e poiché l’istante non ha mai ricevuto il relativo verbale, si deduce che nessuna notifica sia mai avvenuta in maniera regolare.

Le Sez. Unite  della Suprema Corte, nella sent. n. 5791 del 4/03/2008, hanno affermato un importante principio il contribuente, nell’impugnare l’atto esattivo (cartella di pagamento e relativa iscrizione a ruolo) ben può limitarsi a denunziare l’illegittimità per vizio di notifica dell’atto impositivo presupposto.

********

Per tutto quanto sopra esposto, l’attore, come in atti rapp.to dom.to e difeso

C I T A

1) Equitalia Polis SpA Agente della Riscossione per la Provincia, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via delle Calabrie 19/B – 84131 - Salerno;

2) Prefettura di Salerno Ufficio territoriale del Governo, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in P.zza Giovanni Amendola 15 – 84121 – Salerno, a comparire innanzi al Sig. Giudice  di Pace di *** all’udienza del *** ora di rito con prosieguo, con invio a costituirsi in giudizio nei modi e nei termini di legge, con espresso avvertimento che non comparendo si procederà in sua contumacia, per sentir così provvedere:

In via cautelare: sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, e cioè la verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l’insussistenza in capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive (iscrizione ipotecarie, fermi amministrativi ecc. ) con eventuale grave pregiudizio per l’attore, pronunciare provvedimento di sospensione dell’esecutorietà dell’impugnata cartella esattoriale. Inibire in ogni caso ad Equitalia Polis SpA l’adozione di misure esecutive e/o cautelari in relazione alla stessa, con eventuale condanna ex art. 96 cpc nell’ipotesi contraria.

Nel merito: Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la fondatezza di tutti i motivi sopra esposti, dichiarare la illegittimità dell’atto impugnato e l’inesistenza dell’obbligo dell’istante di pagare la somma relativa all’atto impugnato;

Condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini e per gli effetti dell’art. 170 cpc e dell’art. 14 DPR 115/2002, si precisa che il valore della causa è pari ad euro ************ ed il contributo unificato è di € ******.

Si dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al seguente numero fax: ************** o al seguente indirizzo di posta elettronica avvocato@libero.it oltre che nelle altre forme prescritte per legge.

Si depositano i seguenti documenti: cartella esattoriale n. ***** ***** **** *****.

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie a seguito delle difese argomentate da controparte

Salerno,  
avv. Gennaro De Natale


Nessun commento:

Posta un commento