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venerdì 27 luglio 2012

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 12989/12 - DELIBAZIONE SENTENZA ECCLESIASTICA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Francesco Maria Fioretti                        Presidente Est. -  Ud. 10/07/2012
Dott. Sergio Di Amato                         Consigliere – PU
Dott. Massimi Dogliotti                                    Consigliere
Dott. Rosa Maria Di Virgilio                Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 26730-2008 proposta da
B         L  (cf *****); elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Sallusto 9, presso l’Avv. ************, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv. ************, giusta procura in calce al ricorso
2012                                                                                      ricorrente
1182                                                               contro
    A     (cf *****), elettivamente domiciliata in Roma, Via monte Zebio 30, presso l’avv. *********, che la rappresenta e la difende unitamente all’avv. ************, giusta procura a margine del controricorso;
                                                                                              controricorrente
avverso la sentenza n. 537/2008 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 04/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2012 dal consigliere Dott. Massimo Dogliotti;

udito, per il ricorrente, l’avv. ******** che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’avv. ***********, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Libertino Alberto Russo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L  B  conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze A   N, esponendo di avere a suo tempo contratto matrimonio concordatario con la N; di avere ottenuto sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio; di voler conseguire la declaratoria di efficacia in Italia di detta sentenza.

La convenuta A N, costituendosi in giudizio, si opponeva alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio, deducendo che era passata in giudicato tra el stesse parti sentenza di divorzio, il che costituiva ostacolo al riconoscimento di una sentenza straniera avente lo stesso oggetto.

La Corte d’Appello adita, con sentenza 14. 3-4.4.2008, respingeva la domanda del B, sul ricorso che, essendo contraria ad altra sentenza pronunziata dal giudice italiano, passata in giudicato, quella di divorzio, la sentenza del giudice ecclesiastico non poteva più essere dichiarata efficace in Italia.

Avverso la sentenza B L ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo illustrato con memoria, cui A N ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co/2  lett. c) della legge 31 maggio 1995 n. 218 nonché in relazione agli artic. 324 cpc e 2909 cod. civ.

Assume il ricorrente che avrebbe errato la Corte di merito nell’aver ritenuto che sussista contrarietà tra la sentenza ecclesiastica e quella precedente passata in giudicato del giudice italiano di divorzio, atteso che l’esistenza e la validità del matrimonio se costituiscono un presupposto della pronuncia di divorzio, non costituiscono oggetto di specifico  accertamento suscettibile di determinare al formazione del giudicato.

Il Ricorso è fondato.

L’affermazione contenuta nella pronuncia n. 3345 del 1997 di questa Corte, che il giudice a quo sembra condividere, secondo la quale la cognizione della domanda di divorzio presuppone in ogni caso l’accertamento della esistenza e validità del matrimonio è , da considerare superata dal successivo orientamento espressi da questa Suprema Corte nella sentenza n. 4202 del 2001, nella quale si è posto in luce che la domanda di divorzio ha causa petendi e petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio e che, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sull’esistenza e validità del vincolo – che darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo status delle persone e, quindi,  da decidere necessariamente ai sensi dell’art. 34cpc con efficacia di giudicato- l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della pronuncia di divorzio, ma non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato.

Per questa ragione al sentenza di divorzio – che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio, investendo il matrimonio –rapporto  e non l’atto con cui è stato costituito il vincolo tra i coniugi- ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (con il conseguente insorgere delle problematiche poste dalla statuizione contenuta nell’art. 8 comma 2 lett. c) dell’Accordo del 18 febbraio 1984 tra lo Stato Italiano e la Santa sede), non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici, che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo Stato Italiano e nei limiti di essi (cfr, in tal senso Cass. n. 10055 del 2003 n. 4795 del 2005; Cass. n. 3186 del 2008).

Il collegio, non ravvisando serie ragioni per discostarsene, ritiene di dover condividere tale consolidato orientamento giurisprudenziale.

Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto; conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata dinanzi alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione e che nel decidere si atterrà al sopra enunciato principio di diritto

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa al sentenza impugnata e rinvia la causa , anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2012

Il Presidente estensore
Francesco Maria Fioretti.


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