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domenica 8 luglio 2012

DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI N. 1580/08 - EQUA RIPARAZIONE



LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

1) dott. Luigi Martone                         Presidente;
2) dott. Giancarlo De Donato                          Consigliere relatore;
3) dott. Magda Cristiano                                 Consigliere;
ha pronunziato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 1580/08 VG, avente ad oggetto Equa riparazione ex legge n. 89/2001 discusso all’udienza del 20/6/2008 ad istanza di ************ rappresentata dall'avv. Gennaro De Natale, contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede ivi via Diaz n. 11;

sciolta la riserva formulata all’udienza camerale del 20/6/2008, rileva

i n     f a t t o

La ricorrente si duole dell’eccessiva durata del procedimento da lei introdotto innanzi alla Pretura di Eboli (poi divenuta sezione distaccata del Tribunale di Salerno) con citazione del 12/1/96, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionatile dall’avv. ******** per il negligente svolgimento dell’incarico professionale di difesa in un precedente procedimento; deduce che il processo è stato definito con sentenza del 28/1/2008, circa 12 anni dopo la sua introduzione. Chiede, pertanto, la liquidazione dell’equa riparazione prevista dalla legge 24/3/2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei procedimenti giudiziari fissato dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con legge 4/8/55 n. 848, in misura di € 18.000,00 per danno morale. Il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso. Tanto premesso, si osserva

i n    d i r i t t o

1. Il ricorso è ammissibile, poiché proposto mentre ancora pendeva il termine per l’appello contro la sentenza che ha definito il giudizio.

2. L’obbligo indennitaria dello Stato per l’eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato; infatti, l’obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all’adempimento di tale obbligo (ved. Sentenza CEDU 26/10/1988, Martins Moreira c/ Portogallo) con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in generale per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v. sentenza 12/10/92, Boddeart c/ Belgio).

Pertanto, se l’eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non è rilevante ai fini della valutazione richiesta dalla legge n. 89/2001, che pone un’obbligazione ex lege e non ex delicto, che sorge per il fatto oggettivo dell’eccessiva durata del processo e non già per il comportamento colposo o doloso degli organi giudiziari (Cass. 22/10/2002 n. 14885). Tale situazione, pertanto, non esime lo Stato dall’obbligo di indennizzare chi ha subito l’eccessiva durata di un processo, per il fatto di non avere apprestato procedure snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia (Cass. 3/1/03 n. 8).

Nel caso in esame, peraltro, non può non segnalarsi il grave ritardo (circa cinque anni) con il quale il GOT, dr. ********** che si era riservata la decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 18/6/02 (con scadenza dei termini per le difese finali delle parti all’11/11/02) ha depositato la sentenza (28/1/08).

            3. Ciò premesso, va rilevato che il procedimento oggetto del presente ricorso è durato circa undici anni e dieci mesi per un grado di giudizio (dal 4/4/96, data dell’udienza di prima comparizione fissata dagli attori, al 28/1/2008) e che ciò costituisce violazione del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo.

Il procedimento di complessità ordinaria, non avendo richiesto che l’esame dei documenti prodotti, avrebbe dovuto esser definito nell’arco di tre anni, secondo gli standards all’uopo fissati dalla giurisprudenza della CEDU, sicché esso si è protratto otto anni e dieci mesi oltre il limite della ragionevolezza.

Dal fascicolo d’ufficio trasmesso dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, emerge che a causa di un furto avvenuto in quell’ufficio il fascicolo stesso è  stato ricostruito (per quel che era possibile) nel 2001; dell’attività iniziale delle parti e dell’organo giudiziario, pertanto, non v’è (né è possibile recuperare) traccia, salvo che per la prima udienza ed i provvedimenti relativi alla trasmissione degli atti alla sezione distaccata di Roccadaspide (che produsse un ritardo di tre mesi, che va imputato agli attori, che individuarono erroneamente l’ufficio al quale rivolgere la domanda); dai verbali successivi alla ricostruzione del fascicolo non emergono ulteriori ritardi imputabili alle parti.  Dal periodo di durata eccessiva sopra determinata, dunque, vanno sottratti tre mesi, onde ai fini della liquidazione si terrà conto di un periodo di otto anni e sette mesi eccedente il limite della ragionevolezza.

            4. La ricorrente ha articolato la sua richiesta di indennizzo indicando solo danni non patrimoniali.

Va, pertanto, preso in considerazione solo il danno morale (art. 2, c. 1° della legge n. 89/2001), che, secondo i parametri di valutazione della CEDU, cui il giudice nazionale è tenuto ad adeguarsi, costituisce conseguenza ordinaria del prolungarsi del giudizio oltre i termini di ragionevole durata, sicché può essere escluso solo in quei casi in cui specifici elementi di fatto dimostrino che la durata del procedimento corrisponde all’interesse del ricorrente (Cass. SS. UU. 26/01/2004 n. 1338); esso non può essere oggetto che di valutazione equitativa, nell’operare la quale occorre attenersi, in linea di massima, al metro di valutazione adottato dalla CEDU in casi analoghi, dal quale ci si può discostare solo in misura ragionevole (Cass. SS. UU. 26/01/2004 n. 1340). Pertanto, orientandosi sui parametri normalmente praticati dalla Corte Europea (da € 1.000,00 ad € 1.500,00 per ogni anno di ritardo) e considerato che la domanda riguardava interessi di modesto rilievo, appare adeguato un indennizzo di € _______________, oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (Cass. 27/01/2004 n. 1405; Cass. 3/4/2003 n. 5110).

            5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell’importo liquidato ed applicando, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte, la tariffa per i procedimenti contenziosi,con distrazione in favore del procuratore antistatario.

P Q M

1) Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ************ a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo di cui in premessa, di € _______________, oltre gli interessi al tasso legale dal 27/5/2008 al saldo;

2) Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dal ricorrente ….

Così deciso in Napoli il 26 giugno 2008.

Il consigliere estensore                                             Il Presidente

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