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martedì 17 luglio 2012

SENTENZA N. 403/12 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE ROMA

UFFICIO 1

Il Giudice di Pace di Roma Avv. Oliviero Campana
Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. ****/11 R.G.

TRA

Convenuti

ROMA CAPITALE, già Comune di Roma , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura Comunale e rappresentata e difesa dal Funzionario Dott.ssa ***, in virtù di procura in atti.

EQUITALIA GERIT S.p.A.- Agente della Riscossione  per la provincia di Roma domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18 (contumace)

OGGETTO

Opposizione ex art. 615 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Pregiudizialmente si rileva la tempestività (l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termine) e l’ammissibilità dell’opposizione introdotta ai sensi del comma 1, art. 615 cpc, alla luce della consolidata giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 5871/2007, 2214/2007,5279/2002, ss.uu. 1162/2000, ss.uu. 491/2000, ss. uu. 489/2000, ss. uu. 96/2000, 1285/1999).

Sussiste, del pari, al competenza del giudice adito in relazione al credito, vantato con al cartella in esame n. 097 2010 0182104481000, trattandosi di sanzioni relative a violazioni del C.d.S.

Ciò detto, occorre osservare che la parte attrice, in questa sede, si è opposta all’esecuzione relativa alla cartella di pagamento in esame n. . 097 2010 0182104481000, sostenendo l’inesistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica del verbale presupposto.

Sul punto si deve osservare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4814/2008 ha chiarito che “ qualora l’opponente deduca il difetto di notifica dei verbali di contravvenzione e l’inosservanza del termine di decadenza previsto  dall’art. 201 C.d.S. o la prescrizione del diritto a riscuotere la somma pretesa all’amministrazione, l’azione, essendo diretta a contestare la pretesa dall’amministrazione, l’azione , essendo diretta a contestare al formazione del titolo esecutivo o la estinzione del diritto deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione”.

L’azione, nel caso di specie, è stata correttamente proposta ex art. 615 cpc e l’oggetto, quindi, del presente giudizio è esclusivamente l’accertamento della legittimità della pretesa creditoria del Comune di Roma, relativa ad una pretesa violazione del C.d. S. e l’azione spiegata risulta sicuramente fondata in quanto il verbale di contravvenzione presupposto alla cartella, come si evince dalla copia della notifica prodotta agli atti, risulta irregolarmente notificato ai sensi dell’art. 139 cpc , ed, anzi,  risulta che l’asserita notifica non è stata affatto eseguita.

Infatti, dal documento prodotto agli atti risulta che in data 08.09.2006 è stata tentata la notifica del verbale e l’attrice è risultata assente nel luogo di notifica.

Essendo, però, risultata “assente” l’attrice nel luogo di notifica, è di tutta evidenza che il notificatore avrebbe dovuto procedere alla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 140 cpc, e tale procedura di notifica non risulta essere stata eseguita.

Inoltre, l’art. 139 cpc prevede che, in assenza del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario debba consegnare l’atto stesso ad una persona di famiglia o addetta alla casa (o ufficio) ed, in assenza di tali soggetti, al portiere o ad un vicino di casa che accetti di ricevere la notifica. In mancanza di tali soggetti deve essere eseguita la notificazione ai sensi  dell’art. 140 cpc.

L’ufficiale giudiziario è, quindi, tenuto a tentare la notifica nei modi indicati e a darne contezza, in modo adeguatamente chiaro e comprensibile, nella relata di notifica, anche mediante solo l’apposizione di semplici “crocette” su un atto di notifica già prestampato o a delle sottolineature, per indicare esattamente le attività compiute nell’esecuzione della notifica.

Su punto, la Suprema Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha definitivamente chiarito che la notifica deve ritenersi nulla, laddove non sia fatta menzione dell’avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l’atto ( Cass. Sez. Unite 20.04.2005 n. 8214; Cass. Sez. unite 12.10.2000 n. 1097; Cass. Lav. 10.06.1999 n. 5706; Cass. Civ. Sez. I 11.05.1998 n. 4739).

Nel caso di specie, nella relata di notifica del verbale, peraltro interamente prestampata e quindi di facile compilazione, il notificatore non ha indicato di aver compiuto ricerche e di non aver reperito indicati dall’art. 139 cpc.

Inoltre, alla luce della recente sentenza n. 3 del 11.01.2010 la Corte cost. ha risolto una questione di legittimità cost. dell’art. 140 cpc, stabilendo che l’illegittimità cost. dell’art. 140 cpc risiede nella parte in cui la norma, secondo il diritto (finora) vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, anche per il destinatario e non solo per il notificante, dal momento in cui l’ufficiale giudiziario completa l’iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell’avvenuto deposito.

Ed effettivamente sussiste una discrasia con quanto previsto, in tema di notifica a mezzo del servizio postale, dell’art. 149, ultimo comma cpc – per cui la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto – ovvero, secondo l’art. 8, quarto  comma, della legge 20 novembre 1982 n. 890 decorsi  dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso di specie, il verbale in esame, come detto, pur essendo risultata assente la destinataria, non risulta notificato ai sensi dell’art. 140 cpc mediante deposito alla Casa comunale e non risulta neppure inviata la raccomandata contenete notizia dell’avvenuto deposito.

Da qualsiasi profilo si esamini la fattispecie, quindi, il verbale in oggetto risulta sostanzialmente non notificato.

Essendo tale motivo assorbente appare ultroneo l’esame delle altre doglianze. Si deve  infine osservare, ai fini sia della legittimazione in giudizio e sia dell’attribuzione di responsabilità, che il credito per al violazione al codice della strada risulta azionato per conto del Comune di Roma e , quindi, la domanda determinerebbe effetti diretti nella sfera giuridica dell’amministrazione con venuta; in tal senso, quindi, il Comune di Roma è legittimato passivamente.

Non può neppure dubitarsi della legittimazione passiva del concessionario/agente per la riscossione (cfr. Cass. 709/2008, 24154/2007, Cass. n. 11274/2007, 3338/2007, 27065/2005, 23701/2004, 1174/2004, 21398/2004, 17936/2003, 5277/2001, 4324/1999) sia per l’autonomia del concessionario/agente per la riscossione (di cui appresso si dirà) e sia quanto la domanda incide, in via diretta, anche nella sua sfera patrimoniale.

Va anche aggiunto che, in presenza di un’eccezione di inesistenza del titolo presupposto, non può non rilevarsi una diretta responsabilità nella vicenda del concessionario/ agente  per la riscossione. Senza poi dire che il Concessionario/agente per la riscossione, per potere agire e procedere all’esecuzione o ad atti a garanzia del credito (fermo o ipoteca), ai sensi dell’art. 12 DPR n. 602/1973, deve ricevere dalle amministrazioni interessate ed essere in possesso dei ruoli  debitamente sottoscritti dal responsabile e nel presente giudizio l’Equitalia Gerit, rimasta contumace, non ah fornito la prova della consegna dei suddetti ruoli e neppure dell’esistenza degli stessi.

Infatti, con d. lgs. 27 aprile 2001, n. 193 è stata prevista l’attribuzione diretta, al concessionario/agente, della potestà di disporre, addirittura, la misura conservativa con il solo limite del decorso del termine stabilito dall’art. 50 co. 1 DPR n. 602 del 1973 ( vale a dire il termine per l’inizio del procedimento esecutivo).

Inoltre, con l’art. 10 DPR n. 602 del 1973 al Concessionario /Agente per la riscossione è stato “affidato in concessione il servizio di riscossione”, il quale, ai sensi dell’art. 45 DPR n. 602/73 “procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione “.

 Con il decreto legislativo n. 193/2001 è stato modificato l’art. 86 del DPR n. 602/73 ed è stato attribuito al Concessionario /Agente il potere che “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 co. 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili al debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.”.

Ciò rende evidente che è stata riconosciuta al concessionario/Agente una facoltà discrezionale nell’adozione dei provvedimenti, anche con l’eliminazione della preventiva infruttuosità dell’azione esecutiva.

Il Concessionario/Agente per la riscossione è, quindi, un soggetto privato che esercita pubbliche funzioni, in virtù di un rapporto concessorio e, conseguentemente, agisce automaticamente e pone in essere atti di proprio impulso, disciplinati dal DPR 602/73.

Il tal senso, infatti, l’art. 59 del DPR 602/73 prevede che “Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con al cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori”.

Il definitiva, quindi, si deve pervenire alla conclusione che, nel caso di specie (mancata notifica sia dei verbali che della cartella di pagamento), sussiste una duplice responsabilità: del Concessionario/Agente per gli evidenti motivi di cui sopra e dell’amministrazione dell’interessata (nella specie il Comune di Roma), in quanto il credito illegittimo è iscritto nei ruoli esattoriali dell’amministrazione stessa e, quindi, gli effetti patrimoniali dell’ingiusta azione intrapresa si rifletterebbero direttamente  nella sfera giuridica e ciò impone sicuramente un obbligo di vigilanza e di controllo sul comportamento e sugli atti posti in essere dal Concessionario/Agente per al riscossione.

Nel caso di specie, la pretesa avanzata dall’Equitalia Gerit S.p.A., in nome e per conto del Comune di Roma, del pagamento dell’importo portato dalla cartella in esame è del tutto infondata.

In tale contesto, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte attrice ed accertata l’estinzione del credito vantato con la cartella di pagamento n. *****************, si deve chiarire che i convenuti non hanno diritto di procedere all’esecuzione forzata per gli importi da tale atto.

Stante la soccombenza dei convenuti e la loro corresponsabilità nella vicenda, per el motivazioni di cui sopra, le spese del giudizio devono essere poste  solidamente a loro carico  e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattese, così provvede:

1. Dichiara estinto il credito portato dalla cartella di pagamento n. ************* e dichiara che i convenuti non hanno diritto di procedere all’esecuzione forzata per tale titolo;

2. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della parte opponente delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 860,12 (di cui euro 419,00 per diritti, euro 390,00 per onorari ed euro 51,12 per spese) oltre IVA, CPA.

Roma, lì 05.01.2012
Il Giudice di Pace

(Dott. Oliviero Campana)
  

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