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giovedì 30 agosto 2012

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - SENTENZA N. 413/09



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Franca Molinari, ha pronunziato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

 Nella causa R.G..L. 745/07, avente ad oggetto in ricorso ex art. 442cpc, promessa

***** e da****, in qualità di genitori di ****, difesi e rappresentati dall’avv. **** e dall’avv.****, ed elettivamente domiciliati in Busto Arsizio alla Via **** presso lo studio dell’avv. ****, giusta delega a margine del ricorso in forza di procura a margine del ricorso

RICORRENTE
Contro

MINISTERO DELLA SALUTE,  in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale è elettivamente domiciliato in Milano , Via Freguglia, 1

CONVENUTO
e

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese, in persona del Legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall’avv. **** ed elettivamente domiciliata in Busto Arsizio Via**** presso lo studio dell’avv. ****, giusta delega in calce al ricorso notificato dall’avv. ****, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ****, via **** n. ** in virtù di procura in calce all’atto notificato di chiamata in causa dal terzo

CONVENUTA

CONCLUSIONI: all’udienza di discussione i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente  ricorso i genitori di C B hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute e l’ASL di Varese per sentirli condannare alla corresponsione in favore della figlia minore dell’indennizzo di cui alla L. 210 del 25.2.1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28.10.2003) e dell’assegno una tantum di cui alla legge 238/97 con decorrenza dalla data di manifestazione della lesione.

Va preliminarmente affrontata la questione attinente al soggetto legittimato passivo.

La Suprema Corte, mutando un precedente indirizzo, ha recentemente, ripetutamente, affermato come per tutte le istanze proposte ai sensi della L. 210/92, qualunque sia l’epoca della domanda e qualunque sia la data in cui la medesima sia stata trasmessa all’ASL al Ministero della salute, la titolarità del lato passivo del rapporto controverso spetta in ogni caso al Ministero  (da ultimo si veda Cass. 13/10/2009 n. 21704 alle cui motivazioni integralmente ci si riporta).

Deve, pertanto essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’ASL convenuta.

Nel merito, per il riconoscimento dell’indennizzo ex lege 210/1992 è necessaria la contemporanea presenza di tre presupposti:

a). l’esistenza di un nesso di causalità fra la somministrazione del vaccino e la menomazione irreversibile dell’integrità psicofisica;

b). l’ascrivibilità della lesione a una delle categorie di cui, alla tab. A annessa al T.U. approvato con DPR 915/78 come sostituita dalla tab. A allegata al DPR 834/81;

c). la presentazione dell’istanza di indennizzo nel termine perentorio di tre anni a decorrere dal momento in cui l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno;

Nel caso in esame non è contestata la sussistenza dell’infermità che affligge C B, nè la sua natura e ascrivibilità alla 1a categoria della tab. A allegata al DPR 834/81 e neppure al tempestiva presentazione della domanda amministrava. La  materia del contendere si indentra sulla sussistenza o meno del nesso di causalità (o con causalità) fra l’infermità e la vaccinazione antipolio somministrata a C. il CTU incaricato ha confermato le conclusioni a cui era giunta la commissione medica che ha escluso la sussistenza di tale nesso eziologico.

Ritiene la scrivente di non poter condividere l’opinione negativa espressa accertata e le vaccinazioni somministrate, in ragione delle considerazioni che seguono.

Già con le sentenze 21.4.1977 n. 1476 e 13.5.1982 n. 3013 e poi di recente con la sentenza 21/01/02 n. 632 la Cass. aveva avuto occasione di puntualizzare come l’individuazione del rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato all’esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici deve essere effettuata, non solo con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle nozioni della patologia medica e della medicina legale, per cui la possibilità teorica di un margine inevitabile di relatività non può, di per sé sola invalidare un accertamento basato sulla corrispondenza di alcune affezioni a un determinato meccanismo causale, in assenza di qualsiasi altra causa patogena.

Inoltre si deve poter tenere conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l’evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della preesistenza della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinanti.

È di esperienza comune, infine, come nella realtà medica non accade quasi mai che intervenga un’unica causa nella determinazione di una patologia, accade molto più spesso che il danno sia provocato dal verificarsi di una serie di concause, in altre parole nella eziologia delle malattie i fattori sono spesso plurimi.

Ritiene dunque la scrivente che sia sufficiente la sussistenza del nesso eziologico una “ragionevole probabilità” unitamente alla mancanza di prova di altre (con ) cause determinanti.

Nel caso in esame la perizia di parte ha analizzato la storia clinica di C B e, sulla scorta della connessione logica dei dati e delle conoscenze medico-biologiche più recenti, ha elaborato un giudizio, (di probabilità), in favore della sussistenza del nesso causale fra l’infermità e el vaccinazioni somministratele in data 16.12.1999 e le seguenti reazioni allergico - immunologiche post-vaccinali.

Tale giudizio è, a parere di questo giudice, condivisibile in quanto congruamente motivato e sopportato da una letteratura scientifica. In particolare, il caso è stato valutato rispettando i dati obiettivi, i dati casistici, i dati statistico – epidemiologici e i dati sperimentali.

La malattia ha esordito immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini del dicembre 1999 con comparsa della perdita di equilibrio e  regressione del linguaggio e ciò in una situazione antecedente di pieno benessere (criterio cronologico).

La malattia ha sede nell’encefalo dove l’azione del vaccino si è concentrata con meccanismo di tipo allergico – immunitario e la malattia si è manifestata in maniera sistematica, ma come conseguenza di un unico danno in una precisa sede il Sistema Nervoso Centrale (criterio topografico).

La grave entità delle manifestazioni che sono seguite si spiega con la funzione mediatrice che ha avuto il cervello (criterio di efficienza).

La somministrazione di un vaccino in un soggetto predisposto ha scatenato immediatamente una encefalopatia allergico/immunitaria con le manifestazioni seguenti descritte. Ed infine non sono stati individuati altri fattori causali che abbiano giocato un ruolo nella genesi della malattia (criterio di esclusione).

Il quadro clinico si è aggravato in seguito ala ulteriore somministrazione vaccinale con Anti MMR del 15/06/2000, Anti Haemophilus Influenzae tipo B del 22.2.2000 e Anti Polio del 30.1.2001.

La domanda dei ricorrenti relativa all’indennizzo merita, pertanto, accoglimento.

All’importo capitale si aggiunge il pagamento di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 2 L. 210/92.

Detta rivalutazione andrà applicata su entrambe le voci dell’indennizzo, giusto il disposto dell’art. 2, commi 1 e 2 della L. 210/92 (in tal senso da ult. Cass. 18109/2007).

Non può invece essere accolta la domanda relativa all’assegno una tantum in quanto i ricorrenti non hanno dedotto (e quindi tanto meno provato) di aver espletato l’iter amministrativo previsto alla legge 229/05 e dal D.M. di attuazione.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti in causa.

La sentenza deve essere dichiarata esecutiva ex art. 447cpc.

P Q M

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa,

dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ASL;

Dichiara, sussistente il diritto di C B a percepire l’indennizzo di cui la L. 210/92 per le patologie della 1acategoria d cui la tab. A allegata al DPR 834/81 e conseguentemente condanna il Ministero della Salute a pagare in favore dei ricorrenti l’indennizzo previsto dall’art. 2, comma 1 L. 210/92 e l’indennità integrativa speciale di cui alla L. 324/59 e successive modificazioni, a fa data dall’1.11.2003, oltre rivalutazione su entrambe le voci dell’indennizzo , e interessi legali sino al soddisfo;

Condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di CTU liquidate dal giudice.

Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Sentenza esecutiva.

Busto Arsizio, 2.12.2009
Il Giudice

dott.ssa franca Molinari

Per gentile concessione dell'avv. Saverio Crea.

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