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venerdì 24 agosto 2012

Tribunale di Rimini - Sentenza n. 148/2012 - Vaccinazione obbligatoria. Indennizzo ex legge n. 210/1992. Autismo



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

Sezione civile, settore, lavoro

in composizione monocratica in presenza del giudice Lucio Ardigò pronuncia

SENTENZA

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al N. 474/10 RGL, promossa da

*****  e ***** in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoria sul figlio minore ***** (   ) rappresentato e difeso dall’Avv. ****** e con domicilio eletto in ******** RIMINI presso lo studio dell’avv. *****


RICORRENTE
CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE ( CF 80242255589), con il patrocinio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO e elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 40125 BOLOGNA presso lo studio dell’avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO


CONVENUTO
Avente ad oggetto:

indennizzo di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato 08/06/2010 ***** e **** nella loro qualità di genitori esercenti al potestà sul figlio  **** convenivano in giudizio il Ministero della Salute domandandone la condanna al pagamento dell’indennizzo per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazione obbligatoria.

A fondamento della domanda esponevano che in data 26/03/2004 il minore **** veniva sottoposto alla profilassi trivalente MPR presso l’AUSL di Riccione.

Lo stesso giorno insorgevano sintomi preoccupanti (diarree, nervosismo) mentre tra il 2004 e il 2005 **** manifestava segni di grave disagio psico-fisico fino alla data del 03/08/2007 in cui avveniva il riconoscimento della invalidità totale e permanente al 100%.

Soltanto in data 27/06/2008  lo specialista dott. NIGLIO attestava come i danni riportati dal minore fossero riconducibili alle vaccinazioni praticate, tesi questa definitivamente confermata in data 25/07/2009 dallo specialista dott. MONTANARI.

Pertanto in data 28/04/2008 i genitori ricorrenti presentavano domanda di accertamento dei requisiti di idoneità per l’indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ma in data 13/10/2008 la Commissione Medica Ospedaliera respingeva  la domanda perché la vaccinazione MPR non risultava obbligatoria per legge o per Ordinanza di Autorità Sanitaria.

La causa, istruita mediante produzione di documenti e l’esperimento di consulenza medico-legale era discussa alla odierna pubblica come da sentenza contestuale.

In via pregiudiziale va affermata la legittimazione passiva del Ministero poiché in deroga a quanto previsto dall’art. 114 del D. l. vo n. 112 del 1998 circa il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute, l’art. 123 stesso decreto ha riconosciuto espressamente il mantenimento allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi (da intendere sia amministrativi che giurisdizionali, in difetto di distinzione normativa) per corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e simili trattamenti sanitari.

Tesi quest’ultima condivisa dalla più recente e prevalente giurisprudenza  della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come nel caso di specie la legittimazione passiva spetti esclusivamente al Ministero della Salute (vedi da ultimo Cass. sez. L. n. 29311 del 28/12/2001 Rv. 620379; Conformi stessa sez. 13/12/2009, n. 21702, n. 21703,n. 21704, n. 21706, n. 21707, del 19/10/2009 n. 22111, del 2010/2009, n. 22166, del 3/11/2009 n. 23216, n. 23217, del 5/11/2009 n. 23434, del 6/11/2009 n. 23588).
In punto di diritto si ritiene che il fatto che la dedotta menomazione permanente della integrità psicofisica sia riconducibile ad una vaccinazione  non obbligatoria non possa rivelarsi ostativo al riconoscimento dell’indennizzo richiesto.

Vanno, infatti, qui richiamate le sentenze della Corte Costituzionale n. 27/1998 e 423/2000 che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artic. 2 e 32 della Cost, l’art. 1 comma 1 L. 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, di coloro che erano stati sottoposti vaccinazioni non obbligatorie antipoliomelitica e antiepatite B a seguito delle campagne legalmente promosse dall’autorità sanitaria per la diffusione di tali vaccinazioni.

Vaccinazioni queste ultime quindi, che al pari della vaccinazione trivalente MPR di cui è causa, erano state fortemente incentivate dallo Stato, pur non impedendole come obbligo giuridico: non essendo costituzionalmente lecito alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative, non vi è ragione di differenziare, dal punto di vista dell’anzidetto principio, il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui esso sia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società.

Venendo al merito, devono essere condivise le valutazioni medico-legali svolte dall’ausiliare medico-legale il quale, sulla base di un esame approfondito del caso anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata, ha conclusivamente affermato come il piccolo ***** sia affetto da DISTURBO AUTISTICO ASSOCIATO A RITADO COGNITIVO MEDIO  “riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla somministrazione del vaccino MPR avvenuta in data 26/03/2004 presso l’ASL di Riccione.

Va altresì recepita la valutazione dell’ausiliare che in conformità alla valutazione espressa dalla Commissione Medica ha ritenuto che sussista una menomazione permanente della integrità psicofisica accertata ascrivibile alla Prima Categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 30/12/81 n. 834.

Quanto all’accertamento, da parte dei genitori, della effettiva conoscenza della causa dell’infermità, va evidenziato il fatto che in nessuno dei documenti medici esaminati il quadro patologico accertato sia stato definito come post- vaccinico nel senso causato dall’inoculo del vaccino e che il rapporto di causalità viene indicato per la prima volta soltanto nella relazione medica in data 27/06/2008 dallo specialista dott. NIGLIO.

In particolare si deve evidenziare come il dies a quo decorra non già dalla conoscenza della diagnosi ovvero dal mero sospetto di una origine da vaccinazione obbligatoria ma dal momento in cui, sulla base della documentazione medica, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza eziologica tra il danno irreversibile (compresa l’ascrivibilità tabellare) e la causa di vaccinazione (che dà titolo all’indennizzo).

Come ribadito dalla Corte di Cassazione nella materia analoga della conoscenza della malattia professionale indennizzabile, non è sufficiente che il lavoratore sia informato della mera genesi professionale della patologia ma è altresì necessario che lo stesso sia consapevole della importanza dei postumi tali da realizzare una menomazione superiore al discrimine percentuale fissato per il riconoscimento del diritto alla rendita (cfr., in tal senso Cassazione civile sez. sez. lav., 3 aprile 19993, n. 4031, in  Riv. infort. E mal. Prof. 1993, II, 111; nonché Cassazione civ. sez. lav., 8 gennaio 1996, n. 63 INAIL c Bulgari rv 495260).

Pertanto, poiché risulta rispettato il termine perentorio di anni 3 dalla conoscenza della causa del danno ( art. 3 della l. n. 210 del 1992), essendo la menomazione permanente dell’integrità psico-fisica del soggetto ascrivibile alla 1^ categoria della tabella A allegata al D.P. R. 30/12/81 n. 834, va riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto di cui agli artic. 1 e 2 della l. 210/1992 ivi compresa la corresponsione dell’Una Tantum di cui all’art. 2 comma 2 della medesima legge.

A norma della combinata disposizione di cui agli artic. 429 cpc e 16 comma 6, della l. 30/12/1991 n. 412, l’importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi  di tempo per i quali l’importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.

Le spese del giudizio liquidate in dispositivo cedono a carico del Ministero per il generale criterio della soccombenza.

Per lo stesso motivo sono poste definitivamente a carico del Ministero  anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato decreto.

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI

in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da *****  e   *** *** quali genitori esercenti la potestà sul figlio  ***** con ricorso depositato il giorno 8/06/2010, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in  contraddittorio con il Ministero della Salute:

1) accertato che ***** è stato danneggiato da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione (profilasse trivalente MPR) con diritto all’indennizzo di cui agli artt. 1 e 2 della l. n. 210 del 1992, (assegno vitalizio reversibile per 15 anni), condanna il Ministero della Salute in persona del ministro in carica a corrispondere a ****** l’indennizzo previsto dagli artic. 1 e 2 della l. 210/1992 ivi compresa la corresponsione dell’Una Tantum di cui all’art. 2 comma 2 della medesima legge (per i ratei arretrati oltre interessi nella misura legale ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, come per legge dalla domanda al saldo);

1. condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese giudiziali che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso delle spese generali come per legge;

2. Pone definitivamente a carico del Ministero della Salute il pagamento delle spese di CTU.

Così deciso in Rimini, all’udienza pubblica del giorno 15/03/2012.

IL GIUDICE

Lucio ARDIGO’

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