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venerdì 29 novembre 2013

DEPOSITI DORMIENTI: MODELLO ATTO DI CITAZIONE



GIUDICE DI PACE DI SALERNO

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. ***************, nato a **********  il **********, cf: ************,  rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  _________________, fax numero 089.123456), presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, espone quanto segue.

F A T T O

A)    L’istante è intestatario del libretto di risparmio nominativo n. ****** acceso presso Poste Italiane SpA (Casse di Risparmio Postali), Ufficio n. ******* di **********. 

B)    Il suddetto libretto di deposito, non più movimentato dal ************, presenta un saldo positivo pari a £. **********, equivalenti ad euro *****.

C)    Nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2011 e gennaio 2012, l’istante chiedeva la restituzione delle somme portate a saldo del libretto postale, ricevendo un diniego dal personale dell’ufficio, che eccepiva il decorso del termine prescrizionale.

D)    In tale sede, l’impiegato addetto comunicava all’istante che il libretto era stato devoluto al fondo rapporti dormienti.

E)     In data **************, informatosi sulle modalità di rimborso di tali somme, l’istante inoltrava alla CONSAP SpA domanda di rimborso di somme affluite al fondo di cui all’art. 1, c. 343, legge 266/2005, rimasta senza riscontro.

D I R I T T O

L’art. 1, comma 343 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria del 2006) ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dal 2006, un apposito Fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Il Fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti dal successivo comma 345.

Ai sensi del DPR 116/2007, i rapporti contrattuali che rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti, sono quelli relativi a depositi di somme di denaro effettuati presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso, i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, nonchè i contratti di assicurazione di cui all’art. 2, comma 1 del DL 209/2005.
Vengono devoluti al Fondo, da parte degli intermediari di cui all’art. 1 del DPR n. 116/07,  gli importi relativi a depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio, ecc.) per i quali il titolare del rapporto non abbia effettuato operazioni per un arco di tempo di 10 anni.

Al verificarsi di tale condizione (mancanza di movimentazione negli ultimi 10 anni),  l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo … (art. 3 DPR 116/2007).

In caso di mancato accoglimento dell’istanza, Consap riscontra la domanda comunicando i motivi del diniego.

Nel caso in esame, Poste Italiane SpA non ha assolto a tale obbligo, e la Consap ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno preso in considerazione la richiesta di rimborso dell’istante. 

Per tutto quanto sopra esposto, l’istante ha interesse ad ottenere la restituzione delle somme portate a saldo del suddetto libretto di risparmio.

Tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

1)      Poste Italiane SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 – Roma;

2)      Consap SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Roma (00198), Via Yser n. 14;

3)      Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege in Salerno al Corso V. Emanuele n. 58 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,

 a comparire dinanzi al Giudice di Pace  di Salerno all'udienza del giorno ****************, locali soliti ore di rito col prosieguo, per ivi sentire accogliere le seguenti

C o n c l u s i o n i

voglia il Giudice di Pace adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con decisione secondo equità ex art. 113 cpc, accogliere la domanda proposta e, per l’effetto,

1) Condannare i convenuti, per quanto di ragione e competenza,  alla restituzione delle somme portate a saldo del libretto di risparmio nominativo n. ************* acceso presso Poste Italiane SpA (Casse di Risparmio Postali), Ufficio n. ***********, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

2) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l’istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di euro  1.100,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 320 c.p.c., si invitano i convenuti a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge, con avvertenza che, in difetto, sarà dichiarata la loro contumacia e che, in tal caso, l'emananda sentenza sarà considerata come emessa in legittimo contraddittorio, e che la costituzione fuori del termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc, per cui non potranno proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, indicare mezzi di prova o produrre documenti.

In via istruttoria, si chiede l’ammissione dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della convenuta e della prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi *) ed *) del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritti, preceduti dalle parole "Vero che", con riserva di indicare i testi all’udienza ex art. 320 cpc. 

Con riserva, altresì, di produrre ulteriore documentazione e richiedere ulteriori mezzi istruttori all’udienza ex art. 320 cpc, in conseguenza del comportamento processuale di parte convenuta.
Si allegano i seguenti documenti:

1)      Domanda di rimborso alla Consap SpA del *********;

2)      DPR 116/2007;

3)      Istruzioni del MEF in materia di rimborso delle somme versate al Fondo di cui all’art. 1, comma 343 della Legge 23 dicembre 2005 , n. 266;

4)      Copia del Libretto di risparmio nominativo n. *********.
Salerno, *****************  

Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

1)      Poste Italiane SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Viale Europa n. 190 – 00144 – Roma;



2)      Consap SpA, in persona del legale rapp.te pt, con sede in Roma (00198), Via Yser n. 14;


3)      Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege in Salerno al Corso V. Emanuele n. 58 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno


giovedì 28 novembre 2013

MODELLO RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER CANONI SUCCESSIVI ALLO SFRATTO PER MOROSITA'



TRIBUNALE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

I Sigg.ri **********, nato a Salerno il *****, e *************, nata a ********************* il **************, cf: *****************, rapp.ti e difesi dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domiciliano in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale ultimo dichiara di voler ricevere gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della presente procedura al numero di fax 089/123456 o alla PEC _______________,  oltre che nelle forme prescritte dalla legge;

P R E M E S S O

-          Che gli istanti sono proprietari di un appartamento sito in Salerno alla Via ************ n. ***;

-          Che tale immobile è stato concesso in locazione ad uso abitativo al Sig. ***********, con contratto di locazione stipulato in data *****/2012;

-          Che il canone di locazione è stato determinato dalle parti in euro ****,00 mensili sino a tutto il *******/2013, (Art. 6 del contratto di locazione allegato);

-          Che il Sig. **************** si è reso moroso nel pagamento dei canoni di locazione a far data dal mese di ***** 2013, nonché delle bollette condominiali e di varie utenze;

-          Che, sussistendo una morosità per i mesi da ********* a ****** 2013, nonché delle suddette bollette condominiali ed utenze, con atto del **********/2013 veniva intimato sfratto per morosità al Sig. ************, con relativa citazione a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per la convalida dello stesso;

-          Che, persistendo la morosità, il Tribunale di Salerno convalidava lo sfratto per morosità  in data *************/2013, con fissazione della data di esecuzione successiva al ***********/2013;

-          Che, in data _____________, l’inquilino rilasciava l’immobile nella disponibilità dei proprietari;

-           Che il Sig. ***************, oltre a non aver corrisposto i canoni mensili di cui all’intimato sfratto per morosità, non ha versato nemmeno i canoni relativi ai mesi da ******* a *********, fino al giorno ************/2013, data di rilascio effettivo dell’immobile;

-          Che, pertanto, a tutt’oggi, i ricorrenti vantano un credito di euro ________ nei confronti del Sig. *************, per omesso pagamento dei suddetti canoni di locazione, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;

-          Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, gli istanti, come in atti rapp.ti, difesi e dom.ti,

c h i e d o n o

che il Tribunale di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. ***************, dom.to in Salerno, alla Via ___________ n. _________, per il pagamento in suo favore della somma di € _________  oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, gli istanti, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiedono espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione. 
Si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro __________ e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro ________.

Si deposita:

1)      Contratto di locazione;

2)      Copia intimazione di sfratto per morosità;

3)      Copia decreto ingiuntivo emesso nell’ambito del procedimento per convalida di sfratto;

4)      Copia verbale di consegna.

Salerno, **********    2013  
Avv. Gennaro De Natale


lunedì 28 ottobre 2013

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 7078 DEL 9 MAGGIO 2003



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.     Mario               DELLI PRISCOLI     - Presidente -
            Dott.     Ugo                 VITRONE            - Consigliere -
Dott.     Maria Gabriella     LUCCIOLI           - Consigliere -
Dott.     Mario               ADAMO              - Rel. Consigliere -
Dott.     Renato              RORDORF            - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

                                          SENTENZA

            sul ricorso proposto da:
************, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA  ARCHIMEDE

115,  presso  l'avvocato  PIETRO  MAGNO,   rappresentato   e   difeso

dall'avvocato FILIPPO CAPOZIO, giusta procura in calce al ricorso;

                                                       - ricorrente -

                                            contro

************, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  CASSIODORO  9,

presso  l'avvocato  SERGIO  BLASI,  che  la  rappresenta  e   difende

unitamente all'avvocato ALDO FERRARO,  giusta  mandato  in  calce  al

controricorso;

                                                 - controricorrente -

avverso la sentenza  n.  ********  del  Giudice  di  pace  di  SANREMO,

depositata il 21-10-99;

udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
23-09-2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Morgani per  delega  dell'Avvocato

Capozio, depositata in udienza  che  ha  chiesto  l'accoglimento  del
ricorso;

udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
           
Fatto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 31.12.1998 *********** conveniva avanti al Giudice di Pace di Sanremo *********** per sentirlo condannare al pagamento della somma di L 1.372.500 a titolo di liquidazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore.

Resisteva alla domanda il convenuto che sollevava anche eccezione di incompetenza per materia del giudice adito.

Il Giudice di Pace con sentenza in data 21.10.1999, qualificate come necessarie per la figlia delle parti, sotto il profilo socio - economico, parte delle spese sostenute dall'attrice liquidava in favore della stessa la somma di L 1.250.000, oltre agli interessi dalla domanda.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso fondato su cinque motivi **************.

Resiste con controricorso ************.

Diritto

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ************* denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 2 c.p.c. sul presupposto che avendo il Giudice di Pace deciso in ordine alla necessarietà delle spese sostenute dalla ************ nell'interesse della figlia minore, ha in sostanza adottato una decisione di merito che, in quanto necessaria per integrare la decisione del Tribunale, doveva essere a questo funzionalmente riservata.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 70 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 e 4 c.p.c..

Assume il ************* che avendo il giudice di merito deciso in ordine ai diritti ed agli interessi di una minore avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M..

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione per avere il giudice adito prima sostenuto che la sua decisione non era finalizzata a modificare il contenuto del provvedimento del Tribunale ma a renderlo attuale ed eseguibile e poi ha dettato un criterio nuovo di definizione ed interpretazione del concetto di spese necessarie.



Con il quarto motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c..

Rileva che il Giudice di Pace ha coniato un concetto di necessità qualificata come necessità socio - economica e non giuridica, arbitrariamente attribuendo tale qualificazione al Tribunale.

L'indicato criterio interpretativo è stato inoltre elaborato equitativamente, a mente del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., senza considerare che il mantenimento dei minori non può essere oggetto di giudizio equitativo.

Infine con il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..

Rileva che il Giudice di Pace nel ritenere dovute le spese relative al computer non ha indicato il contenuto delle fonti prescelte e il criterio che ha presieduto a tale scelta sicché non è possibile il controllo dell'iter seguito per addivenire alla decisione adottata.

Con il controricorso ed in relazione al primo motivo del ricorso la controricorrente ha eccepito la decadenza del ************* in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice adito per non avere sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza di trattazione.

In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di decadenza contenuta nel controricorso.

Al riguardo si osserva che dagli atti, che si possono esaminare trattandosi di questione di procedura, risulta che l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal ricorrente all'udienza del 4.3.1999 subito dopo l'interrogatorio libero delle parti che, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., deve essere fatto nella prima udienza di trattazione.

Da ciò consegue che anche se prima dell'udienza del 4.3.1999 era stata tenuta altra udienza, nel corso della quale è stata depositata documentazione da parte dell'attrice e si è costituito il convenuto, la prima udienza di trattazione rilevante ai fini dell'art. 38 c.p.c. deve ritenersi l'udienza fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, udienza che coincide appunto nella specie con l'udienza del 4.3.1999, nel corso della quale è stata sollevata l'eccezione di incompetenza per materia in esame.

L'eccezione sollevata dalla controricorrente, rilevabile del resto anche d'ufficio, è infondata e va quindi respinta.

Passando all'esame del primo motivo del ricorso si osserva che lo stesso è infondato e va pertanto respinto.

Invero in base all'art. 9 L. 1.12.1970 n 898 come modificato dalla L. 6.3.1987 n 74 competente a modificare l'assegno di mantenimento dei figli dei coniugi divorziati è esclusivamente il tribunale, sicché la competenza del Giudice di Pace, nella soggetta materia, resta limitata alla sola esecuzione ed attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza del tribunale, vale a dire all'esame della documentazione necessaria a giustificare la richiesta attrice, senza che il giudice di pace adito possa integrare in nessun senso la decisione del tribunale.

A tale principio si è attenuto nella specie il Giudice di Pace di Sanremo posto che lo stesso, lungi dall'integrare la statuizione del Tribunale, si è limitato ad accertare che le somme richieste dalla *********** erano correlate a spese sostenute per la figlia minore, spese qualificate dal Giudice di Pace come straordinarie, necessarie per la minore stessa sotto il profilo socio - economico, e come tali gravanti sul ************* in base al decisum del Tribunale, non modificato nè integrato nella sua valenza sostanziale con l'impugnata sentenza.

Si tratta quindi della doverosa attualizzazione di una statuizione adottata dal Tribunale nell'ambito della sua sfera di competenza.
Il primo motivo del ricorso va quindi respinto.

La reiezione del primo motivo assorbe il secondo motivo del ricorso considerato che il P.M. non deve intervenire nei giudizi attinenti alla verifica della documentazione relativa agli esborsi sostenuti dal coniuge affidatario, in esecuzione di una statuizione del tribunale, alla cui formazione il P.M. ha già concorso, unitamente alle parti private di quel giudizio.

In relazione al terzo motivo si osserva che nessuna insanabile contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. S.U. 716-99) considerato che il giudice di merito si è effettivamente limitato, come detto, ad accertare se le spese sostenute dalla ********** fossero o meno qualificabili come spese straordinarie, necessarie nell'interesse della minore, e in tale ottica ha fatto riferimento all'età, alle attitudini, alla cultura ed all'ambiente della minore stessa, effettuando un accertamento incidenter tantum che non costituisce, per i motivi già indicati, integrazione della decisione del tribunale.

Anche il terzo motivo va quindi disatteso.

Parimenti inammissibile è poi il quarto motivo considerato che il Giudice di Pace, come in precedenza specificato, non ha coniato alcun concetto di necessità ma ha solo accertato se le spese straordinarie sostenute dalla ********** fossero necessarie per la minore, tenuto conto delle esigenze socio economiche della stessa, limitandosi con ciò ad attualizzare, il decisum del Tribunale di Sanremo, senza adottare alcuna decisione secondo equità.

Infine in relazione al quinto motivo si osserva che il Giudice di merito ha ampiamente indicato i motivi per i quali riteneva che la figlia delle parti dovesse possedere un computer, facendo riferimento oltre che al tipo di studi della ragazza anche alle necessità della vita attuale, sempre più caratterizzata dall'informatica, sicché priva di riscontro concreto, oltre che inammissibile, deve ritenersi la censura in esame.

Il ricorso va pertanto interamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive euro 1100-00 di cui euro 1000-00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23.9.2002



lunedì 15 luglio 2013

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER ASSEGNO DI MANTENIMENTO



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La Sig.ra Elena Pereira Peita Peraria nata a Salerno il 19/10/1919, CF: *****************, residente in San Marzabotto alla via Sarchiapone n. 12, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata _______________, fax numero 089.123456), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che l'istante, in virtù di sentenza n. ****/12, resa dal Tribunale di Salerno, munita di apposita formula in data **********, notificata il 14/12/1258, risulta creditrice del Sig. Romero Perito (nato a ******** il ********, CF: ***********) di assegno di mantenimento pari ad euro ****** mensili, a far data dal mese di MMMM ****;

- Che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, il debitore ***********, a tutt’oggi, ha versato alla istante soltanto la somma di euro ******, nei mesi di aprile, giugno e ottobre *****, e che, pertanto, egli è ancora debitore nei confronti della medesima, sino alla data del **********, della somma di euro ********, oltre interessi legali nonché rivalutazione Istat da ciascuna scadenza di pagamento fino alla data del soddisfo, per un totale complessivo di euro 9.562,76;

- Che l’atto di precetto, rimasto infruttuoso, conteneva l’intimazione a pagare la somma di euro 9.814,44

- Che il Sig. Romero Perito risulta essere creditore di somme, a titolo di rimborso imposte, nei confronti della Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane SpA;

- Che l'istante intende procedere a pignoramento presso la Agenzia delle Entrate e di Poste Italiane SpA, di tutte le somme da esse dovute e debende, a qualsiasi titolo detenute e comunque dovute al Sig. Romero Perito (nato a ***********il **********, CF: ********), fino alla concorrenza della somma di €. 11.000,00= (undicimila/00), che si ritiene sufficiente in via prudenziale a soddisfare il credito per cui si procede, per capitale, interessi, spese di procedura e successive, salvo conteggi ed esazione; tanto premesso, l'istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c i t a

1) la Agenzia delle Entrate,  in persona del LRPT, dom.to in (00145) Roma alla via Cristoforo Colombo n. 426 C/D;

2) la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,  in persona del LRPT, dom.to in (84131) Salerno, alla via Degli Uffici Finanziari n. 7;

3) Poste Italiane SpA, in persona del LRPT, con sede in Roma (00144) al viale Europa n. 190; 

4) Poste Italiane SpA in persona del LRPT, con sede in Salerno (84122) al Corso Garibaldi n. 203;

5) Romero Perito, dom.to in ***************, alla via **************, a comparire dinanzi al Tribunale di Salerno, Ufficio Esecuzioni Mobiliari,  all'udienza del *****************, locali soliti, ore di rito col prosieguo, quanto al terzo pignorato perché renda la prescritta dichiarazione ex art. 547 cpc, con espressa avvertenza che, non comparendo nei termini indicati, il credito si riterrà non contestato ex art. 548 cpc; quanto al debitore esecutato perché sia presente alla stessa ed agli atti successivi. 

Si invita il terzo pignorato a comunicare la dichiarazione di cui  all’art. 547 cpc entro 10 giorni a mezzo raccomandata al creditore procedente presso il domicilio eletto, o a mezzo di posta elettronica certificata.  

Si dichiara che il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno del **************.

Salerno,

Avv. Gennaro De Natale
RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP della Corte d'Appello di Salerno, visto il titolo esecutivo di cui in premessa, visto l'atto di precetto recante intimazione di pagamento della somma di euro ***********oltre eventuali ulteriori spese di notifica, notificato al debitore in data ************,

HO PIGNORATO

in virtù del titolo richiamato, tutte le somme presenti e future, dovute o detenute a qualsiasi titolo, ragione o causa, dalla Agenzia delle Entrate e da Poste Italiane SpA e dovute a ********** (nato a ********** il **********, CF: ************), fino alla concorrenza di €. 11.000,00= (undicimila/00) che mi viene indicata dall'istante come sufficiente a soddisfare il credito per il quale attualmente si procede, oltre interessi, spese, diritti ed onorari del presente procedimento e successive occorrende, ed a tal fine

HO INGIUNTO

ex art. 492 cpc al debitore, ***********, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito sopra indicato le somme pignorate col presente atto e, contemporaneamente,

HO INTIMATO

al terzo pignorato, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane SpA, di non disporre, senza ordine del Giudice, sin dalla data di notifica del presente atto, delle somme a qualunque titolo detenute ed assoggettate a pignoramento.

HO AVVERTITO

Il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Ho, quindi, rivolto al debitore l'invito ad effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, altresì, avvertito il debitore medesimo che, ai sensi dell'art. 495 cpc, può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Nello stesso tempo

HO NOTIFICATO

l'atto di citazione che precede a
1) Agenzia delle Entrate,  in persona del LRPT, dom.to in (00145) Roma alla via Cristoforo Colombo n. 426 C/D;





2) Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno,  in persona del LRPT, dom.to in (84131) Salerno, alla via Degli Uffici Finanziari n. 7;





3) Poste Italiane SpA, in persona del LRPT, con sede in Roma (00144) al viale Europa n. 190; 





4) Poste Italiane SpA in persona del LRPT, con sede in Salerno (84122) al Corso Garibaldi n. 203





5) Romero Perito, dom.to in ***************, alla via ****************


martedì 2 luglio 2013

CORTE D'APPELLO DI SALERNO - DECRETO N. ****/11 EX LEGGE PINTO



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francescopaolo Ferrara                                     Presidente rel.
Dott. Maria Balletti                                                     Consigliere
Dott. Maria Assunta Piccoli                                         Consigliere

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento  n. 1299/2011 avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ex artt. 2 e segg. legge n. 89/2001.

T R A

*********, elett.te dom. in Salerno, ____________ presso l’avv. _____________ che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
Ricorrente
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Salerno presso cui ope legis domicilia;


Resistente contumace

*****************************

Esaminati gli atti, rilevato che il ricorso è stato depositato il 24.11.11 e che deve essere considerato tempestivo, siccome relativo a procedimento concluso con sentenza del 26.7.2010 che non risulta notificata;

- rilevato che dagli atti risulta che trattasi di procedimento civile originariamente iscritto al n. ******* del Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto opposizione all’esecuzione;

- rilevato che il primo atto documentato (decreto del G.E.) risale al 27.2.2006 e che la sentenza, come detto, risulta depositata il 26.7.2010;

- rilevato che la conformità agli originali dei documenti prodotti dal ricorrente non viene contestata dalla parte controinteressata, rimasta contumace;

- considerato che il periodo eccedente la ragionevole durata debba essere individuato in un anno, detraendo dal totale di anni quattro e mesi cinque il periodo inferiore ai mesi sei nonché i tre anni della durata ragionevole;

- che dalla durata complessiva potrebbero sottrarsi solo i periodi conseguenti ad una strategia dilatoria di parte, strategia che nella specie non è stata né allegata né provata dall’Amministrazione (V. Cass. 1715/2000);

- che non può tenersi conto in danno del ricorrente delle mere istanze di rinvio e dei conseguenti intervalli, atteso che il giudice dovrebbe comunque assicurare il sollecito svolgimento del processo (Cass. 3.1.08 n. 9);

- che la parte ricorrente ha richiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali i quali si collegano all’incertezza relativa all’esito della vicenda processuale derivata dall’eccessiva durata e all’ansia ovvero alla sofferenza psichica che tale situazione ordinariamente produce, di guisa che sotto il profilo dimostrativo sono sufficienti le comuni nozioni di esperienza in ordine agli effetti negativi della perdurante pendenza di un processo civile nell’uomo medio, fatta salva solo la ricorrenza di ipotesi straordinarie, qui non allegate né ravvisabili;

- che tanto premesso nel caso concreto la protrazione della vicenda processuale ha verosimilmente cagionato al ricorrente i cennati effetti negativi, non essendo emersa alcuna situazione elidente il rapporto causale fra il ritardo processuale e la lesione della sfera personale della parte;

- che per la liquidazione occorre non solo utilizzare il criterio equitativo (art. 2 L. 89/2001 e 2056 c.c. in relazione all’art. 1126 c.c.) ma pure tener conto dei parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia pure con adeguato margine di valutazione;

- che nel caso in esame va peraltro considerato quanto appresso: a) la somma oggetto di esecuzione ammontava ad € 5.824; fin dall’udienza del 25.1.2007 la parte opposta dichiarò di rinunziare all’esecuzione e chiese dichiararsi cessata la materia del contendere;
- da ciò risultando pertanto un modesto valore della posta in gioco ed un relativo pregiudizio psicologico sofferto dall’attuale ricorrente, la riparazione pecuniaria a titolo indennitario per il danno non patrimoniale nella specie  ravvisabile può essere equamente fissata in € 700,00 più interessi legali dalla domanda al soddisfo e ciò tenuto conto di ogni altro elemento di valutazione della situazione alla quale non si accompagnano ulteriori fattori individualizzanti specifici;
- ritenuto che ai fini delle spese debba tenersi conto che l’indennità in esame non può essere erogata se non previo provvedimento giudiziario e che l’amministrazione resistente non ha sollevato alcuna contestazione essendo rimasta contumace ond’è che stimasi giusto non gravarla di spese;

P.Q.M.

Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto:

a) dichiara l’avvenuta violazione da parte dello Stato Italiano dell’art. 6 par. 1 della Convenzione  Europea dei Diritti dell’Uomo nel processo specificato in motivazione;

b) Condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pt al pagamento in favore di ********* della somma di € 700,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

c) Nulla dispone in tema di spese.

2) Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 12.2.2013

IL Presidente est.

Dott. Francesopaolo Ferrara