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venerdì 22 febbraio 2013

MODELLO RICORSO LEGGE 104/92



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

ISTANZA DI A.T.P. EX ART. 445 bis cpc

Per: Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il *****, residente in Caracas  al viale delle Carmelitane Scalze n. 1, cf: *************, rappresentata e difesa,  dall’avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo _______, ovvero a mezzo fax al numero _______________;
c o n t r o
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del Presidente pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell’Istituto in Roma, al Piazzale delle Nazioni EUR;

n o n c h é

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliato in (84123) Salerno, al Corso Garibaldi n. 38;

P r e m e s s o

- Che l’istante, di anni 66, è affetta da: Vasculopatia Cerebrale Cronica, Osteoartrosi multi distrettuale, Severo deficit nella deambulazione, Postura instabile, Incontinenza urinaria, Ipoastenia sinistra da ischemia cerebrale in encefalopatia vascolare cronica, Cardiopatia ipertensiva, Sindrome depressiva. Nel febbraio 2012 è stata sottoposta a mastectomia radicale dx per carcinoma duttale infiltrante della mammella; per tale patologia la ricorrente è stata sottoposta solo a terapia ormonale, in quanto colpita da ictus cerebrale nel mese di ottobre 1925 che, per la concomitante terapia TAO, conseguente alla sostituzione di valvola aortica con valvola meccanica, resero controindicata la chemioterapia antiblastica adiuvante, così come espressamente riconosciuto in certificazione medica allegata. L’istante, inoltre, è portatrice di protesi valvolare aortica, ed è stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 – 124/98) grave 100%, a far data dal ************.

 - Che le patologie da cui è affetta la ricorrente, tra l’altro espressamente riconosciute anche in occasione di ricoveri e visite specialistiche alle quali è stata sottoposta (V. copie cartelle cliniche e certificazioni mediche allegate), non le consentono di badare a se stessa, in quanto la stessa necessita di assistenza continua anche per il disbrigo dei più semplici atti quotidiani della vita;

- Che l’istante, in data **********, ha presentato domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92;

- Che, in data ***********, l’istante ha ricevuto, con racct.a n. **************,  verbale di riconoscimento di portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1.  L. 104/92.

Avverso tale accertamento, l’istante, sussistendo le condizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, spettante in base alla gravità delle patologie riscontrate ed indicate nella documentazione medica allegata,

c h i e d e

che il Tribunale adito voglia

1) nominare un consulente tecnico d’ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis cpc per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92;

2) disporre con decreto la fissazione dell’udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall’art. 696-bis cpc;

3) omologare, in caso di esito positivo per la ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;

4) condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

Poiché la presente controversia verte in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (ex art. 37, 6 comma, DL n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 5 luglio 2011), la ricorrente, avendo un reddito  inferiore ad € 31.884,48, non è tenuta al versamento del contributo unificato.

Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. cpc, così come aggiunto dal DL n. 98/2011, calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, cpc è  indeterminato.

Si depositano, in copia, i seguenti documenti:

1) Verbale commissione ASL del *********** – L. 104/92;
2) Documenti concessione sedia a rotelle;
3) Certificati visite mediche e prescrizione piano terapeutico; 
4) Certificati di dimissioni dell’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e Clinica Tortorella;
5)  Verbale commissione ASL del *********** – Invalidità civile;
6) Autocertificazione situazione reddituale;
7) Copia carta d’identità.  


 
Salerno, ***********
avv. Gennaro De Natale

mercoledì 13 febbraio 2013

ISTANZA DI SOSPENSIONE AD EQUITALIA




Dal 1° Gennaio 2013, chiunque abbia ricevuto una cartella esattoriale  cd pazza (ad es., per prescrizione o decadenza del diritto, per un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, per sospensione amministrativa o giudiziale, o per avere effettuato il pagamento del debito relativo alla cartella) può chiedere l’immediata sospensione di ogni iniziativa finalizzata alla riscossione con una semplice istanza indirizzata al concessionario della riscossione, entro novanta giorni dalla notifica dell’atto da parte di quest’ultimo.

A questo punto, nei dieci giorni successivi, il concessionario deve trasmettere all’ente creditore l’istanza presentata dal contribuente/debitore con la documentazione giustificativa allegata, per avere eventuale conferma di quanto affermato dal debitore.

Dopo altri sessanta giorni, l’ente creditore deve comunicare al debitore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, se la documentazione prodotta sia corretta o meno: in caso affermativo emette provvedimento di sospensione o sgravio; in caso negativo avverte il debitore dell’inidoneità della documentazione, dandone anche notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito.

In ogni caso, decorsi inutilmente duecentoventi giorni dalla presentazione dell’istanza del debitore al concessionario, le partite relative alla cartella sono annullate di diritto.

Questo, in sintesi,  è quanto prescritto dalla Legge di Stabilità 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, commi 537 – 544.

Si riporta, a titolo di esempio, un modello di istanza da presentare al concessionario, ed un estratto della citata legge.






MODELLO ISTANZA DI SOSPENSIONE

Grazia Minerva
Via Pippo di Pastena, 66
84100    SALERNO
Salerno, 11 Febbraio 2022

Spett.le
Equitalia Sud SpA
Agente della Riscossione
Provincia di Salerno
Via delle Calabrie, 19/A
84131  SALERNO




Oggetto: Cartella di pagamento n. 100 2013 000***** **


La sottoscritta Grazia Minerva , nata a Salerno il */**/****, ed ivi residente alla via Pippo di Pastena n. 66, CF: ************* A,

premesso

- che in data ********* ha ricevuto, da parte di codesta società, cartella di pagamento indicata in oggetto;

- che le somme indicate nella predetta cartella non sono dovute poiché  sono già state corrisposte all’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, come risulta dalle ricevute di pagamento allegate; tanto premesso,

chiede

ai sensi della Legge 24/12/2012 n. 228, art. 1, commi 537 e segg., l’immediata sospensione della predetta cartella e di ogni eventuale ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme ivi indicate. Inoltre,

invita e diffida

il concessionario destinatario della presente a provvedere agli adempimenti di sua competenza prescritti dalla citata Legge 228/2012.

Cordiali saluti

Firma





LEGGE 24/12/2012 N. 228, ART. 1, COMMI 537 - 544

537.
A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge, gli enti e le  società  incaricate  per  la  riscossione  dei tributi, di seguito denominati «concessionari  per  la  riscossione», sono tenuti a sospendere  immediatamente  ogni  ulteriore  iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su  presentazione  di  una  dichiarazione  da  parte  del   debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente  indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.

538.
Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la  riscossione,  del primo atto  di  riscossione  utile  o  di  un  atto  della  procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario  il contribuente  presenta  al  concessionario  per  la  riscossione  una dichiarazione anche con modalità telematiche,  con  la  quale  venga documentato che gli  atti  emessi  dall'ente  creditore  prima  della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella  di  pagamento  o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
    a) da prescrizione o decadenza del diritto  di  credito  sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in  cui  il  ruolo  e'  reso esecutivo;
    b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
    c) da una sospensione amministrativa comunque concessa  dall'ente creditore;
    d) da una sospensione giudiziale,  oppure  da  una  sentenza  che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa  dell'ente  creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per  la  riscossione non ha preso parte;
    e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla  formazione  del  ruolo  stesso,  in  favore dell'ente creditore;
    f) da qualsiasi altra  causa  di  non  esigibilità  del  credito sotteso.

539.
Entro il termine di  dieci  giorni  successivi  alla  data  di presentazione  della  dichiarazione  di  cui   al   comma   538,   il concessionario per la riscossione  trasmette  all'ente  creditore  la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del  debitore  ed ottenere,  in  caso  affermativo,  la  sollecita  trasmissione  della sospensione  o  dello  sgravio  direttamente   sui   propri   sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta  giorni  l'ente creditore e' tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore  a mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  a   mezzo   posta elettronica certificata  ai  debitori  obbligati  all'attivazione,  a confermare allo stesso la correttezza della documentazione  prodotta, provvedendo, in  paritempo,  a  trasmettere  in  via  telematica,  al concessionario della  riscossione  il  conseguente  provvedimento  di sospensione   o   sgravio,   ovvero   ad   avvertire   il    debitore dell'inidoneità  di  tale  documentazione  a  mantenere  sospesa  la riscossione, dandone, anche in  questo  caso,  immediata  notizia  al concessionario della riscossione per  la  ripresa  dell'attività  di recupero del credito iscritto a ruolo.

540.
In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore,  della comunicazione prevista dal comma 539 e di  mancata  trasmissione  dei conseguenti flussi informativi al concessionario  della  riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni  dalla  data di  presentazione  della  dichiarazione  del  debitore  allo   stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo  e'  considerato  automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

541.
Ferma restando la responsabilita' penale, nel caso in  cui  il contribuente, ai sensi del comma 538, produca  documentazione  falsa, si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

542.
I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire  agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione  delle  fasi  di trasmissione di  provvedimenti  di  annullamento  o  sospensione  dei carichi iscritti a ruolo.

543.
Le disposizioni di cui ai commi da  537  a  542  si  applicano anche  alle  dichiarazioni   presentate   al   concessionario   della riscossione prima della data di  entrata  in  vigore  della  presente legge. L'ente  creditore  invia  la  comunicazione  e  provvede  agli adempimenti di cui al comma  539,  entro  90  giorni  dalla  data  di pubblicazione  della   presente   legge;   in   mancanza,   trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione e' considerato automaticamente discaricato  dei  relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati  dalle  scritture  patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

544.
In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  602,  intrapresa  successivamente  alla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso  in  cui l'ente creditore abbia notificato al  debitore  la  comunicazione  di inidoneita' della documentazione ai  sensi  del  comma  539,  non  si procede alle azioni cautelari  ed  esecutive  prima  del  decorso  di centoventi  giorni  dall'invio,  mediante  posta  ordinaria,  di  una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.



mercoledì 6 febbraio 2013

CITAZIONE PER DISTACCO / RIALLACCIO CONTATORE ENEL

    


GIUDICE DI PACE DI SALERNO

Atto di citazione

Il Sig. **********, cf *************, rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro De Natale, presso il cui studio elett.te domicilia in virtù di procura a margine del presente atto, il quale chiede che le comunicazioni ex artt. 136, 137 e 170 cpc vengano effettuate a mezzo posta elettronica all’indirizzo ________, ovvero a mezzo fax al numero 089.__________;

premesso in fatto

- che l'istante ha stipulato due contratti di somministrazione di energia elettrica con E.N.E.L. Energia SpA, numero cliente ********* e *************, come risulta da documentazione allegata;

- che il Sig. *************, in diverse occasioni, non ha ricevuto in tempo utile dall’Enel la fattura ed il bollettino per il pagamento, e nonostante ciò gli sono state addebitate illegittimamente le spese per il distacco ed il riallaccio delle suddette forniture di energia elettrica;

- che, soltanto per evitare il distacco del contatore minacciato dall’Enel, l’istante ha provveduto anche al pagamento degli oneri, non dovuti, per distacco contatore, riallaccio e spese postali.

D I R I T T O

La  condotta contestata all’Enel consiste nel mancato recapito della fattura e bolletta per il pagamento dell’energia elettrica in tempo utile e, nonostante ciò, nell’aver preteso ugualmente dall’utente il pagamento degli interessi di mora per tardivo pagamento, e delle spese di distacco/riallaccio.

Malgrado l’utente abbia tempestivamente segnalato il problema alla convenuta società, quest’ultima ha declinato le proprie responsabilità, riportandosi in maniera generica ai propri protocolli.
Gli oneri relativi al distacco ed al riallaccio del contatore non sono dovuti. Infatti, le fatture per cui è causa sono state regolarmente pagate nei modi e termini previsti dal contratto di fornitura e dalle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

La condotta dell’Enel, più volte posta in essere in casi simili a quello per cui è causa, è stata sanzionata dal Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM, e   considerata illegittima perché aggressiva.

Si riportano, per maggiore chiarezza e completezza, stralci del citato Provvedimento n. 19000/2008 dell’AGCM:

Il consumatore si trova infatti nella circostanza di aver ricevuto … la  bolletta  di pagamento, … quando il termine indicato nella stessa era ormai decorso, e di dover tuttavia sopportare l’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento. Inoltre l’utente, qualora non provveda al pagamento degli interessi di mora richiesti, potrebbe vedersi recapitare dalla società un sollecito di pagamento con eventuale successiva sospensione della fornitura.

Malgrado l’addebito di un importo non dovuto, l’utente non dispone di alcuno strumento per rimuovere le conseguenze di un ritardo a lui non imputabile. Le  procedure di reclamo, infatti, risultano inidonee ad impedire il conteggio degli interessi, una volta che l’utente ha denunciato il tardivo recapito della fattura.

Il sistema dei reclami prevede infatti lo storno degli interessi di mora nel solo caso in cui si accerti la responsabilità delle società committenti nella ritardata consegna, senza nulla prevedere in ordine a ritardi imputabili al vettore. Ove questi “ritardi” vengono tempestivamente segnalati agli uffici (call-center) a tal scopo preposti dalle società medesime, i call-center respingono le responsabilità delle società addossandoli esclusivamente sul vettore “Poste”. Analogamente, per quanto concerne il form “Informazioni e reclami” predisposto sul sito web, la dicitura sovrastante la mascherina per la compilazione dei dati si limita ad annunciare che l’inserimento dei dati “cliente” consentirà una più rapida trattazione del reclamo medesimo, senza, peraltro, indicare alcun termine. 

Dunque, dalla proposizione del reclamo il consumatore non trae alcun giovamento immediato. L’obbligo di corrispondere una somma indebita resta fermo. Soltanto all’esito della lavorazione del reclamo, accertato che il tardivo recapito dipende da fatto di Enel, si provvederà alla detrazione degli interessi già addebitati o se possibile al posticipo della scadenza. Nella diversa ipotesi in cui il ritardo dipenda da un problema del vettore, nulla è previsto. 

Il sistema quindi è strutturato in modo tale da addossare di fatto sugli utenti le responsabilità di Enel, circa la tempestiva consegna delle bollette, pur essendo il servizio di consegna affidato ad un soggetto terzo. La mancata vigilanza da parte delle società in questione (ENEL) risulta evidente. In particolare, non viene fissato un meccanismo generalizzato mediante il quale sia imposto al vettore di relazionare le società in questione circa il rispetto dei tempi della consegna. Infatti, come si legge nelle memorie, Poste Italiane SpA è solita informare le committenti solo  nel caso di gravi disfunzioni del servizio. Le società giustificano tale lacuna deducendo l’inesistenza di  “un  obbligo normativo di monitoraggio del ricevimento delle bollette”  L’argomentazione  addotta non convince, in quanto un sistema  così strutturato e privo di un penetrante controllo degli adempimenti del vettore  ha come ricaduta sul consumatore l’ingiustificata attribuzione degli interessi di  mora, e il relativo pagamento degli stessi, senza che il ritardo sia imputabile a quest’ultimo.

La necessità di un sistema di monitoraggio capillare, così come antecedentemente descritto, trova un riscontro concreto nelle misure previste nel contratto sperimentale stipulato tra Tnt Post Italia SpA (vettore utilizzato per la consegna delle  fatture in Sicilia) ed Enel  Servizio  Elettrico. Tnt Post, infatti, fornisce i dati relativi ad ogni singola spedizione. In particolare viene fornita la data, l’ora e la posizione GPS di ogni singolo recapito. Nei casi di mancati recapiti viene anche fornita una motivazione. In tutti i casi di ritardo la società Enel Servizio Elettrico procede in automatico a non addebitare oppure, ove addebitati, a stornare gli interessi di mora.

Da quanto su esposto appare evidente che le società in questione hanno violato le regole della diligenza professionale, che impone al professionista di non gravare il consumatore delle inefficienze del servizio di  consegna commissionato da  Enel a Poste Italiane. Enel non  può declinare ogni responsabilità adducendo che i ritardi nella consegna siano imputabili al vettore, quale gestore, a proprio rischio, del servizio in questione. Le eventuali responsabilità di  quest’ultimo,  infatti,  non  esonerano  Enel dall’adoperarsi al fine di tenere immune il consumatore da ricadute negative che dal ritardo possano scaturire (addebito degli interessi di mora). In questo senso Enel avrebbe potuto, da un lato, monitorare il  ricevimento  delle  bollette,  così  da  avere  contezza  dei  singoli  ritardi  nella  consegna  delle  stesse  e, dall’altro, sulla base dei monitoraggi effettuati, provvedere, in sede di reclamo, a stornare gli interessi di mora, anche laddove il ritardo dipendesse da fatto del vettore (e non solo del committente). Dunque, ciò che  si  contesta  alle  società  non  è  l’inefficienza  in  sé  del  servizio  di  consegna,  della  quale,  in  linea generale,  rispondono  (nei  confronti  degli  appaltanti)  Poste  Italiane  S.p.A.  e  Tnt  Post,  quali  società appaltatrici.  Al  contrario,  la  scorrettezza  della  pratica  consiste  nel  non  aver  tenuto  indenne  il consumatore dalle conseguenze negative di tali inefficienze (pur addebitabili al vettore), adottando le misure sopra enunciate.

In  conclusione,  le  società  in  questione  hanno  violato  le  regole  di  diligenza  professionale,  nella misura  in  cui  non  hanno  adottato  misure  idonee  a  non  gravare  il  consumatore  degli  interessi  di mora, allorché il ritardo nel pagamento delle fatture dipenda da un tardivo recapito della bolletta dipendente  da  fatto  del  vettore.  Il  consumatore  non  può  evitare  il  pagamento  degli  interessi  di mora attraverso la semplice denuncia del ritardato recapito della fattura; peraltro, pur accertato il tardivo recapito, Enel Servizio Elettrico ed Enel Energia provvedono a stornare gli interessi solo allorché emerga una colpa di quest’ultime. Viceversa dette società non si assumono nei confronti dei  consumatori  le  responsabilità  connesse  al  servizio  di  consegna  delle  bollette,  mediante un’adeguata vigilanza sul soggetto terzo a ciò deputato. 

Il divieto di pratiche aggressive. È  considerata aggressiva  una  pratica  commerciale  che,  nella  fattispecie  concreta  tenuto  conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante indebito condizionamento limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del consumatore medio in relazione al servizio e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nella fattispecie in esame ricorrono gli estremi di una pratica aggressiva, ai sensi dell’art. 24 e 25 del Codice del Consumo. Il  consumatore,  pur  avendo  ricevuto  la  bolletta  oltre  il  termine  di  scadenza,  viene  obbligato  al pagamento  degli  interessi  di  mora.  Contro  tale  pretesa  il  consumatore  non  può  cautelarsi proponendo  reclamo  nelle  modalità  previste,  poiché  la  presentazione  del  reclamo  non  sospende l’obbligo di pagamento in attesa della trattazione di questo.  Inoltre dal  contatto  con gli  uffici preposti  alla  ricezione  dei  reclami  (call-center)  il  consumatore non risulta possa sospendere il pagamento degli interessi di mora. Si aggiunga che, dalla lettura delle  memorie  è  dato  dedurre  che  la  lavorazione  dei  reclami  non  è  soggetta  ad  alcun  termine. Pertanto, è possibile che la procedura si concluda dopo che il cliente abbia provveduto a pagare gli interessi indebiti.

Infatti, l’art. 8.1 della Deliberazione n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas stabilisce che L’esercente, nel caso di mora del cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione scritta a mezzo di raccomandata indicante il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, le modalità di comunicazione dell’adempimento stesso all’esercente ed i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di energia elettrica potrà essere sospesa. Ed ancora, il successivo comma 8.2 stabilisce che l’esercente non può sospendere la fornitura al cliente in assenza della comunicazione scritta di cui al comma precedente.

Inoltre, la medesima delibera, all’art. 6.3 stabilisce che … Eventuali ritardi nella comunicazione dell'avvenuto pagamento all'esercente da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non possono essere in alcun caso imputati al cliente.

Nella fattispecie in esame, l’attore non ha mai ricevuto nessuna comunicazione né per posta ordinaria né per lettera raccomandata, pertanto la fornitura di energia elettrica non doveva essere sospesa, e le spese di distacco e riallaccio contatore non dovevano essere addebitate all’incolpevole utente.

In base alle considerazioni innanzi svolte, risulta, pertanto, che l'istante ha diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate, pari ad euro 270,56, come risulta dalle fatture allegate.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. ***********, come in atti rapp.to, difeso e dom.to,

c i t a

E.N.E.L. Energia SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, al Viale Regina Margherita n. 125, a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Salerno all'udienza del giorno __________ , locali soliti ore di rito col prosieguo, per sentir così provvedere:

1) Dichiarare spettante all'attore il rimborso delle spese, non dovute, di distacco e riallaccio contatore oltre spese postali;

2) Condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 270,56  per le causali dedotte in narrativa;

3) Condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 e succ. mod., l'istante dichiara espressamente di contenere la domanda entro il limite complessivo di € 1.100,00.

Con riserva di precisare e modificare le conclusioni e le istanze istruttorie a seguito delle difese ed eccezioni di controparte.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Fattura n. 123456789 del 32/02/1472;

10) Copie comunicazioni inviate dall’ENEL;

11) Comunicazioni del Sig. ************;

12) Estratto deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas n. 200/1999.

Salerno, 32 Febbraio 2000

Avv. Gennaro De Natale
RELAZIONE DI NOTIFICA
Salerno,
Ad  istanza come in atto:
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e dato copia dell'atto che precede a:

E.N.E.L. Energia SpA, in persona del legale rappresentante pt, con sede in (00198) ROMA, al Viale Regina Margherita n. 125