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mercoledì 24 aprile 2013

GIUDICE DI PACE DI SALERNO -SENTENZA - RISARCIMENTO DANNI - GARANZIA PER VIZI AUTO USATA






UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL Giudice di Pace Dott. Ada Petrulio

ha pronunziato la seguente


S E N T E N Z A


Nella causa civile promossa da ______________, elett.te domiciliata in ______________ alla via _____________, presso l’Avv. ______________, 
Difesa dall’avv. _________, Attrice


C O N T R O


***********, in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliata in _________, **********, presso l’avv. ************, convenuto.


Oggetto: Risarcimento danni da inadempienza contrattuale.

Fatto e motivi di diritto della decisione.

Con atto di citazione regolarmente notificato, la Sig.ra ********* conveniva in giudizio la ditta ************** per sentirla dichiarare inadempiente rispetto al contratto di compravendita stipulato tra le parti in causa in data ________ avente ad oggetto l’acquisto dell’autovettura Alfa Romeo _____ tg _______ (anno costruzione ________ e quindi usata) e conseguentemente per sentirla condannare al pagamento della somma di euro ______,00 a titolo di ripetizione di somma sborsata per la riparazione della autovettura de qua dovuta per i vizi occulti della stessa, come da fattura riportata in atti.

Al riguardo l’istante esponeva che, a distanza di pochi mesi dalla data di acquisto dell’autovettura de qua, questa presentava problemi all’impianto di aria condizionata, alle candele ed ai pneumatici anteriori ovalizzati, tali da costringere essa istante alla riparazione di tali vizi occulti; che in data ____________ con lettera raccomandata ar aveva inutilmente messo in mora la convenuta ditta al fine di ottenere la restituzione della somma sborsata per le predette riparazioni.

Incardinata la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, solo all’udienza del _________, la convenuta ditta che contestava estensivamente la domanda attorea in ordine all’an ed al quantum, eccependo preliminarmente la tardività della denunzia dei lamentati e presunti vizi occulti con conseguente decadenza dal diritto di garanzia.

L’istruttoria della causa contemplava l’escussione dei testi di parte attorea e l’interrogatorio formale del convenuto _______; espletati tali mezzi istruttori le parti precisavano le  rispettive conclusioni all’udienza del ________ come da memorie conclusionali in atti e la causa veniva riservata per la decisione.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione preliminare sollevata  da parte convenuta in ordine all’asserita tardività della denunzia dei lamentati vizi occulti.

Tale eccezione è infondata in quanto dalla prova testimoniale espletata è emerso che, nell’immediatezza dell’acquisto, l’istante, accompagnato dal teste escusso, si recava presso il Centro ********, denunziando i difetti che l’auto de qua presentava; è inoltre emerso che lo stesso titolare si impegnava a provvedere alla riparazione degli stessi, senza peraltro dare seguito a tale impegno.

Alla luce di tali risultanze probatorie è quindi emerso che l’auto in questione era priva di alcune qualità essenziali, mentre era onere dello stesso venditore, trattandosi di autovettura usata, controllare, verificare ed accertare, con maggiore diligenza, la sussistenza di eventuali difformità che la predetta auto presentava; a mente dell’art. 1494 cc è sancita una presunzione di colpa a carico del venditore per vizi occulti, presunzione che viene meno solo se il venditore provi di aver ignorato incolpevolmente l’esistenza dei vizi occulti. Tale non è il caso in causa.

La stessa normativa più recente, prevista nel decreto legislativo n. 24 del 2/2/2002 in materia di tutela del consumatore, impone al venditore l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi a quanto pattuito nel contratto, dichiarandolo quindi responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene; l’art. 1519 bis II comma estende poi tale disciplina anche alla vendita di beni di consumo usati.

In applicazione quindi della suindicata normativa, nel caso di specie va configurato un parziale inadempimento contrattuale della convenuta ditta nei confronti dell’istante e conseguentemente la stessa va condannata alla restituzione della somma versata per il costo dei pneumatici anteriori e per l’eliminazione dei problemi all’impianto di aria condizionata che si ritiene congrua ed equa determinabile in euro _____,00, basandosi sulla fattura in atti depositata. Nessuna somma viene invece riconosciuta per la sostituzione delle candele, in quanto l’auto in questione, anno di costruzione ______, diesel, non è dotata di candele.

Le spese di giudizio ex art. 91 cpc seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

IL Giudice di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ********** nei confronti della ditta *************, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l’effetto condanna la ditta ********* al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro ______, come in motivazione specificato, oltre interessi legali come per legge dal giorno della domanda al soddisfo.

2) Condanna altresì la convenuta ditta al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio ………….. con attribuzione al difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Salerno, ………..

Il Giudice di Pace


lunedì 22 aprile 2013

RICORSO PER OTTEMPERANZA PER LEGGE PINTO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEZIONE DI NAPOLI


RICORSO PER OTTEMPERANZA A GIUDICATO
ai sensi degli artt. 112 e segg. D. Lgs. 2.7.2010 n. 104


della Sig.ra *****************, nata a Napoli il ********* ed ivi residente al _______________________, C.F. AAAAAAAAAAAAA, rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall’avv. Gennaro De Natale e Massimiliano De Leo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in  Salerno alla Via ______, che dichiara  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  e  notificazioni  del procedimento al n. di fax 089/_____ o all’indirizzo di posta certificata ____________,


CONTRO


Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato di Napoli – Via Diaz, 11 - Napoli                   
                 

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi sul decreto decisorio N.  ***/** della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, reso il **********, depositato il ************, munito di formula esecutiva il 16/12/2010, regolarmente notificato il 22/04/2011, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore della Sig.ra ************* della somma di € ________.

PREMESSO

- Che con il decreto decisorio indicato in epigrafe la Sig.ra *******************, rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro De Natale, otteneva dalla Corte di Appello di Napoli il riconoscimento ex lege 89 del 2001, di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo penale che la vedeva imputata innanzi al Tribunale di Salerno dall’anno 1997;

- Che, con il suddetto decreto, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, nei confronti della Sig.ra ***********, di un equo indennizzo per la eccessiva durata del processo quantificato in complessivi € __________;

- Che il predetto decreto N. ******* è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli;

- Che risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e succ. mod.;

- Che, con perdurante inerzia, il Ministero, a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire il decreto di cui sopra;

- Che, ai sensi dell’art. 114 comma 1 del D. Lgs. N. 104/2010, il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche senza previa diffida;

- Che, pertanto, la ricorrente ha interesse a proporre il seguente  ricorso, chiedendo che all’Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi al giudicato.


TANTO PREMESSO


La Sig.ra ************* come in atti  rapp.ta e dom.ta chiede che l’ecc.mo T. A. R. di Napoli voglia, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, ordinare al Ministero della Giustizia in persona del suo legale rappresentante pt il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio emesso ai sensi della L. 89/01  N. ******** della Corte di Appello di Napoli, III Sezione Civile, reso il **********, depositato il *********, munito di formula esecutiva il **********, regolarmente notificato il 22/04/2011, e, così facendo, disporre la materiale liquidazione in favore della Sig.ra ************ della somma di € ___________oltre rivalutazione ed interessi.

Qualora occorra, voglia l’ecc.mo T.A.R. nominare un Commissario ad Acta che  provveda a dare esecuzione al decreto di cui sopra nei confronti dell’inadempiente Ministero di Giustizia.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari per il presente giudizio di esecuzione.

Si depositano i seguenti documenti:

1) Copia decreto decisorio munito di formula esecutiva notificato al Ministero della Giustizia;

2) Attestato di passaggio in giudicato.

Il presente ricorso è esente da contributo unificato.

Napoli,
avv. Gennaro De Natale



lunedì 15 aprile 2013

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER SPESE STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI




GIUDICE DI PACE DI SALERNO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

La Sig.ra  Elena Pereira Perita Peraria, nata a Salerno il 12/12/1912, CF: *********, residente in *********** alla via *********, rapp.ta e difesa dall’avv. Gennaro De Natale (posta elettronica certificata  __________________, fax numero 089._______), presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di mandato a margine del presente atto, 

p r e m e s s o

- Che, a seguito di ricorso per separazione personale dei coniugi, con sentenza del **********, il Tribunale di *********, nel pronunciare la separazione dei coniugi, disponeva l'affidamento congiunto dei figli alla madre in forma condivisa, ponendo a carico del coniuge ********** un assegno mensile di euro 300,00 per il mantenimento dei figli minori;

- Che il (coniuge) continua a disinteressarsi completamente ai problemi della famiglia, e tuttora non partecipa in nessun modo alle spese di gestione familiare e di mantenimento ed istruzione dei figli, i cui costi gravano integralmente sulla ricorrente, tant’è che quest’ultima ha dovuto notificare atto di precetto per richiedere il pagamento delle rate dell’assegno di mantenimento, dal mese di aprile 2010 ad oggi;

- Che l’affidamento condiviso dei figli comporta l’obbligo di contribuire in parti uguali anche alle spese straordinarie (abbigliamento, istruzione, sport, cure mediche, ecc.) di questi ultimi (Cass. 20/06/2012 n. 10174);

- Che, anche a voler prescindere dal disinteresse dimostrato dal padre nei confronti dei problemi dei figli,  non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di previa concertazione con l’altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 27/04/2011 n. 9376);

- Che, nell’anno 2012, l’istante ha dovuto sostenere  spese straordinarie per i figli pari a complessivi  euro ******, così ripartite: euro **,00 per lenti da vista e montature; euro ***,00 per lezioni private (cd doposcuola); euro ***,00 per attività sportive (scuola calcio), come risulta da documentazione allegata;

- Che tali spese, non preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo,  si sono rese necessarie per soddisfare bisogni primari indifferibili dei figli;

- Che, per i motivi esposti in narrativa, la metà delle suddette spese deve essere corrisposta dal padre, Sig. ************; 

- Che, non essendo stato possibile comporre bonariamente la vertenza, si rende necessario adire le vie legali; tanto premesso, l’istante, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta,

c h i e d e

che l’Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Salerno voglia emettere ingiunzione immediatamente esecutiva in danno del Sig. *********, dom.to in ***********, per il pagamento in suo favore della somma di € ***,50  oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, IVA e CNAP come per legge.

Poiché vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, stante le precarie condizioni economiche della ricorrente, l’istante, ai sensi dell’art. 642 cpc, chiede espressamente che venga concessa la provvisoria esecuzione della emananda ingiunzione.  

Ai sensi della L. 488/99 e succ. mod., si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 257,50 e che, pertanto, il valore del contributo unificato è pari ad euro 18,50.

Tuttavia, il pagamento del contributo unificato non è dovuto, in quanto il presente procedimento è stato ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno dell’*********.

Si deposita:
1) Sentenza del Tribunale di Salerno;
2) Copia atto di precetto notificato;
3) Copia ricevute spese straordinarie;
4) Copia delibera di ammissione al gratuito patrocinio.

Salerno, *************   

             Avv. Gennaro De Natale



mercoledì 10 aprile 2013

MEMORIA DIFENSIVA DELL'INPS IN RICORSO PER ACCOMPAGNAMENTO



TRIBUNALE CIVILE DI SALERNO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

SEZIONE LAVORO

MEMORIA DIFENSIVA

Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – con sede in Roma, in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase del giudizio, ai sensi dell’art. 10 del DL n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella Legge n. 284 del 2 dicembre 2005, dai funzionari dipendenti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, *************,  a ciò designati dal Direttore di Sede, elettivamente domiciliati presso la sede di Salerno sita in C.so Garibaldi n. 38, resistente,

C O N T R O

**********, ricorrente.

FATTO

Con ricorso ex art. 445 bis cpc, notificato in data *****, parte ricorrente conveniva in giudizio l’INPS, per l’accertamento, sotto il profilo medico-legale, del grado d’invalidità di cui è affetto, ai fini della declaratoria del suo diritto ad ottenere, previo accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti socio-economici ex L. n. 118/71 rilevabili d’ufficio, le prestazioni previste dalla legge (nella specie INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO).

Col presente atto si costituiscono i procuratori domiciliatari e difensori dell’INPS, i quali impugnano il ricorso avversario estensivamente, e parola per parola, in uno alla documentazione prodotta a corredo, e deducono in

DIRITTO

In via principale si deduce l’infondatezza del ricorso per insussistenza delle gravi condizioni fisio-psichiche nei limiti previsti dalla legge per il riconoscimento dello stato invalidante richiesto, il cui onere probatorio incombe, ex art. 2697 cod. civ., su parte ricorrente.

Ove mai la domanda relativa al riconoscimento del grave stato di invalidità richiesto non sia stata presentata e non risulta provata  e prodotta agli atti, anche mediante produzione di idoneo documento attestante l’avvenuto inoltro nei termini e con le modalità stabilite alla stregua di legge dall’INPS, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso giudiziario interposto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze di lite, opponendosi, nell’ipotesi, alla nomina di qualsiasi CTU che sarebbe ultronea oltre che del tutto onerosa per questo resistente Istituto e per la collettività, ove le relative spese venissero poste inopinatamente a suo carico e non a carico di parte ricorrente, di cui è unicamente riconducibile tale negligente condotta.

Nell’ipotesi in cui il ricorso giudiziario sia stato proposto prima e, quindi, in mancanza del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa per il riconoscimento del grave stato invalidante, si chiede l’immediata declaratoria di inammissibilità ed improponibilità del ricorso avversario, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze di lite, alla cui refusione in favore dell’INPS va condannata controparte.

Ci si oppone sin d’ora alla nomina di un CTU, inutile ed onerosa per l’Istituto, riportandosi agli accertamenti ed alle conclusioni della apposita Commissione Medica di 1° grado, composta da medici pubblici. Il giudizio finale medico-legale della succitata Commissione, infatti, a prescindere da eventuali aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc, potrebbe essere posto in discussione ed eventualmente riformato da un solo medico nominato CTU.

Nell’ipotesi di nomina di CTU, si chiede che, ad opera del medesimo, vengano effettuate all’INPS le comunicazioni previste dal comma 8 dell’art. 38 del DL n. 98.2011, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica con apposita comunicazione, al Direttore della sede provinciale INPS all’indirizzo: _________ nonché, pena nullità, vengano inviate, nei termini fissati dal GUL al medesimo indirizzo, le bozze dei relativi elaborati peritali (ex art. 20 L. 102.2009).

Si fa riserva di nominare CTP entro i termini e con le modalità di legge sin d’ora, indicandosi, comunque – salvo variare – i Dott.ri ***************, singolarmente ed alternativamente tra loro, tutti sedenti per la funzione presso l’INPS Direzione Provinciale di Salerno – Area Medico Legale – Via Aquaro, 1.

Tanto Premesso, ritenendo la pretesa inammissibile per il decorso del termine semestrale di decadenza dalla comunicazione del provvedimento amministrativo di rigetto ex art. 42, comma 3, L. 326/2003, oltrechè estinta per prescrizione,

si conclude

- per il rigetto del ricorso, inammissibile per decadenza ex art. 42, comma 3 L. 326/2003, improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, nonché per prescrizione del diritto sostanziale;

- per la condanna della soccombente controparte alla refusione in favore dell’INPS delle spese e competenze di lite ex artt. 152 disp. att. cpc e 96, comma 1° cpc, qualora abbia omesso, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 42 comma 11 L. 269/2003, la dichiarazione in ordine ai limiti reddituali, nonché alle spese di eventuale CTU, alla cui nomina comunque sin d’ora ci si oppone;
- in via gradata, per l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti, qualora il ricorso venisse accolto in tutto o in parte.

Salvis juribus.
Salerno,