CERCA NEL BLOG

venerdì 10 maggio 2013

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO - RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992



ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI

 SALERNO

RICORSO EX ART. 18 DLGS 546/1992


Per  **********   residente in alla via ******  C.f. **** rapp.to e difeso dall’avv. Gennaro De Natale ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via _________________.
L’avv. Gennaro De Natale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica: ____________________ o fax: 089 __________.

RICORRENTE 

CONTRO: EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Salerno alla Via Delle Calabrie n. 19/a
OGGETTO: opposizione ed intimazione di pagamento n. ******************* e  previa sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto imputato.

PREMESSO

- Che in data *********** veniva notificato a mezzo raccomandata l’intimazione di pagamento n. ************* emessa dall’ente di riscossione Equitalia SPA: per la somma di € ******.

- che tale intimazione di pagamento deriverebbe dalla cartella n. ************* , notificata il **********.

Che dal dettaglio della impugnata intimazione di pagamento si rileva che la controparte pretende il pagamento della suddetta somma a causa del mancato versamento dell’imposta di circolazione per l’anno 2001 e 2002.

Tanto premesso il sig. **** come innanzi rapp.to e difeso


propone opposizione


AVvverso intimazione di pagamento n. ****************** notificata il *********** per i seguenti

MOTIVI

1.     Omessa notifica della cartella esattoriale

L’avviso di accertamento deve essere annullato in quanto non è stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.

Pertanto manca il presupposto legittimante lo stesso e l’iter della procedura di riscossione è totalmente viziato.


2.     PRESCRIZIONE delle somme oggetto dell’atto di riscossione qui opposto.

L’atto opposto ha per oggetto l’imposta di circolazione degli anni 2001 e 2002.

Come è noto, tale imposta è soggetta al termine di prescrizione breve triennale. Infatti in tema di bollo-auto, l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 101/01/1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveveva essere effettuato il pagamento” (art. 5 D.L: 953/82, così come notificato dall’art. 3 del D.L 02/86 conv. Nella L. 60/86).

La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti nella stessa materia (sent. Cass. 3658 del 28/02/1977, Comm. Trib. Taranto n. 44/2007; Comm. Trib. Lazio n. 137/2005).

3.     In tema di bollo auto, oltre all’avviso di accertamento anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione, i quali comunque ricominciano dal giorno successivo, non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale (come previsto dall’art. 2953 cc; vedi Cass. n. 12263 del 25/05/2007).

In particolare la Suprema Corte ha rilevato che – “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A ., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che la decorrenza del  termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dell’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale della irretroattività del credito (qualunque ne sia la fonte di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c.: ai fini della prescrizione. (vedi anche Cass. Civ. sez. Unite n. 25790 del 10/12/2009; Cass. Civ. n. 16099 del 22/07/2011: Trib. Catania, sez. LAv. N. 1412/2012).

Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il termine triennale, in quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal girono successivo.

Nel calcolare  esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio, in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (solleciti, avvisi, ecc.) ed altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise  a livello nazionale (eventualità che non si configura nei casi di specie – né una simile proroga sarebbe costituzionalmente legittima).

Nella fattispecie concreta, atteso che dopo la data della asserita notifica della cartella di pagamento sopra citata (29/042008, ove il tributo era già ampiamente prescritto) il concessionario ha inviato l’intimazione di pagamento solo in data 16/04/2013 essendo già trascorso nuovamente il termine prescrizionale successivo, quello che partirebbe dalla data di notifica della cartella.

Pertanto esiste la prescrizione, sia quella da considerarsi a partire dall’anno di scadenza del tributo, sia a partire dall’anno di notifica della cartella esattoriale.

In ogni caso la prescrizione, in via principale, si è verificata per via del decorso del termine senza interruzione, a partire dalla data di scadenza dei singoli tributi, non essendo stata notificata la cartella esattoriale.


CONCLUSIONI

Voglia codesta ecc.ma Commissione Tributaria, concedere la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato, ricorrendo i presupposti del fumus boni iuris per motivi  in cui in narrativa
Nel merito, annullare l’intimazione di pagamento impugnata dichiarando la prescrizione delle somme intimate e pertanto non dovute le somme dal ricorrente.

Il tutto con vittoria di compensi e spese e con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Si produce:

atto di intimazione di pagamento.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € ****** per cui il contributo unificato è pari ad € 37,00.

Salerno
Avv. Gennaro de Natale