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lunedì 28 ottobre 2013

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 7078 DEL 9 MAGGIO 2003



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.     Mario               DELLI PRISCOLI     - Presidente -
            Dott.     Ugo                 VITRONE            - Consigliere -
Dott.     Maria Gabriella     LUCCIOLI           - Consigliere -
Dott.     Mario               ADAMO              - Rel. Consigliere -
Dott.     Renato              RORDORF            - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

                                          SENTENZA

            sul ricorso proposto da:
************, elettivamente domiciliato  in  ROMA,  VIA  ARCHIMEDE

115,  presso  l'avvocato  PIETRO  MAGNO,   rappresentato   e   difeso

dall'avvocato FILIPPO CAPOZIO, giusta procura in calce al ricorso;

                                                       - ricorrente -

                                            contro

************, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  CASSIODORO  9,

presso  l'avvocato  SERGIO  BLASI,  che  la  rappresenta  e   difende

unitamente all'avvocato ALDO FERRARO,  giusta  mandato  in  calce  al

controricorso;

                                                 - controricorrente -

avverso la sentenza  n.  ********  del  Giudice  di  pace  di  SANREMO,

depositata il 21-10-99;

udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del
23-09-2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Morgani per  delega  dell'Avvocato

Capozio, depositata in udienza  che  ha  chiesto  l'accoglimento  del
ricorso;

udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott.
Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
           
Fatto

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 31.12.1998 *********** conveniva avanti al Giudice di Pace di Sanremo *********** per sentirlo condannare al pagamento della somma di L 1.372.500 a titolo di liquidazione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore.

Resisteva alla domanda il convenuto che sollevava anche eccezione di incompetenza per materia del giudice adito.

Il Giudice di Pace con sentenza in data 21.10.1999, qualificate come necessarie per la figlia delle parti, sotto il profilo socio - economico, parte delle spese sostenute dall'attrice liquidava in favore della stessa la somma di L 1.250.000, oltre agli interessi dalla domanda.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso fondato su cinque motivi **************.

Resiste con controricorso ************.

Diritto

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ************* denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 2 c.p.c. sul presupposto che avendo il Giudice di Pace deciso in ordine alla necessarietà delle spese sostenute dalla ************ nell'interesse della figlia minore, ha in sostanza adottato una decisione di merito che, in quanto necessaria per integrare la decisione del Tribunale, doveva essere a questo funzionalmente riservata.

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 70 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 e 4 c.p.c..

Assume il ************* che avendo il giudice di merito deciso in ordine ai diritti ed agli interessi di una minore avrebbe dovuto partecipare al giudizio il P.M..

Con il terzo motivo deduce contraddittorietà della motivazione per avere il giudice adito prima sostenuto che la sua decisione non era finalizzata a modificare il contenuto del provvedimento del Tribunale ma a renderlo attuale ed eseguibile e poi ha dettato un criterio nuovo di definizione ed interpretazione del concetto di spese necessarie.



Con il quarto motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c..

Rileva che il Giudice di Pace ha coniato un concetto di necessità qualificata come necessità socio - economica e non giuridica, arbitrariamente attribuendo tale qualificazione al Tribunale.

L'indicato criterio interpretativo è stato inoltre elaborato equitativamente, a mente del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., senza considerare che il mantenimento dei minori non può essere oggetto di giudizio equitativo.

Infine con il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c..

Rileva che il Giudice di Pace nel ritenere dovute le spese relative al computer non ha indicato il contenuto delle fonti prescelte e il criterio che ha presieduto a tale scelta sicché non è possibile il controllo dell'iter seguito per addivenire alla decisione adottata.

Con il controricorso ed in relazione al primo motivo del ricorso la controricorrente ha eccepito la decadenza del ************* in ordine all'eccezione di incompetenza del giudice adito per non avere sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza di trattazione.

In ordine logico va per prima esaminata l'eccezione di decadenza contenuta nel controricorso.

Al riguardo si osserva che dagli atti, che si possono esaminare trattandosi di questione di procedura, risulta che l'eccezione di incompetenza è stata sollevata dal ricorrente all'udienza del 4.3.1999 subito dopo l'interrogatorio libero delle parti che, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., deve essere fatto nella prima udienza di trattazione.

Da ciò consegue che anche se prima dell'udienza del 4.3.1999 era stata tenuta altra udienza, nel corso della quale è stata depositata documentazione da parte dell'attrice e si è costituito il convenuto, la prima udienza di trattazione rilevante ai fini dell'art. 38 c.p.c. deve ritenersi l'udienza fissata dal giudice adito per l'audizione delle parti e per la definizione delle relative domande, udienza che coincide appunto nella specie con l'udienza del 4.3.1999, nel corso della quale è stata sollevata l'eccezione di incompetenza per materia in esame.

L'eccezione sollevata dalla controricorrente, rilevabile del resto anche d'ufficio, è infondata e va quindi respinta.

Passando all'esame del primo motivo del ricorso si osserva che lo stesso è infondato e va pertanto respinto.

Invero in base all'art. 9 L. 1.12.1970 n 898 come modificato dalla L. 6.3.1987 n 74 competente a modificare l'assegno di mantenimento dei figli dei coniugi divorziati è esclusivamente il tribunale, sicché la competenza del Giudice di Pace, nella soggetta materia, resta limitata alla sola esecuzione ed attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza del tribunale, vale a dire all'esame della documentazione necessaria a giustificare la richiesta attrice, senza che il giudice di pace adito possa integrare in nessun senso la decisione del tribunale.

A tale principio si è attenuto nella specie il Giudice di Pace di Sanremo posto che lo stesso, lungi dall'integrare la statuizione del Tribunale, si è limitato ad accertare che le somme richieste dalla *********** erano correlate a spese sostenute per la figlia minore, spese qualificate dal Giudice di Pace come straordinarie, necessarie per la minore stessa sotto il profilo socio - economico, e come tali gravanti sul ************* in base al decisum del Tribunale, non modificato nè integrato nella sua valenza sostanziale con l'impugnata sentenza.

Si tratta quindi della doverosa attualizzazione di una statuizione adottata dal Tribunale nell'ambito della sua sfera di competenza.
Il primo motivo del ricorso va quindi respinto.

La reiezione del primo motivo assorbe il secondo motivo del ricorso considerato che il P.M. non deve intervenire nei giudizi attinenti alla verifica della documentazione relativa agli esborsi sostenuti dal coniuge affidatario, in esecuzione di una statuizione del tribunale, alla cui formazione il P.M. ha già concorso, unitamente alle parti private di quel giudizio.

In relazione al terzo motivo si osserva che nessuna insanabile contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. S.U. 716-99) considerato che il giudice di merito si è effettivamente limitato, come detto, ad accertare se le spese sostenute dalla ********** fossero o meno qualificabili come spese straordinarie, necessarie nell'interesse della minore, e in tale ottica ha fatto riferimento all'età, alle attitudini, alla cultura ed all'ambiente della minore stessa, effettuando un accertamento incidenter tantum che non costituisce, per i motivi già indicati, integrazione della decisione del tribunale.

Anche il terzo motivo va quindi disatteso.

Parimenti inammissibile è poi il quarto motivo considerato che il Giudice di Pace, come in precedenza specificato, non ha coniato alcun concetto di necessità ma ha solo accertato se le spese straordinarie sostenute dalla ********** fossero necessarie per la minore, tenuto conto delle esigenze socio economiche della stessa, limitandosi con ciò ad attualizzare, il decisum del Tribunale di Sanremo, senza adottare alcuna decisione secondo equità.

Infine in relazione al quinto motivo si osserva che il Giudice di merito ha ampiamente indicato i motivi per i quali riteneva che la figlia delle parti dovesse possedere un computer, facendo riferimento oltre che al tipo di studi della ragazza anche alle necessità della vita attuale, sempre più caratterizzata dall'informatica, sicché priva di riscontro concreto, oltre che inammissibile, deve ritenersi la censura in esame.

Il ricorso va pertanto interamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessive euro 1100-00 di cui euro 1000-00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23.9.2002