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lunedì 10 ottobre 2016

IL TRIBUNALE (CIVILE)


Con il termine tribunale, si intende, nel linguaggio comune, il palazzo di giustizia, ossia il luogo o l’edificio ove hanno sede i giudici e gli uffici giudiziari.

Tuttavia, il tribunale è anche e soprattutto un giudice, ossia un organo giurisdizionale, che può operare in composizione monocratica o collegiale.

Il tribunale giudica in composizione monocratica in tutti i casi in cui la legge non prevede espressamente la composizione collegiale.

Il tribunale, invece, giudica in composizione collegiale:

- nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero;

- in materia fallimentare (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo);

- nelle cause devolute alle sezioni specializzate;

- in materia societaria (cause di impugnazione delle delibere assembleari e del consiglio di amministrazione, cause di responsabilità contro gli amministratori ed i dirigenti delle società);

- in materia testamentaria (impugnazione dei testamenti, riduzione per lesione di legittima);

- nelle cause di risarcimento dei danni per responsabilità civile dei magistrati (Legge 13/04/1988 n. 117;

- nelle azioni di classe, cd class action, previste dal Codice del Consumo (art. 140 bis D. Lgs n. 206/2005);

- nei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 e seguenti cpc. Per dirla in modo semplice, i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati dal fatto di non svolgersi nelle forme ordinarie. Inoltre, i provvedimenti finali di tali procedimenti sono, di regola, modificabili e revocabili, e non passano in giudicato.
 
Il tribunale ha una competenza territoriale nel circondario in cui si trova. Il circondario è, appunto, l’ambito territoriale (composto da vari comuni) di competenza di un tribunale. Il circondario non coincide necessariamente con la provincia ove ha sede il tribunale.

Il tribunale è competente, per materia:

- per tutte le cause che non sono di competenza di un altro giudice;

- per le cause in materia di imposte e tasse;

- per la cause relative allo stato ed alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;

- per la querela di falso, per l’esecuzione forzata (processo esecutivo: pignoramento presso il debitore e pignoramento presso terzi) e per ogni causa di valore indeterminabile;

- in materia possessoria e di denuncia di nuova opera e danno temuto;

- per le controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di azienda (escluse le controversie riservate alle sezioni specializzate agrarie);

- per le cause in materia di lavoro e previdenza;

- per le cause relative alla proprietà e agli altri diritti reali sui beni immobili;

- per le cause di opposizione all’esecuzione (in base all’importo del credito), di opposizione di terzo  e di opposizione agli atti esecutivi;

- come giudice di appello per le cause decise dal Giudice di Pace.

- per le cause di opposizione all’esecuzione (in base all’importo del credito), di opposizione di terzo  e di opposizione agli atti esecutivi;

- come giudice di appello per le cause decise dal Giudice di Pace. 

Per quanto riguarda il valore, il Tribunale è competente per tutte le cause, in materia mobiliare, che superano i limiti della competenza del Giudice di Pace. Pertanto, il Tribunale è competente: 

1) per le cause relative a beni mobili di valore superiore a 5.000,00 euro; 

2) per le cause di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti di valore superiore a 20.000,00 euro. 

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