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mercoledì 5 aprile 2017

IL DIVORZIO


Il matrimonio si può sciogliere per due cause:
1)      Morte di uno dei coniugi
2)      Divorzio.

Morte di uno dei coniugi
Sulla morte non c’è molto da dire; essa fa cessare definitivamente il vincolo matrimoniale.
Alla morte di uno dei coniugi è equiparata la dichiarazione di morte presunta: infatti, l’art. 65 cod. civ. consente al coniuge superstite di contrarre un nuovo matrimonio, dopo l’annotazione della sentenza (di morte presunta) nei registri dello stato civile.  
Tuttavia, se la persona di cui è dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l’esistenza, il nuovo matrimonio è nullo.

Divorzio
In linea generale, il divorzio è un procedimento mediante il quale può essere dichiarata la cessazione del vincolo matrimoniale.
Si parla di scioglimento quando il matrimonio è stato celebrato con rito civile; si parla invece di cessazione degli effetti civili quando è stato celebrato il matrimonio concordatario, ossia il matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri di stato civile.
Fino al 2015, il divorzio poteva essere soltanto giudiziale, nel senso che i coniugi dovevano necessariamente rivolgersi al giudice per ottenere lo scioglimento del vincolo.
Con la legge n. 55/2015 è stata prevista la possibilità, per i coniugi, di ottenere lo scioglimento del matrimonio anche con dei procedimenti, per così dire, stragiudiziali.
Per ora ci occuperemo brevemente del procedimento di scioglimento del matrimonio davanti al giudice.
Diciamo innanzi tutto che il divorzio è possibile soltanto (art. 1 Legge n. 898/70)   quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle seguenti cause (art. 3 Legge n. 898/70):
A) Separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per dodici mesi. I dodici mesi devono decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel precedente giudizio di separazione personale (ossia giudiziale, contenzioso, dove non è stato raggiunto un accordo tra le parti).
B) Separazione consensuale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per sei mesi. I sei mesi devono decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel precedente giudizio di separazione consensuale (quel tipo di separazione in cui esiste un accordo tra i coniugi prima di presentarsi davanti al giudice).
C) Sei mesi di separazione ininterrotta, nel caso in cui la stessa sia avvenuta mediante accordo stipulato a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. I sei mesi devono decorrere dalla data certificata nell’accordo di separazione.
D) Sei mesi di separazione ininterrotta, nel caso in cui la stessa sia avvenuta mediante accordo concluso davanti all’ufficiale di stato civile (il sindaco o un suo delegato). I sei mesi devono decorrere dalla firma dell’accordo si separazione.
E) Condanna penale, passata in giudicato, per fatti particolarmente gravi (condanna all’ergastolo o a pena superiore ai 15 anni, condanna per incesto, violenza carnale e altri delitti contro la libertà sessuale).
F) Condanna penale per reati commessi a danno del coniuge o di un figlio.
G) Annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all’estero dal coniuge straniero.
H) Mancata consumazione del matrimonio.
I) Passaggio in giudicato della sentenza che rettifica l’attribuzione di sesso di uno dei coniugi.
Quando ricorrono queste condizioni, i coniugi, singolarmente o congiuntamente, possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In ogni caso, il giudice deve fare un tentativo di conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il giudice, dopo aver accertato l’effettiva esistenza di una delle cause o condizioni di divorzio che abbiamo indicato sopra, pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio, il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, dispone l’obbligo per un coniuge di pagare un assegno di mantenimento periodico nei confronti dell’altro coniuge che non abbia mezzi adeguati o che non possa procurarseli o provvedere.
Se le parti sono d’accordo, il pagamento dell’assegno di mantenimento può avvenire in un’unica soluzione.

L’obbligo di pagare l’assegno cessa in caso di nuovo matrimonio dell’altro coniuge. 

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